Sentenza del 12/11/2020 n. 3468 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse - Regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Attività in essere alla data del 30 ottobre 2014 - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 643, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (regolarizzazione per emersione relativa all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse). In particolare si discuteva se potessero regolarizzare la propria posizione i CTD che offrivano scommesse per conto di operatori esteri non concessionari nazionali e se la condizione di «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014» richiedesse che l'attività fosse effettivamente in essere a tale data
La decisione
La pronuncia ha ritenuto che la norma ammette la regolarizzazione solo per i soggetti la cui attività fosse effettivamente in essere alla data del 30 ottobre 2014. Pertanto i CTD che avevano cessato l'attività anteriormente a tale data non potevano fruire della procedura di emersione. La regolarizzazione riguarda l'applicazione dell'imposta unica ai CTD che prestano servizi accessori per bookmaker comunitari sprovvisti di concessione nazionale, ma è condizionata al requisito temporale dell'attività in essere alla data indicata
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 643
a decorrere dal 1° gennaio 2015, a favore "dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014" la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale relativamente all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
La norma consente la regolarizzazione per emersione, ma solo a condizione che il soggetto fosse effettivamente attivo alla data del 30 ottobre 2014; la regolarizzazione si applica ai CTD che offrono servizi per bookmaker comunitari non titolari di concessione nazionale
Massime di principio
- La possibilità di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014 richiede inderogabilmente che l'attività sia stata in essere alla data del 30 ottobre 2014; chi ha cessato prima non può accedervi
- La norma si applica anche ai soggetti che forniscono servizi tecnici/accessori (CTD) per conto di operatori esteri privi di concessione nazionale, ma non estende la possibilità di emersione a attività cessate prima del termine indicato
- In caso di contenzioso, l'onere della prova circa l'effettiva prosecuzione dell'attività alla data del 30 ottobre 2014 grava sul soggetto che invoca la regolarizzazione: occorrono documenti probatori (contratti, fatture, estratti conto, log di attività, certificazioni) riferibili al periodo rilevante
- L'effetto della regolarizzazione decorre dal 1° gennaio 2015, ma il presupposto soggettivo e temporale va verificato al 30 ottobre 2014; la valutazione è sostanziale e non puramente formale
- In situazioni analoghe, se manca prova documentale di attività in essere alla data indicata, è probabile il diniego della regolarizzazione e la prevalenza della posizione dell'amministrazione finanziaria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →