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Legge

LEGGE 10 aprile 1954, n. 113

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Normativa italiana054U0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La maggior parte degli articoli di questa legge è stata abrogata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, come modificato dal D.Lgs. 24 febb. 2012, n.20. Resta tuttavia in vigore l'art. 68, che disciplina un'indennità speciale annua, non riversibile, spettante agli ufficiali cessati dal servizio permanente o collocati in ausiliaria/riserva per età, ferite o infermità di servizio: importi (originariamente in lire) differenziati per grado, erogazione per otto anni dalla cessazione o fino al compimento del 65° anno e regole di proporzionalità per anzianità utile a pensione e per ufficiali di complemento.

Indennità speciale per ufficiali cessati dal servizio (trattamento economico militare)

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