Deliberazione n. 566 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Amaporn a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento urgente mirava a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro, a disporne la conservazione a fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’operato del dirigente competente, senza ulteriori valutazioni di merito o sanzioni.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Telegram FZ-LLC e Amaporn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 3 settembre 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC e Amaporn, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento e base normativa
La procedura è stata attivata da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire l’ulteriore circolazione del materiale sulle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, relativo alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 3 settembre 2024
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 445 e 446 del 3 settembre 2024, trasmesse nella stessa data ai gestori delle piattaforme.
Le misure disposte sono state:
- ingiunzione a Telegram FZ-LLC e Amaporn di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione adottate.
Decisione finale del Garante
Nella riunione del 12 settembre 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, né dispone sanzioni pecuniarie, divieti ulteriori o misure correttive diverse da quelle già adottate in via d’urgenza.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano e che erano destinati a rimanere privati, rientrando nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 445/2024 e 446/2024 del 3 settembre 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC e Amaporn.
Misure ordinate alle piattaforme
Alle società è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con successiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 12 settembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati, senza introdurre ulteriori prescrizioni o statuizioni sanzionatorie.
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