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Legge

L.R. Calabria 2/2005

Disposizioni in materia sanitaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per l’anno 2005 tariffe, tetti di spesa e volumi massimi per assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con proroghe e adeguamenti dei contratti anche per il triennio 2005-2007. Contiene inoltre norme su posti letto, riconversione di strutture socio-sanitarie, modifica di requisiti professionali e proroghe di interventi e del servizio di elisoccorso fino al 31.12.2005. Molte previsioni sono a termine e oggi risultano in gran parte superate o abrogate.

Disposizioni in materia sanitaria per il 2005

Disposizioni in materia sanitaria per l’anno 2005 in Calabria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, la remunerazione delle prestazioni sanitarie, i tetti di attività e di spesa, alcuni assetti di posti letto e taluni interventi organizzativi nel sistema sanitario regionale. Gran parte delle misure è espressamente limitata all’anno 2005 o a periodi comunque conclusi.

Tariffe e remunerazione delle prestazioni sanitarie

Per il solo anno 2005 l’abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nel 2004, previsto dalla normativa regionale richiamata, viene ridotto di 6 punti. Le prestazioni ospedaliere di alta specialità individuate dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché alcuni DRG specificamente elencati, sono remunerate secondo la tariffa nazionale vigente e non sono soggette a volumi massimi di attività, fermo restando il tetto complessivo di spesa del livello di assistenza ospedaliera a livello regionale.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono remunerate secondo il tariffario nazionale in vigore, come applicato nell’anno 2004.

Volumi massimi e limiti di spesa per il 2005

Per il 2005 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale non possono superare, per ciascuna Azienda sanitaria, quelli complessivi già approvati dalla Giunta regionale nei piani di attività del 2004. Restano inoltre fermi i provvedimenti regionali di recepimento della normativa statale sui livelli di assistenza.

La remunerazione complessiva delle prestazioni per il 2005 non può superare i limiti massimi di spesa già fissati per il 2004, incrementati del 5% per l’assistenza ospedaliera e del 10% per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Nei contratti e negli accordi devono essere indicati classificazione della struttura, volumi, tipologia e tariffa delle prestazioni contrattate.

Disciplina contrattuale e validità triennale

Le disposizioni regionali richiamate sulla contrattualizzazione restano valide anche per il 2005. I contratti e gli accordi stipulati per il 2005 con gli erogatori di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale hanno valenza triennale e possono essere tacitamente prorogati per il 2006 e il 2007, salvo modifiche espressamente pattuite o rese necessarie da provvedimenti amministrativi o legislativi. In caso di incremento dei tetti di spesa, è previsto un adeguamento pari all’ISTAT.

Posti letto e chirurgia maxillo-facciale

Viene modificata la disciplina regionale sui posti letto, sostituendo il valore indicato per una specifica previsione con quello di 0,50 posti letto. Sono inoltre confermati 30 posti letto già accreditati di chirurgia maxillo-facciale nell’ambito dell’ASL n. 1 e 6 posti letto nell’ambito dell’ASL n. 5.

Riconversione di posti letto in RSA

Le fondazioni Betania Onlus e Ualsi Onlus sono autorizzate a riconvertire rispettivamente 125 e 56 posti letto di casa protetta, già accreditati, in RSA, anche in deroga ai limiti territoriali di fabbisogno. L’autorizzazione è subordinata all’adeguamento delle strutture ai requisiti regionali entro 24 mesi, a pena di decadenza; il termine è stato successivamente prorogato di 24 mesi.

Modifiche di requisiti professionali e abrogazioni

Nell’elenco delle figure professionali previsto da una precedente legge regionale viene aggiunto il pedagogista dopo il sociologo.

La legge abroga alcune previsioni di leggi regionali precedenti e rinvia, per gli articoli abrogati, a quanto stabilito da una legge regionale del 1996. Viene inoltre abrogato un ulteriore comma di una legge regionale del 2002.

Proroghe di interventi e del servizio di elisoccorso

Gli interventi previsti da una legge regionale del 2001 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. Anche l’attuale gestione del servizio regionale di elisoccorso è prorogata fino al 31 dicembre 2005; il termine è stato poi modificato una prima volta e successivamente ulteriormente inciso da abrogazione sopravvenuta.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di una disciplina prevalentemente limitata all’anno 2005 e a proroghe scadute, la legge è oggi in larga parte superata e di fatto obsoleta.

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