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Legge

LEGGE 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Normativa italiana004G0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Istituisce il "Giorno del ricordo" (10 febbraio) per commemorare vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; prevede iniziative scolastiche, studi, convegni e valorizzazione del patrimonio culturale. Introduce un concorso nazionale annuale (200.000 €/anno dal 2024) con comitato tecnico-scientifico, riconosce musei e assegna vari finanziamenti (anche riferiti al 2004 e per il triennio 2024-2026), finanzia viaggi della memoria (1 M€/anno 2024-2026) e concede, su domanda entro 30 anni dall'entrata in vigore (termine 2034), un'insegna e diploma ai familiari delle vittime. Previsioni di neutralità finanziaria e divieto di riduzione dell'orario scolastico/uffici pubblici.

Istituzione del "Giorno del ricordo" e misure per memoria, riconoscimenti e finanziamenti relativi alle foibe e all'esodo istriano-fiumano-dalmata

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