Circolare numero 132 del 29-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il completamento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2010, con indicazione delle regole di perequazione automatica, dei conguagli relativi al 2009, della gestione delle prestazioni INVCIV, della tassazione IRPEF e delle addizionali, nonché delle modalità di comunicazione ai pensionati. Sono inoltre disciplinate le situazioni particolari, come le prestazioni con revisione sanitaria scaduta, gli assegni di invalidità, le pensioni ai superstiti e gli assegni straordinari di sostegno al reddito. La circolare fornisce anche gli importi, le aliquote, i termini e le procedure informatiche utilizzate per il rinnovo e per gli eventuali interventi delle sedi.
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2010
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2010
La circolare disciplina le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2010, già completate dall’Istituto. Il documento raccoglie le regole di perequazione automatica, i conguagli relativi al 2009, il trattamento fiscale delle prestazioni, la gestione delle prestazioni assistenziali INVCIV e le modalità di comunicazione agli interessati.
Perequazione automatica e conguagli
Per il 2010 il decreto interministeriale del 19 novembre 2009 ha fissato la perequazione previsionale nella misura dello 0,7%, mentre ha determinato nella misura del 3,2% l’aumento definitivo per il 2009. Poiché nel 2009 era stato applicato in via provvisoria il 3,3%, la differenza dello 0,1% è stata recuperata sulle rate di gennaio e febbraio 2010; i recuperi fino a 6 euro sono stati concentrati nella sola mensilità di gennaio.
Gli importi dei trattamenti minimi 2009 e 2010 e le fasce di pensione utili al calcolo sono richiamati nell’allegato 1. La circolare ricorda inoltre che, in applicazione della legge 127/2007, per le fasce tra tre e cinque volte il trattamento minimo l’indice di rivalutazione automatica è applicato al 100% per il triennio 2008-2010. Per il 2010 l’aumento del costo della vita è quindi stato applicato:
- per intero, nella misura dello 0,7%, sulla quota di pensione non eccedente il quintuplo del minimo;
- nella misura dello 0,525% sulla quota eccedente.
Cumulo dei trattamenti e ripartizione della perequazione
Per il rinnovo 2010 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 34 della legge 448/1998, che impongono il calcolo della rivalutazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. La circolare precisa quali categorie INPS sono considerate e quali sono escluse, nonché che l’informazione sulla cumulabilità ai fini della perequazione per le pensioni degli enti è memorizzata nel campo GP1AV35N con il codice 2.
La perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartita in proporzione agli importi delle singole pensioni. Il rinvio operativo per l’individuazione e la rivalutazione dei trattamenti soggetti a tale disciplina è alla circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Altre fattispecie perequate
La rivalutazione dello 0,7% è stata estesa anche ad alcuni importi dovuti a soggetti diversi dal pensionato nella procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”, con riferimento ai piani:
- M4 assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 assegno alimentare per figli;
- M6 assegno alimentare per ex coniuge.
Non è stato effettuato alcun conguaglio per la differenza di perequazione del 2009 su tali posizioni. Analogamente è stato perequato con coefficiente 0,7% l’importo “Altra pensione” relativo al piano di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.
Prestazioni INVCIV: rivalutazione, limiti di reddito e indennità
Il valore definitivo di perequazione per il 2009 e quello previsionale per il 2010 si applicano anche alle pensioni e agli assegni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati dell’1,8%, in linea con la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, mentre la quota perequabile delle indennità è aumentata del 3,69%.
Per l’indennità di frequenza le regole di rinnovo dipendono dalla fascia memorizzata:
- fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre;
- fascia 50: pagamento per tutto l’anno;
- fascia 97: rinnovo con importo zero.
Le indennità previste a favore dei lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni INVCIV con fasce 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per il 2010 adeguandole al trattamento minimo.
Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni
Nel rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2010, attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché siano presenti negli archivi le registrazioni reddituali necessarie. In assenza di dati reddituali aggiornati, viene attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti previsti dall’art. 67 della legge 448/1998 e dall’art. 52 della legge 488/1999.
