Risposta n. 419 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che il corpo principale sia un mini condominio con diritto alla detrazione ecosismabonus e cessione del credito per un plafond complessivo di 272.000 euro, che il corpo staccato sia unità autonoma con plafond di 96.000 euro e che sia fruibile il bonus mobili per l'abitazione.
Interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica (ecosismabonus) su parti comuni di edifici (art.14, comma 2-quater.1, DL 63/2013)
Il quesito
L'Istante chiede se, per lavori di demolizione e fedele ricostruzione con fusione di unità (A/4 + F/2) e interventi su fabbricati pertinenziali: a) il corpo principale possa essere considerato un "mini condominio" con possibilità di cessione della detrazione e plafond pari a 136.000 euro x 2; b) in mancanza di condominio, se spettino due plafond distinti per sismabonus e plafond unico per ecobonus; c) sia possibile lo spostamento di sedime di 20 m; d) il corpo staccato ex stalla possa avere un autonomo plafond di 96.000 euro; e) spetti il bonus mobili per l'abitazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia dichiara che l'ecosismabonus opera solo per interventi su parti comuni di edifici condominiali e richiede specifici requisiti tecnici, di zona sismica, certificazioni e che gli interventi siano su edifici esistenti (non nuova costruzione). La nozione di "parti comuni" è oggettiva: nel caso esaminato, essendo presenti un'unità abitativa e pertinenze e non parti comuni a più unità, non è possibile applicare l'ecosismabonus sul presupposto di mini condominio né ottenere il plafond moltiplicato. L'Istante può invece fruire separatamente delle detrazioni previste per ecobonus e sismabonus sulle singole unità, rispettando i relativi adempimenti e separando le spese; lo spostamento del sedime e la qualificazione come intervento di conservazione vs nuova costruzione dipendono dal titolo edilizio rilasciato dal Comune. Le unità accatastate come pertinenze non maturano un plafond autonomo: le spese per pertinenze concorrono al limite dell'unità principale (96.000 euro). Infine, il bonus mobili è fruibile se ricorrono i requisiti previsti (interventi di recupero edilizio ammessi dall art. 16-bis TUIR e DPR 380) e gli altri requisiti normativi.
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