R.R. TAA 2/2023
Regolamento per l’accesso all’impiego in Regione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina le modalità di accesso al lavoro regionale in Trentino-Alto Adige/Südtirol: mobilità, comandi/distacchi, concorsi a tempo indeterminato, selezioni a termine, avviamento ex l. 56/1987, assunzioni ex l. 68/1999 e uso di graduatorie di altri enti. In vigore dal 1° febbraio 2023; sostituisce i precedenti regolamenti indicati all’art. 56.
Regolamento regionale per l’accesso all’impiego in Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Regolamento regionale per l’accesso all’impiego in Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Il regolamento disciplina in modo organico le forme di reclutamento e di mobilità del personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché i criteri per commissioni esaminatrici e compensi. Si applica esclusivamente nel territorio regionale e contiene anche disposizioni transitorie e di coordinamento con le precedenti discipline.
Ambito generale e forme di accesso
L’atto regola:
- la mobilità inter-enti;
- il corso-concorso;
- il concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato;
- la selezione pubblica per personale a tempo determinato;
- le assunzioni ex legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- le assunzioni ex legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l’utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da altri enti pubblici indicati dalla normativa regionale, oltre che, per specifici profili degli uffici giudiziari, di graduatorie del Ministero della giustizia. Inoltre disciplina requisiti generali, modalità concorsuali, adempimenti dei neoassunti, valutazione dei titoli, prove, soglie di superamento e criteri/compensi per organi e commissioni.
Mobilità: attivazione, requisiti e procedura
La mobilità riguarda il personale a tempo indeterminato di altri enti pubblici. L’attivazione avviene mediante bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione, con adeguata pubblicità. Il bando indica numero dei posti, gruppo linguistico, posizione economico-professionale, profilo, sede e ulteriori requisiti professionali o formativi necessari. Possono presentare domanda solo i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, entro 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del bando sul Bollettino Ufficiale. La domanda va inviata anche all’ente di appartenenza. La graduatoria è formata secondo i criteri del bando, pubblicata sul Bollettino e utilizzabile solo per i posti indicati nel bando. A parità di punteggio prevale l’età maggiore. Entro 15 giorni dalla pubblicazione, la Regione comunica l’esito ai candidati utilmente collocati e agli enti di provenienza; entro i 15 giorni successivi gli interessati devono accettare o rifiutare in forma irrevocabile, altrimenti il silenzio vale come rifiuto. Il trasferimento avviene nel rispetto del preavviso contrattuale e previa verifica dei requisiti; può essere differito fino a 6 mesi per documentate esigenze di servizio. Il rapporto continua senza interruzioni, con continuità pensionistica e previdenziale; il personale è esonerato dal periodo di prova e sottoscrive il contratto individuale prima dell’immissione in servizio. Chi ha già fruito di mobilità volontaria non può beneficiarne di nuovo prima di 5 anni.
Comando: personale accolto presso la Regione e personale regionale inviato presso altri enti
Il comando è un utilizzo temporaneo del dipendente presso altro ente pubblico per soddisfare esigenze dell’ente ricevente. La Regione può accogliere in comando personale di altri enti per carenze di organico o esigenze organizzative. La richiesta segue criteri differenziati a seconda dei casi: nominativo segnalato dalla struttura regionale in specifiche ipotesi, selezione tra domande pervenute nel biennio precedente, oppure interpello e valutazione di requisiti e professionalità. Il dipendente deve dare consenso scritto e dichiarare eventuali procedimenti disciplinari pendenti o conclusi. Il comando dura almeno 6 mesi, prorogabile; può essere concordata una durata diversa per motivate esigenze organizzative. Il personale comandato può essere assegnato anche a mansioni diverse, purché il posto sia accessibile dall’esterno e le mansioni siano coerenti per categoria, livello e trattamento economico. Deve fruire prima delle ferie arretrate. Può essere a tempo pieno o parziale. La sede di servizio resta vincolata per 4 anni, salvo esigenze di servizio. Il trattamento economico segue le disposizioni contrattuali regionali; la spesa è a carico dell’amministrazione presso cui si presta servizio. Per il comando di personale regionale verso altri enti, la Regione valuta le esigenze di servizio e acquisisce i pareri dei responsabili della struttura di assegnazione. Il comando richiede consenso del dipendente, dura almeno 6 mesi, è prorogabile e non può superare 2 anni, salvo diversa durata concordata; può essere disdetto con 3 mesi di preavviso. Anche qui è possibile il tempo pieno o parziale. Il trattamento economico è quello contrattuale regionale. Sono previste regole speciali per la riqualificazione del dipendente in comando: può mantenere il comando nel nuovo profilo se l’amministrazione interessata conferma la compatibilità; il periodo di prova della riqualificazione può svolgersi presso l’ente di comando se vi sono mansioni equivalenti.
