Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 419 del 29/09/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante ritiene che il corpo principale sia un mini condominio con diritto alla detrazione ecosismabonus e cessione del credito per un plafond complessivo di 272.000 euro, che il corpo staccato sia unità autonoma con plafond di 96.000 euro e che sia fruibile il bonus mobili per l'abitazione.

Interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica (ecosismabonus) su parti comuni di edifici (art.14, comma 2-quater.1, DL 63/2013)

Il quesito

L'Istante chiede se, per lavori di demolizione e fedele ricostruzione con fusione di unità (A/4 + F/2) e interventi su fabbricati pertinenziali: a) il corpo principale possa essere considerato un "mini condominio" con possibilità di cessione della detrazione e plafond pari a 136.000 euro x 2; b) in mancanza di condominio, se spettino due plafond distinti per sismabonus e plafond unico per ecobonus; c) sia possibile lo spostamento di sedime di 20 m; d) il corpo staccato ex stalla possa avere un autonomo plafond di 96.000 euro; e) spetti il bonus mobili per l'abitazione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia dichiara che l'ecosismabonus opera solo per interventi su parti comuni di edifici condominiali e richiede specifici requisiti tecnici, di zona sismica, certificazioni e che gli interventi siano su edifici esistenti (non nuova costruzione). La nozione di "parti comuni" è oggettiva: nel caso esaminato, essendo presenti un'unità abitativa e pertinenze e non parti comuni a più unità, non è possibile applicare l'ecosismabonus sul presupposto di mini condominio né ottenere il plafond moltiplicato. L'Istante può invece fruire separatamente delle detrazioni previste per ecobonus e sismabonus sulle singole unità, rispettando i relativi adempimenti e separando le spese; lo spostamento del sedime e la qualificazione come intervento di conservazione vs nuova costruzione dipendono dal titolo edilizio rilasciato dal Comune. Le unità accatastate come pertinenze non maturano un plafond autonomo: le spese per pertinenze concorrono al limite dell'unità principale (96.000 euro). Infine, il bonus mobili è fruibile se ricorrono i requisiti previsti (interventi di recupero edilizio ammessi dall art. 16-bis TUIR e DPR 380) e gli altri requisiti normativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.