DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 68
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (2020) che definisce i termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio/pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», impone obblighi di etichettatura/contrassegno per materiali e manufatti, vieta usi impropri dei termini, prevede sanzioni amministrative e competenze di controllo (Camere di commercio, Dogane, GdF). Non si applica a prodotti fabbricati/commercializzati in altri Stati UE, in Turchia o in Stati EFTA/SEE. Abroga la legge 1112/1966; periodo transitorio per esaurimento scorte: 24 mesi; entrata in vigore: 120 giorni dalla pubblicazione in G.U.
Definizioni ed etichettatura di cuoio, pelle e materiali affini
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