Distacco: disciplina generale e casi previsti
Il distacco è la temporanea messa a disposizione del dipendente presso un ente pubblico o un’azienda/ente a prevalente capitale pubblico con partecipazione della Regione, per svolgere una determinata attività a tutela di un interesse istituzionale. È regolato da protocolli di intesa, collaborazione o convenzioni, previa informazione alle organizzazioni sindacali. Può riguardare personale a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale.
Distacco per prevalente interesse della Regione
Se l’interesse prevalente è della Regione, il personale può essere distaccato presso enti pubblici o aziende a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale. Il distacco richiede consenso, motivazione e indicazione del termine iniziale e finale; dura per periodi minimi di 6 mesi ed è rinnovabile. Può essere sospeso per esigenze organizzative o revocato se viene meno l’interesse. Il trattamento economico resta integralmente a carico della Regione, compresi gli oneri riflessi, e il periodo vale sia giuridicamente sia economicamente. Se la sede è oltre 10 km da residenza, domicilio o precedente sede di servizio, spetta un’indennità definita in contrattazione. Il distacco sospende gli incarichi temporanei del personale titolare, con diritto a riprenderli al rientro.
Distacco per prevalente interesse dell’ente o azienda richiedente
Se il distacco è richiesto da un ente/azienda a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale, la durata non può superare 2 anni e può essere disdetto con 3 mesi di preavviso; può essere sospeso o revocato. Il dipendente può optare tra:
- trattamento economico fondamentale regionale più eventuale trattamento integrativo dell’ente di destinazione;
- trattamento economico dell’ente richiedente, con aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente. Quest’ultima opzione non vale per il personale a tempo determinato e l’aspettativa finalizzata al distacco non può superare 5 anni. La spesa è comunque a carico dell’ente/azienda richiedente. Il periodo è utile ai fini giuridici, economici, previdenziali e di quiescenza solo nella prima ipotesi; nella seconda è esclusa tale utilità.
Distacco per interesse condiviso
Quando il distacco soddisfa un interesse condiviso tra Regione e altro ente/azienda, il protocollo o la convenzione disciplina le modalità operative e anche la ripartizione degli oneri. Sono possibili le stesse forme di consenso, sospensione e revoca. Il trattamento economico può essere quello regionale, quello regionale integrato o quello dell’ente/azienda con aspettativa non retribuita; in quest’ultimo caso l’aspettativa non può superare 2 anni. Il periodo è utile ai fini giuridici ed economici e di quiescenza/previdenza nelle prime due ipotesi; solo ai fini della progressione giuridica ed economica nell’ipotesi di aspettativa senza retribuzione.
Distacco verso la Regione di personale di altri enti
È ammesso, per particolari esigenze organizzative, anche il distacco presso la Regione di personale di enti/aziende a prevalente capitale pubblico con partecipazione regionale per un interesse temporaneo e specifico della Regione. In questo caso gli oneri sono rimborsati secondo convenzioni con l’ente di riferimento. La durata non può superare un anno e non può mai comportare successivo inquadramento nel ruolo regionale. I comandi e distacchi già in essere alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano alla nuova disciplina, salvo diverse durate concordate per motivate esigenze organizzative.
Concorsi per il tempo indeterminato: requisiti e pubblicità
L’assunzione a tempo indeterminato avviene mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami, secondo quanto stabilito nel bando. Le procedure devono garantire pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, trasparenza e pari opportunità, potendo usare sistemi automatizzati. I requisiti generali includono, tra gli altri:
- età minima di 18 anni, senza limite massimo salvo norme speciali;
- cittadinanza italiana o di altro Stato UE, con equiparazioni previste;
- per familiari di cittadini UE e per cittadini di Paesi terzi, le condizioni specificamente elencate dalla norma;
- titolo di studio richiesto dal profilo, con riconoscimento se conseguito all’estero;
- idoneità fisica;
- regolarità verso gli obblighi di leva, se applicabile;
- assenza di condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici. Sono esclusi coloro che non godono dell’elettorato attivo o che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per documenti falsi o per incompatibilità con il pubblico impiego. I requisiti devono esistere sia alla scadenza della domanda sia al momento dell’assunzione. La Giunta regionale indice il concorso e approva il bando con un unico provvedimento. Il bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale; dalla pubblicazione nel Bollettino decorre il termine per le domande. Le operazioni concorsuali devono concludersi entro 180 giorni dall’inizio della prima prova, salvo proroga motivata.