Le sedi devono ricostituire le posizioni interessate trasmettendo i dati reddituali aggiornati del titolare e, se coniugato, anche quelli del coniuge.
Revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità
Per evitare erogazioni indebite, le prestazioni INVCIV sono azzerate dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria. Fanno eccezione i casi in cui la revisione sia prevista dopo il compimento del 65° anno di età, per i quali il pagamento viene mantenuto.
Quando la revisione sanitaria è confermata e la prestazione deve tornare in pagamento, le sedi devono registrare l’esito tramite procedura REVSAN e attivare la ricostituzione. Le prestazioni confermate ma non ricostituite saranno elaborate centralmente con cadenza mensile.
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Anche per questi assegni, la conferma richiede la segnalazione tramite REVSAN e la successiva ricostituzione; in mancanza, l’elaborazione è centralizzata.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito delle categorie VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati con le regole speciali previste per tali prestazioni. La circolare ribadisce che non è stata attribuita alcuna perequazione e che l’importo resta invariato dalla decorrenza originaria.
Sono richiamati i diversi regimi fiscali applicabili:
- per VOCRED e per VOCOOP con codice azienda minore di 800, si applicano i criteri indicati nelle risoluzioni e nei messaggi dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto;
- per VOCOOP con codice azienda 801, il trattamento è assoggettato a tassazione separata con aliquota TFR;
- per VOESO con codice azienda 99, si applica la tassazione ordinaria;
- per VOESO con codice azienda maggiore di 900, si applica anch’esso il regime di tassazione ordinaria.
Sugli assegni del Fondo VOESO viene inoltre rinnovato, se presente, l’assegno per il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.
Pensioni ai superstiti e pensioni a importo zero
Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e destinate a cessare nel 2010 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese di perdita del diritto. Le pensioni dei fondi speciali ai superstiti intestate a un unico titolare sono state invece localizzate presso un ufficio pagatore specifico.
Le sedi devono eliminare la pensione se il titolare cessa dal diritto alla prestazione, oppure ricostituirla se venga documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o come inabile. In caso di eliminazione devono inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
Le pensioni rinnovate con importo zero devono essere individuate dalle sedi tramite le liste parametriche web accessibili in intranet, e devono essere oggetto di verifica per l’eventuale ricostituzione o eliminazione.
Maggiorazione sociale per soggetti disagiati
Per l’anno 2010 il limite di reddito per la maggiorazione sociale prevista dall’art. 38, commi 1-5, della legge 448/2001 è pari a 7.766,33 euro. La circolare ricorda che, ai soli fini del computo del reddito per l’attribuzione della maggiorazione, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5 della legge 127/2007, pari a 156 euro, è considerata reddito.
Nuova disciplina dell’incidenza dei redditi sulle prestazioni collegate al reddito
La circolare riepiloga l’applicazione dell’art. 35 della legge 14/2009, che ha modificato il criterio di incidenza dei redditi sulle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito. Dal 1° luglio di ciascun anno tali prestazioni sono erogate in base ai redditi percepiti nell’anno precedente, e gli stessi redditi valgono fino al 30 giugno dell’anno successivo. In prima liquidazione, invece, si considerano i redditi dell’anno di decorrenza, dichiarati in via presuntiva.
La norma introduce anche la segmentazione delle diverse prestazioni collegate al reddito in funzione della loro decorrenza, con possibilità che l’anno di riferimento sia diverso a seconda che si tratti di prima liquidazione o di verifica successiva. La disciplina si applica a tutte le pensioni, comprese le prestazioni di invalidità civile.
Per le prestazioni già in essere alla data di entrata in vigore della norma, la disciplina si applica dal 1° luglio 2009. La circolare fornisce esempi di arco temporale di validità e di limiti di reddito di riferimento per gli anni reddito 2008 e 2009, distinguendo i semestri interessati.
