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Legge

LEGGE 28 marzo 1991, n. 120

Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.

Normativa italiana091G0140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone che la cecità non comporta di per sé inidoneità fisica per l'accesso agli impieghi pubblici (incluse le magistrature), salvo diversa e motivata previsione del bando. Qualifica le attività dei non vedenti come particolarmente usuranti ed estende, in attesa della riforma del sistema pensionistico, specifici benefici di anzianità assicurativa. Garantisce inoltre al personale docente e direttivo non vedente precedenza assoluta nella scelta della sede e nei trasferimenti. Contiene stanziamenti per gli anni 1991-1993.

Tutela dei diritti dei privi della vista nel pubblico impiego e nella scuola

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