Contenuto del bando, preselezione e cause di esclusione
Il bando deve indicare requisiti, numero dei posti, tempo pieno o parziale, eventuale utilizzo della graduatoria per ulteriori assunzioni, ore settimanali se part-time, termini e modalità di domanda, profilo e posizione economica, prove e programma d’esame, eventuale valutazione dei titoli con richiamo alle categorie dell’allegato D, criteri di preselezione, diario e sede delle prove, titoli di precedenza o preferenza, riserve di posti, trattamento economico, riferimenti alle pari opportunità, responsabile del procedimento, modalità di nomina della commissione, documenti richiesti in caso di assunzione, trattamento dei dati personali e ulteriori informazioni. La preselezione è facoltativa e può avvenire per esami, titoli o entrambi, anche tramite aziende specializzate. Può consistere in test a risposta multipla o test psico-attitudinali, oppure in valutazione di titoli. Il bando fissa soglia minima e numero massimo di ammessi alle prove, e può attribuire alla graduatoria di preselezione efficacia per eventuali assunzioni a tempo determinato. Il candidato con invalidità pari o superiore all’80% è esonerato dalla preselezione ed è ammesso alle prove successive, salvo verifica del requisito. L’Amministrazione può escludere in ogni momento, fino all’approvazione definitiva delle risultanze, chi non possieda i requisiti richiesti, con provvedimento motivato.
Prove, titoli e graduatorie nel concorso a tempo indeterminato
Le prove sono finalizzate ad accertare competenze tecnico-professionali e organizzative e possono essere scritte, pratiche o orali; possono svolgersi in italiano o tedesco. La prova scritta o pratica va comunicata almeno 15 giorni prima; la prova orale almeno 20 giorni prima. Ogni prova si supera con almeno 18/30, salvo punteggio più elevato nel bando; la prova pratica può anche essere valutata in termini di idoneità/non idoneità. Le prove scritte possono essere svolte con strumenti informatici, se l’organizzazione lo consente. Se sono valutati i titoli, il bando deve precisare categorie e punteggi; il concorso per titoli si supera con almeno 18/30, salvo diverso punteggio previsto. La graduatoria di merito è formata dalla commissione in ordine decrescente di punteggio; la graduatoria finale tiene conto di riserve e preferenze. La Giunta la approva con unico provvedimento e dichiara i vincitori nei limiti dei posti banditi. L’avviso di approvazione nel Bollettino fa decorrere il termine per le impugnative. Le graduatorie finali restano valide fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all’approvazione. Possono essere utilizzate anche per assunzioni in profilo diverso, ma solo con assenso del candidato, nella stessa posizione economico-professionale, con lo stesso titolo di studio e funzioni attinenti. Possono essere utilizzate anche per assunzioni a tempo determinato nella medesima posizione o in profili assimilabili. L’offerta di assunzione avviene via PEC o posta elettronica ordinaria e deve essere accettata per iscritto nei termini indicati. Il rifiuto o la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comportano decadenza; chi accetta deve presentare i documenti entro il termine fissato. Per titoli di studio esteri è richiesta traduzione e attestazione di equipollenza. L’assunzione è a tempo indeterminato con periodo di prova; il mancato superamento del periodo comporta decadenza.
Reclutamento a tempo determinato: casi, procedure e limiti
Il reclutamento a tempo determinato è disciplinato nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Le modalità di individuazione del personale non si applicano alle segreterie del Presidente e degli Assessori e all’Ufficio di Gabinetto, per la natura fiduciaria degli incarichi. Le assunzioni avvengono nella posizione economico-professionale corrispondente alla tabella allegato A; se il profilo si sviluppa su più posizioni, si assume nella posizione iniziale. Sono ammesse per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, in particolare per:
- sostituzione di personale assente, compreso il comandato, il personale nelle segreterie particolari, quello dell’Ufficio di Gabinetto e quello adibito a mansioni superiori;
- funzioni di segretario e addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori, nei limiti di legge;
- temporanee carenze dovute a trasformazioni da tempo pieno a part-time;
- punte di attività non ricorrenti, attività occasionali o straordinarie, innovazioni organizzative non fronteggiabili con il personale in servizio. Per tali ultime assunzioni il limite è del 5% della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore, e comunque entro il limite del 20% dei posti vacanti al 1° gennaio di ogni anno. È inoltre ammessa l’assunzione per le carenze degli uffici giudiziari o per oneri derivanti dall’art. 79 dello Statuto di autonomia, se non fronteggiabili con personale stabile. La priorità va ai candidati idonei in concorsi regionali per la medesima o assimilabile posizione; in mancanza, si indicono selezioni pubbliche. La procedura serve solo per il tempo determinato e non vale, nemmeno in parte, per il tempo indeterminato. La Regione può usare anche graduatorie di altri enti e del Ministero della giustizia, nei casi previsti. Il personale supplente deve di norma appartenere o essere aggregato al gruppo linguistico del sostituito.