Tassazione e conguagli fiscali
Le ritenute IRPEF per il 2010 sono state operate sulla base della legge 296/2006 e dei criteri illustrati dall’Agenzia delle entrate. Le detrazioni per familiari a carico, in base all’obbligo di rinnovo annuale introdotto dalla legge 244/2007, sono state attribuite in via presuntiva ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2009; per la conferma è inviato il modello DETR.
La tassazione opera sul complesso delle pensioni intestate al soggetto, anche se erogate da enti diversi, e le detrazioni sono ripartite proporzionalmente. Per le famiglie numerose è stato erogato il bonus di 1.200 euro annui, a titolo di ulteriore detrazione per carichi familiari, con memorizzazione negli appositi campi del database pensioni e indicazione nel CUD 2010 sia della quota erogata sia dell’eventuale quota non capiente.
La circolare descrive poi i conguagli da rinnovo:
- debito di perequazione 2009, calcolato come -0,1% per le pensioni con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2009;
- conguagli IRPEF a credito e a debito, imponibili e non imponibili;
- recuperi richiesti dalla sede o derivanti dalla procedura ARTE;
- conguagli per addizionali regionale e comunale 2009;
- acconto dell’addizionale comunale 2010.
I conguagli IRPEF a debito sono trattenuti in due rate su gennaio e febbraio 2010, con recupero in unica soluzione per importi fino a 6 euro. I crediti IRPEF sono corrisposti con la rata di gennaio. Sono inoltre indicati i codici di memorizzazione nel database pensioni per ciascuna fattispecie di conguaglio, comprese addizionali e acconto comunale.
Addizionali regionale e comunale
L’addizionale regionale 2009 è trattenuta nel corso del 2010 in 11 mensilità, con recupero in unica soluzione se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro. La stessa regola vale per l’addizionale comunale 2009.
L’acconto dell’addizionale comunale per il 2010 è trattenuto in nove rate mensili a decorrere da marzo 2010. Le aliquote e i prospetti sono richiamati nell’allegato 2 e sono consultabili in intranet.
Comunicazioni ai pensionati e certificazioni
Per il 2010 viene disposto l’invio del Mod. ObisM, della modulistica specifica per le prestazioni INVCIV e di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi e il modello di dichiarazione per le detrazioni d’imposta. Il Mod. ObisM è unico per ciascun pensionato e riporta tutte le pensioni erogate dall’Istituto, i dati anagrafici, gli importi mensili di gennaio 2010 e le informazioni su perequazione e addizionali.
Per le prestazioni INVCIV, ai titolari di indennità di accompagnamento e di assegno mensile soggetti agli obblighi di dichiarazione di responsabilità sono inviati rispettivamente il Mod. ICRIC01 e il Mod. ICLAV, da restituire alle sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Le dichiarazioni non sono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV per disabili intellettivi e minorati psichici per i quali risulta memorizzato il codice 4 nel campo GP1AJ11.
La certificazione unica CUD 2010 deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2010.
Adempimenti delle sedi e aggiornamenti informatici
Le procedure centrali hanno provveduto a memorizzare e aggiornare i dati fiscali a consuntivo, i codici di destinazione delle certificazioni e le informazioni necessarie ai conguagli. La circolare richiama anche il rinvio alle precedenti istruzioni tecniche e ai messaggi applicativi per le elaborazioni centralizzate.
Le sedi devono inoltre:
- rilevare le pensioni rinnovate con importo pari a zero e valutarne ricostituzione o eliminazione;
- provvedere alla ricostituzione delle prestazioni quando le revisioni sanitarie o i dati reddituali siano stati aggiornati;
- utilizzare le procedure indicate per la conferma delle revisioni e per le elaborazioni delle ricostituzioni d’ufficio;
- informare i pensionati, anche tramite stampa locale, incontri con patronati e sindacati e altri strumenti di comunicazione ritenuti opportuni.
