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Circolare

Circolare numero 131 del 28-12-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del nuovo procedimento INPS per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, basato sulla presentazione telematica di certificato e domanda, sulla gestione integrata con le ASL e sull’integrazione delle Commissioni mediche con un medico INPS. Vengono disciplinati iter, convocazione a visita, verbali, validazione, controlli, contenzioso, gestione del regime transitorio per le domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 e le visite di revisione, oltre alle istruzioni contabili e alle variazioni del piano dei conti. L’obiettivo dichiarato è la riduzione dei tempi del procedimento e la completa tracciabilità elettronica delle fasi amministrative e sanitarie.

Nuovo processo telematico per l’invalidità civile ex art. 20 D.L. 78/2009 e istruzioni operative/contabili

Nuovo processo dell’invalidità civile ex art. 20 D.L. 78/2009

La circolare disciplina l’attuazione operativa del nuovo procedimento per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, introdotto dall’art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009. Il modello si fonda sulla telematizzazione delle domande, sull’integrazione tra INPS e ASL, sulla gestione elettronica dei verbali e sul controllo centralizzato dei tempi di definizione delle prestazioni.

Obiettivi e principi del nuovo sistema

Il nuovo flusso è impostato su alcuni principi fondamentali: trasparenza del procedimento, gestione elettronica di domande, certificati, appuntamenti e verbali, archiviazione informatica di tutti gli atti e tempestiva disponibilità dei dati per le funzioni amministrative, sanitarie e legali. L’applicativo gestionale messo a disposizione dall’Istituto contiene i modelli elettronici necessari per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati medici e la redazione dei verbali sanitari.

Presentazione telematica delle domande e certificazione medica

Dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica tramite l’applicazione "Invalidità Civile 2010" (InvCiv2010). L’accesso è consentito agli utenti muniti di PIN.

Il procedimento prende avvio dal certificato medico introduttivo, che deve essere compilato online da un medico abilitato e autenticato con codice fiscale e PIN INPS. Il certificato deve contenere:

  • i dati anagrafici completi del cittadino, con codice fiscale e tessera sanitaria;
  • i dati clinici;
  • la diagnosi con codifica ICD-9;
  • l’indicazione dell’impossibilità di deambulare senza accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani senza assistenza, nei casi di indennità di accompagnamento;
  • l’indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto;
  • l’indicazione di eventuali patologie gravi ricomprese nell’allegato al DM 2 agosto 2007;
  • la finalità del certificato, riferita a invalidità civile, cecità, sordità, handicap ex L. 104/1992 o disabilità ex L. 68/1999.

Completata la trasmissione del certificato, il sistema genera una ricevuta con il numero del certificato, che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l’abbinamento dei documenti. Il certificato conserva validità massima di 30 giorni dalla data di rilascio ai fini dell’abbinamento.

Modalità di accesso alla procedura e soggetti abilitati

Per il medico certificatore, il PIN si ottiene tramite richiesta presso una sede INPS con modulo scaricato e stampato dal sito dell’Istituto; il medico, una volta registrato, riceve il PIN iniziale e successivamente lo modifica al primo accesso. Per le comunicazioni successive è richiesto un indirizzo PEC.

Per il cittadino, il PIN può essere richiesto direttamente online sul sito INPS oppure tramite Contact Center (803164). I cittadini non censiti in ARCA richiedono il PIN presso gli uffici INPS esibendo documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria; per i minori è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Tra i soggetti abilitati all’utilizzo della procedura figurano cittadini, soggetti da essi autorizzati, medici certificatori, patronati, associazioni di categoria dei disabili, presidenti delle commissioni mediche ASL, personale amministrativo ASL individuato, medici dei CML INPS, dirigenti delle sedi INPS e dipendenti delle unità organizzative INPS interessate.

Compilazione e inoltro della domanda

La domanda può essere presentata dal cittadino con PIN o da soggetti autorizzati, dai patronati e dalle associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). I patronati, se già muniti di PIN, possono usare un applicativo off line per trasmissioni multiple differite o la cooperazione applicativa.