Tempo determinato: requisiti, graduatorie, offerte e cancellazione
Per il tempo determinato valgono i requisiti generali e specifici previsti per l’accesso all’impiego regionale. I requisiti devono sussistere alla scadenza della domanda e all’assunzione; l’Amministrazione può escludere i candidati con provvedimento motivato. In assenza di disposizioni contrattuali specifiche, al personale a termine si applica il trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la temporaneità del rapporto. Per bandi, esclusioni, preselezione e graduatorie si rinvia alle corrispondenti regole dei concorsi a tempo indeterminato. Le graduatorie di selezione pubblica valgono fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all’approvazione e possono essere usate anche per profili diversi, previa accettazione, nella stessa posizione economica e con stesso titolo di studio e attinenza di funzioni. L’offerta di posto avviene via PEC o posta elettronica ordinaria e deve essere accettata per iscritto; il candidato deve mantenere aggiornato l’indirizzo utilizzato. Si procede alla cancellazione dalla graduatoria e alla perdita dell’idoneità in caso di:
- mancata risposta o rifiuto ingiustificato entro i termini;
- mancata presentazione dell’autocertificazione/documenti;
- mancata presa di servizio, salvo forza maggiore;
- mancato superamento del periodo di prova;
- dimissioni volontarie dopo il periodo di prova;
- risoluzione disciplinare;
- dichiarazioni o documenti falsi. Non vi è cancellazione se il rifiuto riguarda sedi distanti almeno 30 km da residenza o domicilio; in mancanza, la distanza si calcola da Trento o da Bolzano a seconda della provincia interessata. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e la nuova graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. È prevista una norma transitoria per le graduatorie permanenti di usciere, operaio e impiegato: le domande pervenute entro il 31 agosto 2022 sono valutate per un’ultima graduatoria valida, ai fini delle assunzioni a termine, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Assunzioni ex legge 28 febbraio 1987, n. 56
L’accesso può avvenire mediante avviamento a selezione dagli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità della struttura provinciale competente, per qualifiche e figure professionali per le quali è richiesto il solo titolo della scuola dell’obbligo, a condizione del possesso dei requisiti e previo accertamento della professionalità richiesta. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.
Quote d’obbligo e assunzioni ex legge 12 marzo 1999, n. 68
Quando la Regione deve adempiere agli obblighi di assunzione dei disabili, può stipulare convenzioni ex art. 11 l. 68/1999 e ricorrere alla chiamata numerica dagli elenchi provinciali dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette. Nelle procedure selettive e concorsuali resta ferma la riserva di posti per i lavoratori disabili iscritti negli elenchi di legge, nei limiti indicati dal bando o avviso. Per il resto si rinvia alla normativa vigente.
Utilizzo di graduatorie di altri enti e del Ministero della giustizia
La Regione può assumere anche attingendo alle graduatorie approvate da Consiglio regionale, Camere di commercio di Trento e Bolzano, Province autonome e rispettivi Consigli, nonché dai Comuni della regione. L’utilizzo è possibile solo per personale della stessa categoria e professionalità, con profilo corrispondente anche sotto il profilo del titolo di studio. Le condizioni sono:
- previsione nel piano dei fabbisogni;
- assenza di graduatorie regionali valide;
- copertura di posti istituiti o trasformati prima dell’approvazione della graduatoria utilizzata. Serve un accordo tra le amministrazioni, anche successivo all’approvazione della graduatoria. Se esistono più graduatorie valide, si scorre quella più vecchia; per i Comuni, la scelta parte da quelli con maggiore popolazione. Per i profili specifici degli uffici giudiziari, in assenza di graduatorie regionali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, la Regione può usare graduatorie del Ministero della giustizia, alle stesse condizioni di categoria e professionalità.