Periodicità di pagamento
Restano invariati i limiti che determinano la periodicità dei pagamenti in base all’importo lordo mensile:
- pagamento annuale anticipato fino a 5 euro;
- pagamento semestrale anticipato oltre 5 euro e fino a 65 euro;
- pagamento mensile anticipato oltre 65 euro.
Mandati di pagamento e database pensioni
I mandati di pagamento di gennaio 2010 sono stati trasmessi a Poste Italiane e agli istituti bancari, e gli importi sono consultabili tramite la procedura AGENDA1. Il database centrale delle pensioni è stato aggiornato in funzione dell’evoluzione normativa; le specifiche della nuova interfaccia saranno pubblicate sull’intranet dell’Istituto.
Punti principali
Perequazione automatica e conguaglio 2009
Per il 2010 è stato applicato un aumento previsionale dello 0,7% e, per il 2009, un aumento definitivo del 3,2%. Poiché nel 2009 era stato applicato in via previsionale il 3,3%, la differenza dello 0,1% è stata recuperata sulle rate di gennaio e febbraio 2010; i conguagli fino a 6 euro sono recuperati in un’unica soluzione sulla sola mensilità di gennaio 2010. La rivalutazione segue le fasce previste e, per gli importi compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo, è applicata integralmente al 100% per il triennio 2008-2010, in base alla legge 127/2007.
Cumulo dei trattamenti e pensioni diverse da quelle ordinarie
Ai fini della perequazione si considera il cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario, per i trattamenti rientranti nell’art. 34 della legge 448/1998. Sono escluse alcune categorie espressamente indicate. La perequazione viene ripartita proporzionalmente tra le pensioni del cumulo. La rivalutazione dello 0,7% è stata applicata anche ad alcuni importi dovuti a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti e all’importo “Altra pensione” del piano N1 Trattenuta Fondo Clero.
Prestazioni INVCIV: limiti di reddito, rivalutazione e indennità
Le prestazioni e gli assegni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti seguono il valore definitivo di perequazione 2009 e quello previsionale 2010. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati dell’1,8%, mentre la quota perequabile delle indennità è aumentata del 3,69%. Le indennità di frequenza sono rinnovate con regole diverse in base alla fascia memorizzata: fascia 49 con sospensione estiva e ripresa da ottobre, fascia 50 per tutto l’anno, fascia 97 con importo zero. Le indennità per talassemia major, drepanocitosi e talasso-drepanocitosi sono adeguate al trattamento minimo.
Trasformazione al compimento dei 65 anni
Le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2010 sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età, purché risultino memorizzati i dati reddituali necessari. In mancanza di dati aggiornati, viene attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti previsti dagli articoli 67 della legge 448/1998 e 52 della legge 488/1999. Le sedi devono ricostituire le posizioni segnalando i redditi del titolare e, se coniugato, anche quelli del coniuge.
Revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità
Per evitare erogazioni indebite, le prestazioni INVCIV sono azzerate dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria, salvo il caso in cui la revisione sia prevista dopo il compimento dei 65 anni. Quando la revisione sanitaria è confermata e la prestazione deve tornare in pagamento, la sede deve registrare l’esito con la procedura REVSAN e attivare la ricostituzione. Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari VOCRED, VOCOOP e VOESO sono rinnovati secondo le specifiche regole di categoria, senza applicazione di perequazione sull’importo in pagamento. La circolare richiama i diversi regimi fiscali: tassazione secondo le risoluzioni e i messaggi già richiamati per alcuni fondi del credito e del credito cooperativo, tassazione separata per il Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane, tassazione ordinaria per altri fondi di solidarietà specificamente indicati. Sugli assegni del Fondo VOESO è rinnovato, se presente, anche l’assegno al nucleo familiare.