La domanda deve essere abbinata al numero di certificato entro 30 giorni dal rilascio; oltre tale termine, il numero non è più utilizzabile. È possibile abbinare più certificati a una stessa domanda solo se riferiti a prestazioni o benefici diversi. Se vi sono più certificati per la stessa prestazione, il cittadino deve abbinare quello ritenuto più completo.

La domanda per il collocamento mirato ex L. 68/1999 può essere presentata insieme a quella per invalidità civile, cecità o sordità. Se il richiedente è già riconosciuto invalido oltre il 45%, cieco civile o sordo, si utilizza invece l’apposito modello senza abbinamento al certificato telematico, e il verbale pregresso deve essere esibito in visita.

Il richiedente può indicare un recapito temporaneo in caso di ricovero, specificare l’indirizzo per le comunicazioni, indicare telefono ed e-mail o PEC. La procedura accetta l’invio solo se la domanda è completa; a seguito dell’invio viene stampata una ricevuta con protocollo PIU e data di presentazione. La pratica è tracciabile online tramite PIN.

La domanda è irricevibile se esistono precedenti domande non definite oppure ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.

Convocazione a visita e gestione delle date

Dopo la conferma di ricezione, il sistema propone gli appuntamenti disponibili presso la ASL competente in base al CAP di residenza o al domicilio indicato. Il cittadino, anche tramite soggetti abilitati, può scegliere una data diversa tra quelle disponibili.

Le tempistiche massime sono:

  • 30 giorni dalla domanda per le visite ordinarie;
  • 15 giorni dalla domanda per patologie oncologiche ex art. 6 L. 80/2006 o per patologie ricomprese nel DM 2 agosto 2007.

Se non vi sono date disponibili entro i termini, la procedura può assegnare una data successiva oppure registrare la domanda in attesa di prenotazione, sostituendo l’invito con un avviso di prenotazione.

L’invito a visita viene reso visibile nel sistema e notificato con raccomandata A/R e, se presente, via e-mail. La lettera di convocazione indica data, orario, luogo, documenti da portare, modalità in caso di impedimento e conseguenze dell’assenza. Il cittadino può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di impedimento, può essere richiesta una nuova data online. L’assenza alla visita comporta una nuova convocazione; la mancata presentazione anche alla successiva visita equivale a rinuncia alla domanda. Se ricorrono i presupposti, può essere richiesta visita domiciliare con certificazione telematica da inviare almeno 5 giorni prima della visita ambulatoriale; il Presidente della Commissione decide entro 5 giorni dalla ricezione.

La funzione di prenotazione determina la ASL competente e distingue tra trattazione ordinaria e urgente, con assegnazione di codice verde o rosso.

Commissioni mediche integrate e svolgimento della visita

Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico INPS, designato a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente. La programmazione è affidata al Responsabile del CML, che deve limitare la partecipazione di ciascun sanitario a non più di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione.

La composizione della Commissione varia in relazione al tipo di domanda: invalidità civile, cecità, sordità, disabilità o handicap. L’INPS può mettere a disposizione delle ASL i propri Centri medici legali per le visite.

Per ogni Commissione è previsto un calendario visite con luogo, tipologia di commissione, giorni, orari, durata delle visite, eventuali giorni festivi e specifiche sedute per cecità, sordità, handicap, disabilità e visite domiciliari. Devono essere costantemente aggiornati in procedura ambulatori, medici ASL, medici CML interni ed esterni e composizione delle Commissioni.

L’INPS trasmette alle ASL le domande mediante accesso diretto all’applicazione, cooperazione applicativa o scambio dati secondo convenzioni. La visita si svolge accedendo al fascicolo elettronico del richiedente, contenente domanda e certificato medico.

