LEGGE 30 marzo 2004, n. 92
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce il "Giorno del ricordo" (10 febbraio) per commemorare vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; prevede iniziative scolastiche, studi, convegni e valorizzazione del patrimonio culturale. Introduce un concorso nazionale annuale (200.000 €/anno dal 2024) con comitato tecnico-scientifico, riconosce musei e assegna vari finanziamenti (anche riferiti al 2004 e per il triennio 2024-2026), finanzia viaggi della memoria (1 M€/anno 2024-2026) e concede, su domanda entro 30 anni dall'entrata in vigore (termine 2034), un'insegna e diploma ai familiari delle vittime. Previsioni di neutralità finanziaria e divieto di riduzione dell'orario scolastico/uffici pubblici.
Istituzione del "Giorno del ricordo" e misure per memoria, riconoscimenti e finanziamenti relativi alle foibe e all'esodo istriano-fiumano-dalmata
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