DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 516
Attuazione della direttiva 89/666/CEE relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di Società soggette al diritto di un altro Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (1992) che adegua l'ordinamento alla direttiva CEE sulla pubblicità delle succursali: integra la relazione degli amministratori (elenco sedi secondarie), disciplina le società estere con sedi secondarie in Italia (obblighi di pubblicità, indicazioni sui rappresentanti e deposito delle firme), introduce sanzioni amministrative per omissioni, prescrive traduzione giurata e indicazione della pubblicità effettuata nello Stato d'origine, consente per le società CEE la pubblicità centralizzata in una sola sede e fissa termini di deposito (anche un termine massimo di 45 giorni per iscrizioni). Nessun limite temporale di applicabilità previsto.
Pubblicità e disciplina delle sedi secondarie in Italia di società estere
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