Verbale elettronico e contenuti della visita

Dopo la visita, la Commissione redige un verbale elettronico con dati identificativi della Commissione, dati anagrafici, documento di riconoscimento, precedenti lavorativi, tipologia della domanda, tipo di accertamento, documentazione sanitaria, anamnesi, obiettività, ulteriori richieste di approfondimento, diagnosi con codifica DM 5.2.1992 e ICD-9, valutazione in rapporto alla tipologia della domanda e all’età dell’istante, eventuale revisione programmata, riferimenti al DM 2.8.2007 e gruppo firma informatizzato.

La documentazione sanitaria presentata dal cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL ed è richiedibile dal Responsabile del CML. Per le domande di disabilità la Commissione formula anche una relazione sulla diagnosi funzionale delle capacità lavorative, da trasmettere, dopo il giudizio INPS, alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.

I verbali definitivi devono essere stampati in duplice copia, firmati in originale e conservati sia dalla ASL sia dall’INPS. A fine seduta va inoltre stampato un verbale riepilogativo delle visite con indicazione del giudizio unanime o a maggioranza, sottoscritto da tutti i componenti.

Esito della visita: giudizio unanime o a maggioranza

L’accertamento può concludersi con giudizio unanime oppure a maggioranza.

Nel caso di giudizio unanime, il verbale viene sottoposto con urgenza al Responsabile del CML o a un medico delegato per la validazione. Se emergono elementi ostativi alla validazione immediata, si applica l’iter previsto per i verbali a maggioranza. Il Responsabile del CML può anche segnalare, dopo l’invio del verbale, posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti alla Commissione Medica Superiore.

Dopo la validazione, il verbale viene trasmesso al domicilio del cittadino e, se dal riconoscimento deriva un beneficio economico, si attiva contestualmente il flusso amministrativo per l’erogazione.

Nel caso di giudizio a maggioranza, l’INPS sospende l’invio del verbale al cittadino e acquisisce la documentazione sanitaria dalla ASL. Il Responsabile del CML decide entro 10 giorni se validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta entro i successivi 20 giorni. La nuova Commissione è composta da un medico INPS con funzioni di presidente e giudizio definitivo, un medico rappresentante delle associazioni di categoria e, nei casi previsti, un operatore sociale. È inoltre prevista la possibilità di consulenza di un medico specialista, interno o convenzionato.

Commissione Medica Superiore e controlli a campione

La Commissione Medica Superiore conserva un potere generale di monitoraggio complessivo e può estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti, anche dopo l’invio del verbale al cittadino. L’accertamento può avvenire sugli atti oppure mediante visita diretta.

La Commissione riceve eventuali segnalazioni del Responsabile del CML e cura inoltre verifiche campionarie su una quota variabile tra il 2% e il 5% dei verbali, indipendentemente dall’esito, tramite controllo affidato a Centri Medico Legali di Regioni diverse da quella dell’accertamento. La nomina è effettuata dal Coordinatore Generale Medico Legale su delega del Direttore Generale, con priorità alla rappresentanza territoriale.

Trasmissione del verbale e fase amministrativa

A conclusione dell’iter sanitario, il verbale è inviato all’interessato con lettera firmata dal Direttore della struttura territoriale INPS competente. La spedizione avviene in duplice esemplare: una versione integrale con i dati sensibili e una con il solo giudizio finale per eventuale uso amministrativo.

L’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità attiva il procedimento amministrativo quando il riconoscimento comporta un beneficio economico. Dove l’INPS è titolare della concessione, il cittadino riceve anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede competente. Tali dati possono essere completati online anche prima della ricezione del verbale.

La struttura territoriale INPS effettua i controlli amministrativi e reddituali e avvia i successivi adempimenti per concessione e liquidazione. In procedura sono consultabili solo i dati non sensibili. Al termine viene inviato il provvedimento di concessione e liquidazione oppure il provvedimento di rigetto, entrambi firmati dal responsabile dell’unità organizzativa competente.

