LEGGE 2 aprile 1958, n. 319
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge 2 apr. 1958, n.319: dispone l'esenzione, senza limiti di valore o competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra spesa per atti, documenti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, rapporti di pubblico impiego, conciliazioni, accordi collettivi e controversie di previdenza/assistenza obbligatorie; estende l'esenzione agli atti di esecuzione e al recupero crediti da lavoro nelle procedure fallimentari; si applica anche alle procedure ex artt. 618-bis, 825 e 826 c.p.c. Aggiornamento: il D.P.R. 30/5/2002 n.115 (art.10, c.6-bis), come modificato dalla L.191/2009, prevede però il pagamento del contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
Esenzione da imposte per atti di controversie di lavoro
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