LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 21 della legge 24/1/1979, n.18: introduce un nuovo comma che ammette al riparto dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi a livello nazionale e sostituisce la disciplina del riparto prevedendo un quoziente elettorale nazionale (totale delle cifre delle liste ammesse diviso per il numero dei seggi), l'assegnazione per quozienti interi e la distribuzione dei seggi residui secondo i maggiori resti (con criteri di parità: cifra elettorale maggiore e, infine, sorteggio). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Soglia di sbarramento 4% e riparto dei seggi (modifica art.21 L. 18/1979)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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