Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 432 del 15/12/2022

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Garante Privacy432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR proposto contro Google LLC per la persistente reperibilità, associata al nome dell’interessato, di alcuni URL riguardanti una vicenda giudiziaria e sanitaria. Google ha già bloccato tre URL dalle ricerche europee per query collegate al nome del reclamante, mentre per un quarto URL ha opposto il permanere di un interesse pubblico. L’Autorità ha ritenuto fondato il reclamo solo per quest’ultimo URL, ordinandone la deindicizzazione entro venti giorni, perché il contenuto era disponibile solo tramite un aggregatore, riguardava dati sulla salute mentale, non era più raggiungibile altrove e non risultavano reperibili online ulteriori fonti utili alla ricostruzione della vicenda.

Google LLC: deindicizzazione di un URL collegato al nominativo dell’interessato per diritto all’oblio

Google LLC: deindicizzazione di un URL associato al nominativo dell’interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso su un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nei confronti di Google LLC, relativo alla reperibilità nei risultati di ricerca, in associazione al nome dell’interessato, di URL collegati a una vicenda giudiziaria e a informazioni sul suo stato di salute. Il procedimento riguarda l’esercizio del diritto all’oblio nei confronti di un motore di ricerca.

Origine del reclamo e contenuto della richiesta

L’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo di alcuni URL riferiti ad articoli di giornale e post pubblicati su blog. I contenuti rinviavano a una vicenda risalente al 2008, nella quale era stato accusato di aver appiccato numerosi incendi dolosi, e rispetto alla quale nel 2012 era intervenuta sentenza di assoluzione del Tribunale per incapacità di intendere e di volere. Il reclamante ha evidenziato il pregiudizio derivante dalla persistente reperibilità in rete dei contenuti e ha sostenuto che, a distanza di molti anni dalla definizione giudiziaria, non sussistesse più un interesse pubblico alla loro conoscenza. Ha anche rappresentato di essersi già rivolto ai gestori dei siti, non essendo stato possibile rintracciare i titolari di alcuni blog o riviste online.

Istruttoria e posizioni delle parti

Il Garante ha chiesto a Google LLC, con nota del 12 settembre 2022, di fornire osservazioni e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante. Con memoria del 16 novembre 2022 Google ha dichiarato di aver disposto il blocco di tre URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca per query correlate al nome del reclamante. Per un quarto URL, invece, ha negato l’adesione all’istanza, sostenendo che:

  • l’articolo era recente, pubblicato nel 2020;
  • esso riferiva che l’interessato, dopo la decisione del 2012, avrebbe ripetutamente violato la libertà vigilata ed era stato sottoposto nel 2020 a misura di sicurezza con ricovero in REMS per pericolosità sociale;
  • la persistenza dell’interesse pubblico era confermata anche da documentazione sanitaria successiva, inclusa una raccomandazione del Dipartimento di salute mentale dell’ASL I della XX dell’agosto 2022.

Il reclamante, replicando, ha sostenuto che la gravità delle condizioni psicologiche emerse nelle relazioni sanitarie avrebbe dovuto imporre una tutela della privacy particolarmente stringente; ha inoltre affermato di non risiedere più in REMS da alcuni mesi e di avere una stabile occupazione. Ha anche osservato che il contenuto era stato rimosso dal sito della testata originaria.

Competenza del Garante e quadro normativo

Il Garante ha richiamato il principio di stabilimento, ritenendo che nei confronti di Google LLC trovasse applicazione il Regolamento in quanto le attività in ambito europeo sono svolte tramite proprie sedi, ai sensi dell’art. 3, par. 1, GDPR. Ha inoltre evidenziato che il trattamento connesso al motore di ricerca è gestito da Google LLC anche per il territorio UE, con sede negli Stati Uniti, circostanza idonea a radicare la competenza dell’Autorità italiana ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR.

Valutazione del diritto all’oblio e del bilanciamento degli interessi

Per la valutazione della richiesta di deindicizzazione, l’Autorità ha richiamato i criteri elaborati dal Gruppo Articolo 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 sul diritto all’oblio, che impongono di considerare non solo il decorso del tempo ma anche gli altri elementi rilevanti del caso concreto.

Nel caso esaminato, il Garante ha rilevato che:

  • la notizia risultava accessibile solo su PressReader, qualificato come mero aggregatore di notizie;
  • l’URL rinviava a un articolo della testata originaria che era stato rimosso su richiesta del reclamante;
  • l’articolo conteneva un’informazione sullo stato di salute mentale dell’interessato;
  • il reclamante non poteva rivolgersi a PressReader per esercitare i diritti di cui all’art. 17 GDPR, e quindi non aveva altra possibilità di impedire la diffusione dell’informazione;
  • non risultavano in rete, perché già deindicizzati, ulteriori articoli utili a ricostruire la vicenda giudiziaria risalente nel tempo.

Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto che, per l’URL residuo, prevalessero le ragioni dell’interessato e che il reclamo dovesse essere accolto.

Decisione finale, misure e termini

L’Autorità ha pertanto:

  • preso atto del blocco dei primi tre URL comunicato da Google e dichiarato che, per essi, non sussistono i presupposti per ulteriori provvedimenti;
  • dichiarato fondato il reclamo relativamente al restante URL;
  • ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di deindicizzare l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione nel registro interno e profili sanzionatori

Il Garante ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Ha però precisato che tale annotazione non potrà essere considerata, in futuri procedimenti contro il medesimo titolare, quale precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di una valutazione legata alle peculiarità del singolo caso.

È stato infine ricordato che, in caso di inosservanza dell’ordine di deindicizzazione, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Mezzi di opposizione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell’interessato

Il procedimento origina da un reclamo presentato il 4 agosto 2022 ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’interessato chiedeva che Google LLC rimuovesse dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo alcuni URL relativi ad articoli di giornale e post su blog concernenti una vicenda in cui era stato coinvolto, in particolare un’accusa del 2008 relativa a incendi dolosi e la successiva assoluzione del 2012.

Riscontro di Google e blocco di parte degli URL

Con nota del 16 novembre 2022 Google ha comunicato di aver già disposto il blocco di tre URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca per query correlate al nome del reclamante. Per tali URL il Garante ha quindi ritenuto che non vi fossero i presupposti per ulteriori provvedimenti.

URL residuo e valutazione del Garante

Per un ulteriore URL Google ha negato la rimozione, sostenendo l’attualità dell’interesse pubblico per via di un articolo del 2020 e di documentazione sanitaria successiva, da cui emergerebbe una persistente pericolosità sociale dell’interessato. Il Garante ha invece rilevato che la notizia era reperibile solo su PressReader, mero aggregatore, e che l’articolo originale era stato rimosso dal sito della testata; inoltre il contenuto riportava informazioni sullo stato di salute mentale del reclamante.

Esito del reclamo e ordine di deindicizzazione

L’Autorità ha ritenuto fondato il reclamo limitatamente al restante URL e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di deindicizzarlo quale risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione interna e profili sanzionatori

Il Garante ha disposto l’annotazione nel registro interno ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non potrà valere come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti contro il medesimo titolare. È stata inoltre richiamata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di inosservanza del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricercadeindicizzazionediritto all'obliodati relativi alla salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.