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Provvedimento

Deliberazione n. 597 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 30 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione su Instagram di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il provvedimento ingiungeva di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e prescriveva la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Il provvedimento del 6 agosto 2026 riguarda la ratifica, nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, di una determinazione urgente adottata il 30 luglio 2026 per prevenire la possibile diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è stato avviato sulla base della segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Quadro normativo e procedurale

L’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

La stessa disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, l’interessato ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma Instagram.

L’adozione urgente è stata effettuata in applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare provvisoriamente un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e verifica dei presupposti

La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarava la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e indicava Instagram quale piattaforma interessata. Il testo del provvedimento dà atto che il dirigente competente aveva verificato la compatibilità dei fatti segnalati con la previsione normativa applicabile.

Misure adottate nei confronti delle società

Con determinazione n. 422 del 30 luglio 2026, trasmessa al gestore della piattaforma con nota della stessa data, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha:

  • ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
  • ricevuto il materiale in formato hash, così da consentire l’intervento di prevenzione senza richiedere, secondo quanto riportato nel provvedimento, la disponibilità del contenuto in chiaro;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • limitato tale conservazione alle sole finalità probatorie;
  • stabilito una durata di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 422/2026.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti già impartite dal dirigente il 30 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Natura dell’intervento

Il provvedimento non quantifica una sanzione amministrativa pecuniaria e non dispone un divieto generale di trattamento. Esso costituisce una misura urgente e mirata di prevenzione della diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensualmente destinati alla pubblicazione, accompagnata da una prescrizione di conservazione limitata nel tempo e finalizzata esclusivamente alla tutela probatoria.

Punti principali

Base normativa e competenza

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire, entro quarantotto ore dalla segnalazione, per prevenire l’invio, la cessione, la pubblicazione o la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Segnalazione e piattaforma coinvolta

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione di materiale riconducibile all’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma Instagram.

Misure urgenti

Con determinazione dirigenziale n. 422 del 30 luglio 2026 è stato ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente il 30 luglio 2026.

Come è indicizzato

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