LEGGE 15 maggio 1954, n. 228
Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 15/05/1954 che esenta le Regioni (anche a statuto autonomo), a decorrere dal 1/1/1953, e le Province, i Comuni e gli enti di beneficenza, dalla data di entrata in vigore, dal pagamento dei diritti e compensi previsti dalla legge 17/7/1951 n.575 e successive proroghe. Norma puntuale riferita a specifici diritti; applicabilità limitata nel tempo e presumibilmente superata da successiva disciplina amministrativa e fiscale.
Esenzione dal pagamento di diritti e compensi per enti pubblici e di beneficenza
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