Nei territori in cui la concessione resta di competenza di enti diversi dall’INPS, l’Istituto invia all’ente concessore, tramite posta massiva, la comunicazione e il verbale con il solo giudizio finale; al cittadino vengono trasmessi verbale e comunicazione con l’elenco dei dati e delle certificazioni da presentare all’ente concedente. Le Direzioni regionali devono mantenere aggiornati gli indirizzi degli enti concessori.

Verifiche straordinarie di permanenza dello stato invalidante

Le verifiche straordinarie della permanenza dello stato invalidante, previste dall’art. 20, comma 2, della L. n. 102/2009, sono svolte sulla base del Piano delle attività riportato annualmente nella Nota preliminare al bilancio preventivo e secondo criteri definiti di volta in volta dal Coordinatore Generale Medico Legale, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali disposizioni normative.

Rapporti INPS-Regioni e fase di prima attuazione

Il nuovo processo si fonda sulla collaborazione con Regioni, ASL e Comuni già titolari del potere concessorio. L’INPS si impegna a rendere compatibili i flussi informatici con i sistemi delle ASL anche per altri benefici socio-sanitari collegati allo stato di invalidità civile, con coordinamento e monitoraggio a livello centrale.

Nella fase iniziale, dal 1° gennaio 2010, le ASL o gli enti locali potranno accettare le domande e acquisirle tempestivamente nella procedura. La decorrenza della domanda sarà quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema INPS. Le modalità di attribuzione delle credenziali di accesso per la trasmissione delle domande saranno definite negli accordi locali.

I Direttori regionali devono attivarsi immediatamente per costituire tavoli tecnici INPS-Regioni, in attesa dell’Accordo Quadro con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni, nonché delle convenzioni tecniche necessarie.

Medici esterni

Il Coordinatore Generale medico legale, su delega del Direttore Generale, nomina i medici esterni, indicando i criteri seguiti per la loro individuazione. Il contratto deve disciplinare anche i casi di incompatibilità, che comportano la risoluzione immediata. L’attività è qualificata come libera professione e non come rapporto di lavoro subordinato con l’INPS. La sottoscrizione dei contratti spetta ai Direttori regionali, con obbligo di trasmetterne copia al Coordinamento Generale medico legale e alla Direzione Centrale Risorse strumentali. I compensi sono liquidati dalla Direzione regionale.

Monitoraggio dei tempi del procedimento

L’intero processo è sottoposto a monitoraggio costante, sia per la funzionalità del sistema sia per i tempi di lavorazione. La procedura informatica consente di controllare tutte le fasi, compresa l’attività delle Commissioni mediche integrate, per rispettare l’obiettivo di liquidazione entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Regime transitorio per domande cartacee e visite di revisione

Per le domande cartacee presentate entro il 31 dicembre 2009 si distinguono due ipotesi. Se la visita è stata effettuata entro tale data, la domanda non entra nella nuova procedura e continua a essere gestita con INVCIVNEW. Se invece la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ma la visita si svolge dal 1° gennaio 2010, si applica il nuovo principio per cui l’accertamento definitivo spetta all’INPS, con valutazione da parte di una Commissione composta da medico INPS presidente, medico di associazione di categoria e operatore sociale nei casi previsti.

Le visite di revisione programmate dalle ASL prima del 31 dicembre 2009 seguono il medesimo criterio. Le prestazioni con scadenza già presente negli archivi INPS vengono caricate automaticamente in INVCIV2010 e possono essere gestite con il nuovo iter. Per i verbali cartacei trasmessi dalle ASL, l’acquisizione in procedura deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione.

Per i soggetti esclusi dalle revisioni in base al DM 2 agosto 2007, il medico INPS deve esaminare gli atti del fascicolo sanitario ASL per evitare ulteriori accertamenti.

Contenzioso giudiziario

La circolare richiama le disposizioni dell’art. 20 del D.L. n. 78/2009 in materia di contenzioso. Nei procedimenti civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali e assistenziali, se il giudice nomina un CTU, le operazioni peritali devono essere comunicate al Direttore della sede INPS competente; il medico legale dell’ente partecipa alle indagini con le facoltà previste dall’art. 194 c.p.c.

