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Legge

L.R. Liguria 23/2011

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica in più punti il testo unico regionale del commercio per adeguarlo alla direttiva servizi e rivedere la disciplina di esercizi, autorizzazioni, grandi strutture, commercio su aree pubbliche e procedure SUAP. Prevede anche alcune norme transitorie, tra cui regolarizzazioni e termini di 12 mesi per il DURC nel commercio ambulante. Molte disposizioni transitorie erano legate all’avvio della nuova programmazione e a procedimenti già pendenti.

Modifiche al testo unico regionale sul commercio e disposizioni transitorie su vendita su aree pubbliche, sede fissa e SUAP

Modifiche al testo unico regionale sul commercio

La legge regionale della Toscana 12 agosto 2011, n. 23 interviene in modo diffuso sulla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio), anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. La disciplina risultante riguarda i principali profili del commercio al dettaglio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche, delle grandi strutture di vendita e delle procedure autorizzative e di controllo.

Ambito delle modifiche

Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna numerosi articoli del testo unico sul commercio. Le modifiche incidono su:

  • definizioni e requisiti per l’attività commerciale;
  • regole per apertura, trasferimento, ampliamento e subingresso;
  • disciplina delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali;
  • commercio su aree pubbliche;
  • adempimenti documentali, controlli e procedure amministrative;
  • sportello unico per le attività produttive e regime transitorio.

Commercio al dettaglio in sede fissa

La legge rivede diversi passaggi della disciplina del commercio in sede fissa, aggiornando requisiti, procedimenti e condizioni per l’esercizio dell’attività. In particolare:

  • introduce un nuovo articolo 4 bis nel testo unico;
  • modifica e sostituisce varie disposizioni su autorizzazioni, criteri, limiti e procedure;
  • interviene sulla disciplina delle grandi strutture e dei centri commerciali, anche con riferimento alla programmazione commerciale e urbanistica;
  • aggiorna la regolazione di alcuni aspetti procedurali e dei rapporti con la pianificazione territoriale.

Grandi strutture di vendita e centri commerciali

È prevista una specifica disciplina transitoria per la regolarizzazione di grandi strutture di vendita – centri commerciali realizzati in difformità dalla precedente programmazione commerciale e urbanistica. La regolarizzazione è ammessa solo se:

  • le strutture risultano oggi conformi alla programmazione commerciale e urbanistica vigente;
  • l’intervento complessivo è di rilevante interesse pubblico;
  • tale interesse pubblico è dichiarato dal Comune competente.

Le domande di regolarizzazione devono essere presentate al Comune competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, seguendo i procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del testo unico, come modificati.

Commercio su aree pubbliche

La legge interviene anche sul commercio al dettaglio su aree pubbliche, introducendo e aggiornando regole su criteri, requisiti e documentazione. Tra le principali novità transitorie:

  • per i primi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, gli operatori possono presentare, in luogo del DURC, l’estratto contributivo previsto dalla normativa vigente;
  • l’obbligo di acquisire il DURC si applica anche agli operatori che avevano già ottenuto o reintestato l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della legge.

È inoltre prevista una disposizione transitoria sull’applicazione dei criteri regionali previgenti in attesa dell’adozione dei nuovi criteri, ma tale comma è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 245 del 21 ottobre 2013.

Sportello unico per le attività produttive e procedimenti pendenti

Nelle more dell’approvazione della normativa regionale di attuazione del DPR 160/2010, ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale sul commercio continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.

La legge fa salvo, inoltre, un insieme di procedimenti già avviati o in corso al momento dell’entrata in vigore, in particolare in materia di commercio in sede fissa, purché risultassero assentibili sotto il profilo commerciale secondo la programmazione vigente al tempo.

Regime transitorio e procedimenti salvaguardati

Il provvedimento contiene diverse norme di salvaguardia per evitare interruzioni o conflitti nei procedimenti in corso. In sintesi:

  • sono salvi taluni procedimenti di SCIA e di autorizzazione commerciale già avviati;
  • sono richiamate conferenze di servizi già svolte prima dell’entrata in vigore della legge;
  • la continuità operativa è assicurata fino all’adozione di nuovi criteri o della nuova normativa attuativa, nei limiti espressamente previsti.

Attualità della disciplina

La legge è ancora rilevante come fonte di modifica del testo unico regionale sul commercio, ma alcune sue disposizioni transitorie hanno esaurito i propri effetti nel tempo. In particolare, le norme collegate a termini brevi, a finestre temporali di 12 mesi o a procedimenti già pendenti hanno oggi rilevanza sostanzialmente storica. È invece ancora utile come riferimento per la ricostruzione della disciplina consolidata del commercio toscano.

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