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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28624/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per avere il condannato avuto conoscenza della sentenza di condanna solo l'11/09/2023, allorché ottenne copia del certificato del casellario; il ricorrente dichiara di essere stato latitante durante il processo, di non aver mai avuto contatti con il difensore d'ufficio e di non aver ricevuto notifiche o notizie della condanna in precedenza. La Corte d'appello aveva dichiarato la richiesta inammissibile per intempestività e per insufficiente allegazione degli elementi idonei a dimostrare la tempestività rispetto al momento di effettiva conoscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio. Secondo la Cassazione, il ricorrente aveva allegato elementi documentali specifici (data di rilascio del certificato del casellario e procura speciale autenticata da notaio) che erano idonei a soddisfare il 'rigoroso onere di specifica allegazione' richiesto dalla giurisprudenza. La Corte territoriale aveva respinto l'istanza in modo apodittico senza valutare adeguatamente la decisività o l'insufficienza dei documenti prodotti; pertanto la decisione è stata annullata e il giudice di merito dovrà riesaminare la tempestività e la rilevanza degli elementi prodotti con motivazione puntuale.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rescissione del giudicato e prevede termini brevi, a pena di inammissibilità, per l'impugnazione straordinaria di sentenze irrevocabili; impone che la richiesta sia proposta tempestivamente rispetto alla conoscenza effettiva dell'atto.

  • Cass. Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018 (Bonilla)

    Afferma che il ricorrente deve fornire una data precisa e elementi oggettivi a supporto della conoscenza della sentenza; la mera indicazione generica di una data non verificabile è insufficiente.

  • Cass. Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024 (Raileanu)

    Conferma che l'onere richiesto non è un onere probatorio pieno, ma un 'rigoroso onere di specifica allegazione' che obbliga il ricorrente a indicare elementi concreti da cui far decorrere il termine; spetta poi al giudice di merito verificare la fondatezza delle allegazioni ove sussistano dubbi.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. richiede la tempestività rispetto alla conoscenza effettiva della sentenza: il termine decorre dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
  • Il ricorrente deve adempiere a un 'rigoroso onere di specifica allegazione': fornire date e documenti oggettivi (es. certificato del casellario, atti notarili, procura, comunicazioni ufficiali, documentazione di viaggio) che permettano di individuare con ragionevole precisione il momento della conoscenza.
  • L'onere di allegazione non equivale ad un onere probatorio pieno; una volta fornite allegazioni documentali credibili, il giudice di merito deve valutare la sufficienza e la decisività di tali elementi e dare motivazione puntuale se li ritiene insufficienti.
  • In situazioni di residenza all'estero o di latitanza, è particolarmente utile produrre documentazione certificata (es. atti notarili esteri, certificati, estratti conto, timbri di passaporto) per dimostrare la data di effettiva conoscenza.
  • Il rigetto sommario o apodittico per presunta 'insufficienza' delle allegazioni senza verifica e motivazione dettagliata può essere cassato: il giudice deve esaminare gli elementi prodotti e spiegare in modo preciso perché non sono idonei.
  • Per chi si trovi in situazione analoga, è consigliabile depositare subito, insieme all'istanza, qualsiasi documento oggettivo che possa attestare la data di presa di conoscenza e, se possibile, corredare la richiesta di una breve ricostruzione fattuale e di contatti (o loro mancanza) con il difensore nominato.

Testo integrale

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