Commissioni esaminatrici e incompatibilità
Le commissioni per concorsi, selezioni e selezioni interne, compresi i concorsi interni per l’idoneità a direttore d’ufficio, sono nominate dal dirigente competente in materia di personale. La composizione ordinaria prevede:
- un dirigente o funzionario con funzioni di presidente, anche esterno;
- due o quattro esperti, a seconda della complessità, scelti tra dipendenti regionali, di altre pubbliche amministrazioni o esterni, di norma almeno nella posizione economico-professionale pari a quella posta a concorso. La segreteria è svolta da personale almeno di posizione B1. La commissione deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale; può essere presente un componente ladino. Devono inoltre essere rappresentati entrambi i generi, salvo impossibilità motivata. Possono essere aggiunti componenti per sottocommissioni o prove speciali e componenti tecnici per traduzione o interpretariato, senza potere valutativo. Sono possibili supplenti per assenze o impedimenti. Prima delle prove, commissione e segretario verificano l’assenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; la presenza di incompatibilità comporta decadenza. Non possono farne parte titolari di cariche politiche o rappresentanti/designati sindacali. I giudizi e i criteri di valutazione devono essere verbalizzati.
Compensi, rimborsi e assegni per organi e commissioni
Per i dipendenti regionali componenti o segretari di organi e commissioni non spetta alcun compenso. Non è dovuto alcun compenso nemmeno ai componenti designati dalle organizzazioni sindacali. Ai componenti esterni di organi o commissioni, escluse le commissioni di concorso, spetta un compenso di 13,45 euro per ogni ora o frazione di ora di riunione. Sono previsti rimborsi pasto fino a 40,24 euro oltre le 4 ore e un secondo pasto oltre le 8 ore, nonché rimborso alloggio fino a 160,98 euro se necessario il pernottamento. I viaggi danno diritto, di regola, al rimborso del trasporto pubblico; in alternativa, con autorizzazione scritta e per ragioni organizzative o impossibilità oggettiva, è ammesso l’uso del mezzo privato con rimborso chilometrico pari a un terzo del prezzo della benzina verde. Le sedute vanno di norma sospese dopo 6 ore ininterrotte di lavoro. I compensi per organi e commissioni previsti da norme nazionali restano disciplinati da tali norme. Ai componenti di organi collegiali può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio, da 134,24 a 1.342,29 euro mensili; può essere forfettizzato entro il massimo annuale e aumentato fino al 100% per incarichi di consulenza o studio di particolare rilevanza. Può essere erogato anche in modo frazionato. È consentito l’uso di strumenti e strutture regionali se necessario. Per i componenti esterni di commissioni di concorso o selezione il compenso massimo è 1.342,29 euro, commisurato a numero di candidati, prove e professionalità richiesta. I relativi viaggi sono rimborsati secondo le stesse regole dei componenti esterni; l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio è concessa dal presidente della commissione. La Giunta può inoltre istituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati per specifici obiettivi, applicando ai componenti interni la regola del non compenso e ai componenti esterni le regole sopra richiamate. Gli importi sono adeguati con cadenza biennale secondo l’indice ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento agli indici al 31 dicembre 2024.
Decorrenza e abrogazioni
Il regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 2023. Da tale data cessano di avere efficacia i precedenti regolamenti regionali richiamati all’art. 56. Le norme transitorie conservano efficacia solo nei limiti espressamente indicati, come la disciplina delle graduatorie permanenti di usciere, operaio e impiegato valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Allegati: profili, riserve e titoli
L’allegato A collega posizioni economico-professionali, titoli di studio e attestati di bilinguismo richiesti per alcuni profili, con particolare rilievo ai profili di sorvegliante, agente ai servizi di anticamera e portineria, ausiliario, agente, agente di stamperia e agente tecnico. L’allegato B disciplina le riserve di posti per categorie tutelate, in particolare:
- soggetti con invalidità ai sensi della legge n. 68/1999 e altre categorie equiparate, entro limiti percentuali indicati;
- militari volontari e ufficiali congedati senza demerito, con riserva del 30%. L’allegato C elenca i titoli di preferenza a parità di punteggio, tra cui decorazioni, invalidità, servizio militare, servizio lodevole presso la Regione, numero di figli a carico e minore età in caso di ulteriore parità. L’allegato D individua le categorie di titoli valutabili nei concorsi e nelle selezioni: titoli di servizio, di cultura e titoli vari, con criteri di valutazione delle frazioni di anno e del tempo parziale.
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