Pensioni ai superstiti e prestazioni a importo zero
Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e in scadenza nel 2010 sono rinnovate con importo perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto. Per i fondi speciali ai superstiti le pensioni sono localizzate all’ufficio pagatore indicato. Le sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto o ricostituirla se il diritto permane, ad esempio come studente o inabile, corrispondendo anche i ratei di tredicesima maturati. Le pensioni rinnovate a importo zero devono essere individuate dalle sedi tramite le liste parametriche web.
Maggiorazione sociale e prestazioni per soggetti disagiati
Per il 2010 il limite di reddito per la maggiorazione sociale di cui all’art. 38 della legge 448/2001 è pari a 7.766,33 euro. Ai soli fini della verifica del reddito, concorre anche la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 127/2007, per 156 euro. La circolare richiama inoltre la disciplina dell’art. 5 della legge 127/2007, che collega l’adeguamento del limite all’incremento del trattamento minimo.
Nuova disciplina sui redditi delle prestazioni collegate al reddito
In applicazione dell’art. 35 della legge 14/2009, dal 1° luglio di ciascun anno le prestazioni collegate al reddito sono erogate in base ai redditi percepiti nell’anno precedente, validi fino al 30 giugno dell’anno successivo. In prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno di decorrenza, dichiarati in via presuntiva. La norma segmenta le prestazioni in funzione della loro decorrenza e distingue l’anno di riferimento per la verifica del diritto e della misura dall’anno dei limiti di reddito. Il criterio vale per tutte le pensioni, comprese le prestazioni di invalidità civile.
Conguagli fiscali e tassazione 2010
Le procedure di rinnovo hanno calcolato i conguagli di perequazione 2009, i conguagli IRPEF a credito e a debito, i recuperi richiesti dalle sedi, l’acconto IRPEF collegato a specifiche trattenute, nonché le addizionali regionale e comunale e l’acconto dell’addizionale comunale 2010. I conguagli IRPEF a debito vengono trattenuti in due rate su gennaio e febbraio 2010, salvo importi non superiori a 6 euro; quelli a credito vengono corrisposti con la rata di gennaio. Sono indicati anche i codici contabili e informatici utilizzati nei campi della banca dati pensioni per ciascuna tipologia di conguaglio.
Addizionali regionali e comunali
L’addizionale regionale dovuta per il 2009 è recuperata in 11 mensilità nel 2010, salvo importi annui inferiori a 0,55 euro, che sono recuperati in un’unica soluzione. La stessa regola vale per l’addizionale comunale 2009. L’acconto dell’addizionale comunale per il 2010 è trattenuto in nove rate mensili a partire da marzo 2010. Le aliquote regionali e comunali sono consultabili in intranet e sono richiamati gli allegati con i prospetti di calcolo.
Detrazioni, bonus famiglie numerose e certificazioni fiscali
Anche per il 2010 le detrazioni per familiari a carico sono attribuite in via presuntiva ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2009, con successivo invio del modello DETR per la conferma. Le detrazioni operano sul complesso delle pensioni intestate al soggetto e sono ripartite proporzionalmente. Per le famiglie numerose è stato erogato a consuntivo 2009 il bonus di 1.200 euro annui, con memorizzazione degli importi nei campi dedicati e indicazione in CUD 2010 sia della detrazione erogata sia dell’eventuale quota non capiente. La certificazione unica CUD 2010 deve essere consegnata entro il 28 febbraio 2010.
Comunicazioni ai pensionati e adempimenti delle sedi
Per il 2010 sono inviati il modello ObisM, la modulistica per le prestazioni INVCIV e un plico con CUD 2009, richiesta dei redditi e dichiarazione per le detrazioni. Il modello ObisM riporta tutte le pensioni del soggetto, i dati anagrafici essenziali, l’importo mensile di gennaio 2010 per ciascuna prestazione e le informazioni su perequazione e addizionali. Le sedi sono invitate a verificare i casi particolari, a ricostituire le posizioni necessarie e a promuovere la diffusione delle informazioni ai pensionati tramite stampa, incontri con patronati e sindacati.
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