Provvedimento del 26/01/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica quello del 31 luglio 2015 sulle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata: per il 2016 la messa a disposizione dei dati consolidati slitta al 10 marzo 2016 e il periodo per l’opposizione all’invio dei singoli dati va dal 10 febbraio al 9 marzo 2016. Dal 2017 l’opposizione sarà possibile ogni anno dal 1° al 28 febbraio.
Modifiche ai termini di trasmissione e opposizione sui dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata 2016
Modifiche alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie
Il provvedimento interviene sul precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, relativo all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’intervento riguarda principalmente la tempistica di trasmissione dei dati per l’anno 2016 e il periodo in cui l’assistito può esercitare l’opposizione all’utilizzo delle singole spese sanitarie.
Contenuto delle modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015
Sono introdotte due modifiche puntuali:
- al punto 1.1 viene aggiunto che, per l’anno 2016, con riferimento ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2015 e ai relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire dal 10 marzo 2016;
- il punto 2.4.4 è sostituito integralmente per disciplinare le modalità e i termini dell’opposizione da parte dell’assistito.
Opposizione all’utilizzo dei dati sanitari
Il nuovo punto 2.4.4 prevede che, oltre a quanto già stabilito al punto 2.4.2, l’opposizione possa essere effettuata, per ogni singola voce di spesa, tramite l’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria, accedendo con:
- tessera sanitaria TS-CNS;
- credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Per l’anno 2016, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2015, l’opposizione può essere esercitata dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016. A partire dal 2017, invece, l’opposizione potrà essere effettuata dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per cui manifesta l’opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L’opposizione comporta la cancellazione dei dati relativi alla spesa sanitaria e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
Motivazioni dell’intervento
Il testo spiega che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 aveva fissato le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata, con invio entro il mese di gennaio dell’anno successivo alla spesa.
Poiché si trattava del primo anno di avvio della trasmissione dei dati sanitari, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dai soggetti obbligati all’invio, è stata ritenuta opportuna una proroga di 9 giorni del termine originario del 31 gennaio per le spese riferite al 2015, senza incidere sul calendario della campagna dichiarativa 2016. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi rinviato il termine per la trasmissione al 9 febbraio 2016.
Di conseguenza, per non alterare il sistema di tutela della privacy, anche il termine per l’esercizio dell’opposizione è slittato al periodo 10 febbraio-9 marzo 2016. Il Sistema Tessera Sanitaria, a partire dal 10 marzo 2016, dovrà rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non sia stata esercitata l’opposizione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Come disciplina normativa di riferimento sono indicati:
- decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015;
- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2015, attuativo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Pubblicazione e data del provvedimento
È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 26 gennaio 2016.
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