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Legge

L.R. Molise 6/2019

Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi

Normativa regionaleL.R. Molise 6/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 6/2019 disciplina il ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, di reversibilità e pro rata in corso o sospesi, in attuazione della legge statale n. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. La nuova misura decorre dal 1° dicembre 2019 e non si applica ai trattamenti già integralmente contributivi. Prevede un importo minimo e regole per reversibilità, rivalutazione e comunicazioni al Governo.

Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali del Molise

Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali del Molise

La legge regionale del Molise n. 6 del 2019 attua la disciplina statale sulla rideterminazione dei vitalizi, conformandosi all’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento riguarda gli assegni vitalizi regionali ancora in essere e ne ridefinisce l’importo secondo criteri contributivi, con effetti decorrenti dal 1° dicembre 2019.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli assegni vitalizi diretti e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro rata:

  • in corso di erogazione;
  • non ancora erogati;
  • sospesi.

Il calcolo riguarda l’importo lordo, senza considerare riduzioni temporanee. Sono esclusi i trattamenti previdenziali già determinati esclusivamente con sistema contributivo ai sensi della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9, articolo 12 e successive modificazioni.

Criteri di rideterminazione

Gli importi sono rideterminati applicando la metodologia allegata all’Intesa e le regole della legge regionale. Il nuovo importo deriva dal montante contributivo individuale moltiplicato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica del titolare alla decorrenza del trattamento, secondo la tabella dell’Intesa e secondo la definizione di età contenuta nella nota metodologica.

L’importo così ottenuto è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT FOI fino alla data di applicazione della rideterminazione. Le frazioni di anno sono computate in proporzione mensile, con incremento pari a un dodicesimo della differenza tra coefficienti di trasformazione delle età contigue, moltiplicato per i mesi.

Soglia minima e meccanismo di salvaguardia

La rideterminazione non può portare l’assegno sotto il valore risultante dall’applicazione delle aliquote della Tabella A allegata alla legge, costruita in base alla differenza percentuale tra assegno previgente e assegno ricalcolato. Inoltre, l’assegno rideterminato non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già goduto prima del ricalcolo fosse inferiore a tale soglia.

Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite di spesa previsto dall’Intesa, le aliquote base della Tabella A sono aumentate di 0,1 per passaggi successivi fino al raggiungimento del limite. Tali aliquote restano poi applicabili anche ai successivi assegni da erogare.

Se il calcolo contributivo e quello fondato sulla Tabella A conducono a un importo più favorevole, prevale il primo. In ogni caso l’assegno non può superare quanto spettava secondo la normativa previgente.

Montante contributivo individuale

Il montante contributivo individuale è formato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota prevista per il consigliere e rivalutando annualmente il risultato con capitalizzazione composta al 31 dicembre di ogni anno, esclusa la contribuzione dell’anno stesso.

La base imponibile è costituita dall’indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale, senza altre indennità, aumentata del 18 per cento.

La contribuzione è così ripartita:

  • quota a carico del consigliere: aliquota percentuale prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, comprensiva di eventuali contribuzioni per completamento volontario del quinquennio e per reversibilità;
  • quota a carico della Regione: 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

Per i periodi antecedenti a specifiche previsioni regionali in materia di contribuzione o di parametrazione all’indennità parlamentare, si applicano retroattivamente le disposizioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16.

Il tasso annuo di capitalizzazione corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, fino alla decorrenza del diritto all’assegno.

Sono disciplinati anche i casi di periodi contributivi non consecutivi e di successivi mandati: in tali ipotesi si forma, rispettivamente, un unico montante rivalutato o un nuovo montante autonomo, che si somma alla prestazione già maturata.

Reversibilità e procedure esecutive

L’assegno di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio rideterminato la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.

Per sequestro, pignoramento, cessione e altre procedure esecutive aventi ad oggetto assegni vitalizi diretti, indiretti, indennità differite e di reversibilità, si applica la normativa statale vigente per gli impiegati civili.

Rivalutazione successiva al ricalcolo

Gli assegni vitalizi e di reversibilità, una volta rideterminati, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, secondo l’indice ISTAT FOI pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Comunicazioni istituzionali

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge e comunque non oltre il 14 giugno 2019, il Presidente della Giunta regionale deve porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 1, comma 967, della legge n. 145/2018, trasmettendo la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise, ma gli effetti della rideterminazione decorrono dal 1° dicembre 2019.

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