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Legge

LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.

Normativa italiana091G0008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica la legge 3 apr. 1979, n.103 aumentando le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato (+40) e dei procuratori dello Stato (+20) e sostituendo la Tabella A. Cambia il quarto comma dell'art.3 sostituendo "sette" con "cinque"; prevede, per la prima applicazione e comunque per non oltre due anni, la riduzione alla metà di alcune anzianità. Autorizza spese straordinarie (es. lire 2 miliardi per il 1990) e indica coperture per 1990-1992; dispone che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali richiede l'autorizzazione del Presidente del Consiglio. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione. Le rilevanti disposizioni finanziarie e temporanee riguardano gli anni 1990-1992.

Potenziamento dotazioni Avvocatura e Procuratori dello Stato e disposizioni finanziarie

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