Sul piano procedurale, i dati sono inseriti nella procedura CoGiSan collegata al Fascicolo Sanitario Elettronico Personale Previdenziale-Assistenziale FaSEPrAss. Per l’applicazione integrale della normativa in materia di contenzioso vengono richiamate anche le precedenti circolari n. 93 del 20 luglio 2009 e n. 106 del 9 settembre 2009.

Istruzioni contabili e variazioni del piano dei conti

Per i compensi ai componenti esterni delle Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari ex art. 20 della L. n. 102/2009, dal 2010 è istituita nel capitolo 5U1104064 la voce di spesa "03 – Compensi ai componenti esterni delle Commissioni per accertamenti sanitari ex art. 20 legge n. 102/2009".

A tale voce vanno imputati anche i compensi relativi:

  • alle domande cartacee presentate entro il 31 dicembre 2009;
  • alle visite mediche di revisione programmate dalle ASL prima del 31 dicembre 2009.

Alle voci di spesa 01 e 02 continuano invece a essere imputati i compensi per le CMVP e le sottocommissioni della CMS relativi alle verifiche straordinarie ex art. 80 L. n. 133/2008, limitatamente ad accertamenti effettuati entro il 31 dicembre 2009.

Il capitolo 5U1104064 assume la denominazione "Compensi ai componenti esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità". Anche i conti GPA 31/140 e GPA 28/140 vengono conseguentemente aggiornati nella denominazione, come da allegato.

Punti principali

Finalità della nuova disciplina

L’art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, introduce un nuovo modello organizzativo per il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Il sistema mira alla gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie, alla trasparenza del procedimento, alla digitalizzazione integrale delle domande e dei verbali e alla riduzione dei tempi di definizione ed erogazione delle prestazioni.

Domanda e certificato medico telematici

Dal 1° gennaio 2010 le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite l’applicazione InvCiv2010. Il procedimento parte dal certificato medico introduttivo, compilato online da un medico abilitato e autenticato con PIN INPS, contenente i dati anagrafici e clinici del richiedente, la diagnosi ICD-9 e le indicazioni utili per prestazioni specifiche (accompagnamento, patologie oncologiche, patologie gravi ex DM 2.8.2007, finalità della domanda). Il certificato genera una ricevuta con numero da abbinare alla domanda entro 30 giorni, decorso il quale il numero non è più utilizzabile.

Presentazione della domanda e ricevuta

La domanda può essere trasmessa dal cittadino, dai patronati e dalle associazioni di categoria dei disabili, purché sia completo l’abbinamento con il certificato, ove richiesto. La procedura consente l’invio solo se tutti i campi sono compilati, effettua controlli di completezza e irricevibilità e rilascia una ricevuta con protocollo PIU e data di presentazione. È ammesso abbinare più certificati alla stessa domanda se riferiti a benefici diversi; per la domanda di collocamento mirato ex lege 68/99 è previsto un trattamento specifico, con o senza certificato a seconda che il richiedente abbia già un riconoscimento valido.

Convocazione a visita e gestione degli appuntamenti

Dopo la ricezione della domanda, il sistema propone una data di visita presso la ASL competente per residenza o domicilio alternativo, con convocazione ordinaria entro 30 giorni o urgente entro 15 giorni nei casi oncologici o previsti dal DM 2.8.2007. Se non vi sono disponibilità, la visita può essere fissata oltre i termini o la prenotazione può essere definita successivamente. La convocazione è resa disponibile nella procedura e notificata con raccomandata A/R e, se indicata, via posta elettronica. Il cittadino può chiedere una nuova data in caso di impedimento; la mancata presentazione alla seconda convocazione comporta rinuncia alla domanda.

