LEGGE 10 aprile 1954, n. 113
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa maggior parte degli articoli di questa legge è stata abrogata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, come modificato dal D.Lgs. 24 febb. 2012, n.20. Resta tuttavia in vigore l'art. 68, che disciplina un'indennità speciale annua, non riversibile, spettante agli ufficiali cessati dal servizio permanente o collocati in ausiliaria/riserva per età, ferite o infermità di servizio: importi (originariamente in lire) differenziati per grado, erogazione per otto anni dalla cessazione o fino al compimento del 65° anno e regole di proporzionalità per anzianità utile a pensione e per ufficiali di complemento.
Indennità speciale per ufficiali cessati dal servizio (trattamento economico militare)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 15 mag 1954LEGGE 15 maggio 1954, n. 228
- Legge · 15 mag 1954LEGGE 15 maggio 1954, n. 237
- Legge · 17 lug 1954LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
- Legge · 27 dic 1953LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959
- Legge · 31 lug 1954LEGGE 31 luglio 1954, n. 599
- Legge · 9 ago 1954LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →