Ordinanza ingiunzione o revoca n. 696 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Borgo Val di Taro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un allegato a un provvedimento di approvazione della graduatoria di una selezione pubblica contenente dati personali di circa un centinaio di partecipanti, tra cui il reclamante. La diffusione è stata ritenuta illecita per assenza di idonea base giuridica e per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Tenuto conto del carattere non sistematico dell’errore, della cooperazione dell’ente e dell’assenza di dati particolari, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.
Comune di Borgo Val di Taro sanzionato per la diffusione online di dati personali dei partecipanti a una selezione pubblica
Comune di Borgo Val di Taro - diffusione illecita online di dati di partecipanti a una selezione pubblica
Il Garante ha definito con ordinanza ingiunzione un reclamo presentato da un interessato contro il Comune di Borgo Val di Taro, relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale di un allegato a un provvedimento di approvazione della graduatoria di una procedura selettiva. L’allegato conteneva dati personali del reclamante e di altri partecipanti alla selezione.
Fatto e origine del procedimento
Il reclamo ex art. 77 GDPR lamentava che sul sito del Comune fosse stato pubblicato un file allegato a una determina dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, collegata alla graduatoria di una selezione per un posto a tempo indeterminato presso il Comune. Nel file erano presenti dati personali di circa un centinaio di interessati.
Trattamento esaminato
L’istruttoria ha accertato la diffusione online dei seguenti dati personali:
- nome e cognome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- numero di cellulare;
- indirizzo di posta elettronica;
- titolo di studio.
Il Comune ha riferito che la pubblicazione era avvenuta per errore materiale del responsabile del procedimento e che il file era rimasto online per circa un mese. Ha inoltre dichiarato che il documento non era indicizzato dai motori di ricerca e di avere successivamente adottato misure organizzative e formative per evitare il ripetersi dell’evento.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici possono trattare dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, nei limiti degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e g), 88 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Tuttavia, la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, e in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Valutazione dell’Autorità
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione dell’allegato abbia comportato una diffusione illecita di dati personali, in assenza di idonea base giuridica. Il provvedimento sottolinea che anche quando esista una disciplina di pubblicità degli atti amministrativi non vi è alcun automatismo che consenta la diffusione indiscriminata online di dati personali. Per le graduatorie di concorsi e selezioni pubbliche devono essere diffusi solo i dati pertinenti e non eccedenti.
In questo senso il Garante richiama anche le proprie linee guida del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web da parte dei soggetti pubblici, nonché precedenti orientamenti secondo cui non è lecito pubblicare in graduatorie o atti analoghi dati come recapiti telefonici o codice fiscale.
Violazioni accertate
L’Autorità ha pertanto ritenuto integrata la violazione di:
- art. 5 GDPR;
- art. 6 GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile al momento dei fatti.
Il Garante ha rilevato che si trattava di un’unica condotta, per la quale trova applicazione l’art. 83, par. 3 GDPR.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai fini della quantificazione, il Garante ha considerato:
- la natura, gravità e durata della violazione, con diffusione di dati riferiti a circa un centinaio di persone per un periodo limitato;
- il carattere dell’errore, definito come mero errore materiale del responsabile del procedimento;
- l’assenza di categorie particolari di dati;
- l’assenza di precedenti violazioni;
- la buona cooperazione del Comune;
- il contesto organizzativo difficile dovuto al periodo emergenziale da SARS-CoV-2.
Ritenendo la violazione di gravità media, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1 GDPR.
Misure ulteriori e pubblicazione del provvedimento
Poiché il file era già stato rimosso dal sito, il Garante ha escluso la necessità di ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR. Ha però disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Termine di pagamento e rimedi
Il Comune è stato ingiunto di pagare la sanzione entro trenta giorni dalla notifica. È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento è nato da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato, che lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un allegato contenente i propri dati e quelli di altri partecipanti a una procedura selettiva per un posto di addetto al protocollo e smistamento documenti.
Dati diffusi e modalità della pubblicazione
Il Comune ha pubblicato, insieme alla determina di approvazione della graduatoria, un file allegato contenente dati personali quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di cellulare, indirizzo email e titolo di studio di circa un centinaio di interessati. La pubblicazione è durata circa un mese ed è avvenuta senza indicizzazione sui motori di ricerca.
Valutazione di illiceità
Il Garante ha ritenuto che la diffusione online di tali dati non fosse sorretta da un idoneo presupposto normativo. Anche a fronte di obblighi di pubblicità legale per gli atti amministrativi, devono infatti essere rispettati i principi del GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Per le graduatorie pubbliche possono essere diffusi solo dati pertinenti e non eccedenti.
Norme violate e richiami
Sono stati ravvisati la violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile ratione temporis. Il provvedimento richiama anche l’art. 25 GDPR sul principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché le linee guida del Garante del 2014 sulla pubblicazione di atti amministrativi sul web.
Sanzione e criteri di quantificazione
Applicando l’art. 83, par. 3 GDPR, il Garante ha considerato un’unica condotta sanzionabile. La gravità è stata valutata come media, tenendo conto del numero degli interessati, della durata limitata della pubblicazione, dell’errore materiale del responsabile del procedimento, dell’assenza di categorie particolari di dati, della mancanza di precedenti e della cooperazione del Comune. È stata quindi irrogata una sanzione di 8.000 euro.
Ulteriori statuizioni
Poiché il file era già stato rimosso, il Garante ha ritenuto non necessarie ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR. Ha però disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
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