Commissioni mediche integrate e verbale elettronico

Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico INPS, designato a rotazione dal Centro Medico Legale territorialmente competente. La visita produce un verbale elettronico con tutti i dati sanitari e amministrativi rilevanti, precompilato nelle parti anagrafiche, con indicazione del tipo di domanda, dell’accertamento, della documentazione esibita, dell’esito e dell’eventuale revisione. I verbali devono essere stampati in duplice copia, firmati in originale e conservati dalla ASL e dall’INPS; per le domande di disabilità è prevista anche una relazione funzionale sulle capacità lavorative per il collocamento mirato.

Esito della visita, validazione INPS e Commissione Medica Superiore

Se il giudizio della Commissione è unanime, il verbale viene sottoposto al Responsabile del CML per la validazione; se emergono criticità, si segue il medesimo iter previsto per i verbali a maggioranza. Nei casi di giudizio a maggioranza, l’INPS sospende l’invio del verbale, acquisisce la documentazione sanitaria e il Responsabile del CML decide entro 10 giorni se validare agli atti o disporre una nuova visita entro i successivi 20 giorni. La Commissione Medica Superiore esercita un monitoraggio complessivo, può estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti anche dopo l’invio al cittadino e svolge verifiche campionarie tra il 2% e il 5% dei verbali.

Trasmissione del verbale e avvio della fase amministrativa

A conclusione dell’iter sanitario, il verbale viene inviato all’interessato in duplice versione: una integrale con i dati sensibili e una contenente il solo giudizio finale per uso amministrativo. Se dal riconoscimento deriva un beneficio economico, si attiva contestualmente la fase amministrativa per la verifica dei requisiti socio-economici, con modalità diverse a seconda che la titolarità concessoria spetti all’INPS o ad altri enti. L’INPS effettua i controlli amministrativi e reddituali e adotta il provvedimento di concessione o di rigetto.

Sinergie con Regioni e ASL

La circolare prevede un forte raccordo tra INPS, Regioni, ASL e altri enti locali. In fase di prima attuazione, dal 1° gennaio 2010 le ASL o gli enti che accettavano le domande possono acquisirle tempestivamente nella nuova procedura, con decorrenza della domanda pari alla data indicata nella ricevuta INPS. Le Direzioni regionali sono chiamate a costituire tavoli tecnici e a definire, con gli enti territoriali, gli accordi e le convenzioni per i flussi informativi e per l’attribuzione delle credenziali di accesso.

Medici esterni e monitoraggio

Il Coordinatore Generale medico legale nomina i medici esterni e i contratti devono disciplinare incompatibilità e condizioni di risoluzione immediata, oltre a stabilire che l’attività è professionale autonoma e non subordinata. I compensi sono a carico delle Direzioni regionali. L’intero processo è sottoposto a monitoraggio costante, anche in relazione all’obiettivo di liquidare le prestazioni entro 120 giorni dalla domanda.

Regime transitorio per domande cartacee e revisioni

Le domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 seguono regole differenziate in base al momento della visita: se la visita è stata effettuata entro tale data, il procedimento resta quello della procedura INVCIVNEW; se la visita avviene dal 1.1.2010, interviene comunque il nuovo ruolo decisorio dell’INPS. Le visite di revisione programmate prima del 31.12.2009 seguono lo stesso criterio, mentre alcune prestazioni con scadenza già registrata vengono automaticamente caricate in INVCIV2010. Per i verbali cartacei trasmessi dalle ASL è previsto l’inserimento in procedura entro 48 ore dalla ricezione.

Contenzioso giudiziario e istruzioni contabili

La circolare richiama le disposizioni dell’art. 20 del D.L. n. 78/2009 sul contenzioso in materia di prestazioni sanitarie previdenziali e assistenziali, secondo cui il CTU deve notificare l’inizio delle operazioni peritali al Direttore della sede INPS competente e il medico INPS partecipa alle indagini. Sul piano contabile, dal 2010 è istituita nel capitolo 5U1104064 la voce di spesa per i compensi ai componenti esterni delle Commissioni per accertamenti sanitari ex art. 20 L. n. 102/2009; il capitolo assume la nuova denominazione relativa ai compensi per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità, con aggiornamento dei conti GPA 31/140 e GPA 28/140.

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