LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 3 apr. 1979, n.103 aumentando le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato (+40) e dei procuratori dello Stato (+20) e sostituendo la Tabella A. Cambia il quarto comma dell'art.3 sostituendo "sette" con "cinque"; prevede, per la prima applicazione e comunque per non oltre due anni, la riduzione alla metà di alcune anzianità. Autorizza spese straordinarie (es. lire 2 miliardi per il 1990) e indica coperture per 1990-1992; dispone che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali richiede l'autorizzazione del Presidente del Consiglio. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione. Le rilevanti disposizioni finanziarie e temporanee riguardano gli anni 1990-1992.
Potenziamento dotazioni Avvocatura e Procuratori dello Stato e disposizioni finanziarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 29 dic 1990LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428
- Legge · 29 dic 1990LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407
- Legge · 9 gen 1991LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
- Legge · 9 gen 1991LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10
- Legge · 9 gen 1991LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19
- Legge · 12 gen 1991LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →