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Provvedimento

Deliberazione n. 717 del 14/11/2024

Provvedimento del 14 novembre 2024

Garante Privacy717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza nei confronti dei gestori di Instagram/Facebook, Telegram e TikTok a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato e, ove il contenuto sia acquisito in chiaro, a imporne la conservazione per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento non contiene sanzioni pecuniarie, ma solo la ratifica dell’intervento urgente già disposto.

Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 14 novembre 2024, tre determinazioni adottate d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, viene richiamato:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti d’urgenza adottati l’11 novembre 2024

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 542, 543 e 544 dell’11 novembre 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. Le misure disposte sono state due:

  • ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento e a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, usando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Collegio, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente. La decisione è espressamente resa ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito e rilievi operativi

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né un accertamento di violazioni ulteriori rispetto alla gestione urgente della segnalazione. Per i gestori di piattaforme digitali il caso evidenzia la necessità di:

  • mantenere procedure tempestive di presa in carico delle segnalazioni ex art. 144-bis;
  • attivare rapidamente misure di prevenzione della diffusione del materiale segnalato;
  • garantire, se del caso, la conservazione probatoria per il periodo indicato dal Garante, con adeguate misure di pseudonimizzazione o non identificabilità diretta.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione era diretta, in particolare, alle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 542-544 dell’11 novembre 2024, con cui ha: ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 14 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati l’11 novembre 2024 dal dirigente competente nei confronti delle società indicate. Il provvedimento chiude la fase di urgenza confermando le misure già impartite.

Come è indicizzato

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