DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua la direttiva 2003/87/CE sul sistema UE di scambio delle quote di emissione, come aggiornata dalle modifiche più recenti, e adegua la normativa nazionale agli atti UE su ETS, aviazione e riserva stabilizzatrice. Disciplina ambito, definizioni, autorità competenti, trasporto aereo, assegnazione e asta delle quote, con effetti e deroghe applicabili entro i termini previsti.
Sistema ETS per le emissioni e il trasporto aereo
Sistema UE di scambio delle quote di emissione e adeguamento nazionale
Il provvedimento disciplina l’attuazione della direttiva 2003/87/CE sul sistema europeo di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e l’adeguamento della normativa interna ai principali atti UE in materia. Il testo si inserisce nel quadro dell’ETS, includendo anche profili relativi al trasporto aereo e ai nuovi assetti organizzativi nazionali.
Ambito generale di applicazione
Le disposizioni si applicano alle attività elencate negli allegati I e I-bis e ai gas a effetto serra indicati nell’allegato II. Il decreto è quindi costruito come disciplina quadro per impianti, trasporto aereo e ulteriori settori richiamati dagli allegati.
Definizioni rilevanti
La norma contiene un ampio catalogo di definizioni tecniche e giuridiche utili per l’applicazione del sistema ETS. Tra le principali vi sono: impianto, gestore, autorizzazione a emettere gas a effetto serra, quota di emissione, verificatore, operatore aereo, operatore aereo amministrato dall’Italia, piccolo emettitore, molto piccolo emettitore, registro dell’Unione, portale ETS e autorità nazionale competente. Sono inoltre definite le figure e gli strumenti relativi al capo V-bis, tra cui il Comitato ETS 2, il portale ETS 2, il soggetto regolamentato e il combustibile.
Autorità nazionale competente ETS e struttura organizzativa
Il Comitato ETS è l’autorità nazionale competente per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione e delegati, salvo il capo V-bis, il regolamento (UE) 2023/956 e il sistema CORSIA. Ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed è articolato in due sezioni.
La Sezione 1 cura l’attuazione della disciplina ETS generale e le attività CORSIA, con specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l’Italia. La Sezione 2 è invece competente per il regolamento (UE) 2023/956. Sono previste regole su composizione, nomina, durata quinquennale del mandato, rinnovabilità una sola volta, conflitto di interessi e sostituzione automatica in caso di sopravvenuta incompatibilità.
Segreteria tecnica, supporto e portale
Presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituita una Segreteria tecnica per l’istruttoria degli atti deliberativi del Comitato. La struttura è composta da membri designati da ISPRA, ENAC, soggetti in house ministeriali, GSE, Unioncamere e Agenzia delle dogane e dei monopoli, con competenze specifiche anche in materia CBAM.
Il Ministero può avvalersi di convenzioni con società in house, GSE, ISPRA ed Unioncamere; per il trasporto aereo e i piccoli emettitori può avvalersi anche dell’ENAC. Il Portale ETS è lo strumento telematico di interlocuzione con i destinatari della disciplina, con interconnessione ai sistemi camerali. Sono previste relazioni annuali al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno.
Disciplina ETS 2
Per il capo V-bis è istituito il Comitato ETS 2 quale autorità competente. È composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto ministeriale, con presenza di rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, del GSE e dell’ISPRA. Anche qui sono previsti requisiti di professionalità, assenza di conflitti, durata quinquennale del mandato, Segreteria tecnica ETS 2, supporto del GSE, portale dedicato e relazione annuale al Parlamento entro il 30 aprile.
Trasporto aereo: ambito di applicazione e deroghe temporali
La sezione sul trasporto aereo si applica alle attività dell’allegato I svolte da operatori aerei amministrati dall’Italia; sono escluse alcune attività di volo con aeromobili indicati nel Codice della navigazione. Si applica anche agli operatori di trasporto aereo commerciale titolari di COA o licenza di esercizio e agli operatori di trasporto aereo non commerciale, salvo esenzioni dell’allegato I, lettera J.
Sono previste deroghe agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote per specifiche tratte: voli da o per aerodromi situati in paesi non SEE, con eccezioni per Regno Unito e Svizzera dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026; voli tra regioni ultraperiferiche e il resto del SEE dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023; voli tra una regione ultraperiferica e un aerodromo dello stesso Stato membro fino al 31 dicembre 2030. Ulteriore esenzione è prevista per voli da e verso paesi meno sviluppati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo, con limiti derivanti dal PIL pro capite e dagli atti di esecuzione UE richiamati.
Assegnazione delle quote agli operatori aerei
Le quote agli operatori aerei amministrati dall’Italia sono assegnate tramite asta o, nei casi previsti, a titolo gratuito. Dal 1° gennaio 2026 l’assegnazione avviene esclusivamente tramite asta, salvo i casi espressamente previsti dalla disciplina sulle assegnazioni gratuite.
Vendita all’asta delle quote e proventi
La messa all’asta delle quote è disciplinata dal regolamento unionale sulle aste e il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento, curando tutte le attività necessarie. I proventi delle aste sono versati al GSE e poi trasferiti alla Tesoreria dello Stato con comunicazione ai ministeri interessati. Per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2026 il quantitativo di quote da mettere all’asta per l’Italia è ridotto in funzione delle quote attribuite per il trasporto aereo nei voli non coperti dalle deroghe.
Termini e regimi transitori rilevanti
Il testo contiene più limiti temporali di applicazione: 1° gennaio 2026 per il passaggio all’assegnazione esclusivamente tramite asta; 31 dicembre 2026 per la deroga sui voli con paesi non SEE e Regno Unito/Svizzera; 31 dicembre 2023 per la deroga sulle regioni ultraperiferiche con il resto del SEE; 31 dicembre 2030 per i voli interni agli Stati membri con regioni ultraperiferiche. Sono inoltre richiamati periodi storici e di riferimento per definizioni come emissioni storiche del trasporto aereo e anno di riferimento degli operatori aerei.
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