Messaggio numero 1281 del 29-03-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività assistenziale presso strutture sanitarie convenzionate restano soggetti alla contribuzione presso le casse/fondi del rapporto universitario anche per le retribuzioni aggiuntive percepite per l’attività sanitaria. Vengono inoltre precisati i riflessi su pensione e TFS, la natura delle varie voci retributive e le modalità di esposizione nei flussi Uniemens ListaPosPA da parte di Università e strutture sanitarie.
chiarimenti su iscrizione e contribuzione dei docenti universitari con attività assistenziale sanitaria
Chiarimenti su iscrizione, contribuzione e trattamento previdenziale del personale universitario con attività assistenziale
Il documento fornisce chiarimenti dell’Istituto sugli obblighi contributivi e sugli effetti pensionistici e di fine servizio per professori universitari, ricercatori e figure equiparate che, oltre all’attività didattica e di ricerca, svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o altre strutture convenzionate. Vengono inoltre indicate le modalità operative per la corretta denuncia retributiva nei flussi Uniemens.
Ambito soggettivo e presupposto dell’intervento
Le indicazioni riguardano i professori, i ricercatori universitari e le figure equiparate di cui all’articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prestano attività sanitaria aggiuntiva presso strutture sanitarie convenzionate sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Obblighi di contribuzione sulle somme erogate per l’attività sanitaria
I soggetti interessati, pur percependo il trattamento economico dall’Università, ricevono anche un trattamento aggiuntivo a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione:
- alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
- ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale;
- all’efficacia nell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
Poiché l’attività assistenziale svolta presso tali strutture trova il proprio fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l’Università, la contribuzione deve essere assolta anche sulle retribuzioni erogate per l’attività sanitaria. L’obbligo contributivo va quindi riferito alle casse e ai fondi cui il lavoratore risulta iscritto per il rapporto universitario, in particolare:
- Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
- Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza;
- Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Integrazione del trattamento economico e natura delle voci retributive
L’articolo 6 del D.lgs n. 517/1999 ha modificato il sistema di equiparazione del trattamento spettante al personale universitario operante presso strutture sanitarie convenzionate con il SSN rispetto al trattamento economico del personale medico ospedaliero. Il precedente assetto era disciplinato dall’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dall’indennità di cui all’articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Il nuovo sistema riconosce, oltre al trattamento economico universitario, i trattamenti aggiuntivi previsti dai CCNL dei dirigenti del SSN, e in particolare:
- un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, qualificato come indennità di posizione e previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 517/1999;
- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, qualificato come indennità di risultato e valutato secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1.
A tali emolumenti può aggiungersi l’indennità di esclusività, richiamata dall’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 517/1999, che estende ai professori e ricercatori universitari in regime di esclusività il trattamento economico aggiuntivo previsto per i dirigenti sanitari dall’articolo 15-quater, comma 5, del D.lgs n. 502/1992, quale corrispettivo della limitazione dell’attività libero-professionale intramoenia.
Effetti sui trattamenti pensionistici
L’Istituto conferma il criterio già adottato nella propria prassi: i compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità dell’incarico, avendo natura di trattamento fondamentale, sono valutabili nella prima quota di pensione, c.d. quota A. I compensi legati ai risultati, all’efficienza o ad elementi non predeterminati, invece, sono valutabili nella seconda quota, c.d. quota B.
In applicazione di tale impostazione:
- il trattamento graduato per responsabilità di incarico è considerato componente della retribuzione fondamentale ed è valutato nella quota A, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 503/1992;
- il trattamento aggiuntivo legato ai risultati è valutato nella quota B;
- l’indennità di esclusività è anch’essa valutata nella quota B, in quanto variabile in relazione ai risultati conseguiti.
La distinzione è motivata dalla funzione perequativa del compenso tra il trattamento economico fondamentale del personale del SSN e il trattamento stipendiale del personale universitario operante nelle strutture sanitarie convenzionate.
Effetti sui trattamenti di fine servizio
La disciplina del D.lgs n. 517/1999 viene attuata tramite protocolli e/o accordi sottoscritti tra Regione, Università e azienda ospedaliera. In conseguenza di tali atti, il trattamento perequativo di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979, cioè la c.d. indennità De Maria, è sostituito, per il solo personale che svolge attività assistenziale, dal trattamento aggiuntivo.
Ai fini del TFS, il trattamento aggiuntivo è utile solo limitatamente alle voci assoggettabili a contribuzione al Fondo ex INADEL e tassativamente indicate nelle note operative predisposte dall’Istituto.
Non sono valutabili, a titolo esemplificativo, i seguenti emolumenti:
- quota "variabile aziendale" della retribuzione di posizione;
- indennità di direttore di dipartimento;
- retribuzione di risultato.
Indicazioni operative per i flussi di denuncia Uniemens
Le strutture sanitarie presso le quali è svolta l’attività assistenziale medica devono trasmettere mensilmente il flusso Uniemens - ListaPosPA per la parte di retribuzione da esse erogata. Nella compilazione devono valorizzare:
- l’elemento con il Codice 3 "Assistenza Sanitaria – D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517";
- il campo contenente il codice fiscale e il progressivo azienda dell’Università titolare del rapporto di lavoro principale.
L’Università deve, a sua volta, compilare la denuncia mensile relativa al trattamento economico da essa erogato, indicando:
- il medesimo Codice 3;
- il codice fiscale e il progressivo azienda della struttura sanitaria presso cui il docente svolge l’attività assistenziale medica.
Nella denuncia presentata dalla struttura sanitaria, il Frontespizio deve essere compilato con i propri dati sia come "Azienda Dichiarante" sia come "Amministrazione di Appartenenza e Sede di Servizio".
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