Accordo 32587 del 31/10/2023
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Supplemento 1 Serie 04 di Emendamenti al Regolamento n. 117 Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica agli uffici e agli operatori interessati l’entrata in vigore, dal 5 gennaio 2024, del supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti al regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici. L’aggiornamento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici con riferimento al rumore di rotolamento e all’aderenza sul bagnato, e precisa che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre riportato l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il regolamento.
Comunicazione sull’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti al regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
Supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti al regolamento UNECE n. 117 sugli pneumatici
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, informa dell’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti del regolamento UNECE n. 117, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’omologazione dei veicoli e delle loro parti. L’atto è indirizzato agli uffici della motorizzazione e alle principali associazioni e organismi del settore automotive e dei componenti, con finalità di aggiornamento tecnico-normativo.
Oggetto e disciplina tecnica
Il regolamento n. 117 riguarda le disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici con riferimento a due profili specifici: le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato. La nota ministeriale segnala che il supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti è stato adottato nell’ambito della procedura UNECE WP.29 e richiama il riferimento documentale ECE/TRANS/WP29/2023/76.
Entrata in vigore e modalità di consultazione
Il MIT comunica che il nuovo supplemento entrerà in vigore il 5 gennaio 2024. Il testo dell’emendamento è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate – adopted proposals" relativa alla sessione di giugno 2023. Il documento svolge quindi funzione di notifica ufficiale agli operatori nazionali interessati all’applicazione del regolamento.
Effetti pratici per l’omologazione
Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Il chiarimento è rilevante per i procedimenti di omologazione e per la documentazione tecnica dei prodotti, in particolare per i fabbricanti e i soggetti che operano nel settore degli pneumatici.
Paesi adottanti il regolamento
La nota aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi che risultano adottanti il regolamento n. 117, riportando un ampio novero di Stati, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Unione Europea, Giappone, Sudafrica, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, San Marino e altri Paesi elencati nel testo. Questo dato è utile per il riconoscimento internazionale delle omologazioni nel quadro dell’Accordo del 1958.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore. In tale quadro, viene richiamato il regolamento n. 117 concernente le disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici con riguardo alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento e all’aderenza sul bagnato.
Entrata in vigore dell’emendamento
Il MIT informa che il supplemento 1 alla serie 04 di emendamenti al regolamento n. 117 entrerà in vigore il 5 gennaio 2024. Il testo dell’emendamento è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle "proposte adottate – adopted proposals" della sessione di giugno 2023.
Effetti sul numero di omologazione
Il documento precisa che, in quanto supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un chiarimento operativo per gli uffici e per i soggetti che gestiscono pratiche di omologazione e conformità tecnica.
Paesi adottanti il regolamento n. 117
A titolo informativo, la nota aggiorna l’elenco dei Paesi che hanno adottato il regolamento n. 117, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Unione Europea, Giappone, Sudafrica, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, San Marino e altri Stati elencati nel testo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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