DECRETO 5 ottobre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modifica del decreto 6 ottobre 2004, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna la disciplina dei prodotti del risparmio postale emessi da CDP S.p.a. tramite Poste Italiane, definendo garanzia statale, caratteristiche, costi, trasparenza e regole operative di buoni fruttiferi e libretti, compresi quelli speciali per minori. Entra in vigore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la facoltà di sottoscrizione disgiunta per i libretti speciali per minori decorre dalla data indicata in un apposito avviso.
Disciplina dei buoni fruttiferi e dei libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato
Disciplina del risparmio postale
Il decreto sostituisce la parte I del decreto ministeriale 6 ottobre 2004 e riunisce in un’unica disciplina i criteri relativi ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale. Il risparmio postale consiste nella raccolta di fondi da parte di CDP S.p.a., tramite Poste Italiane S.p.a., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, e costituisce servizio di interesse economico generale. CDP definisce condizioni di emissione e caratteristiche dei prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto.
In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, CDP può sospendere l’emissione di buoni fruttiferi postali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Gli atti, i contratti, i trasferimenti, le prestazioni e le formalità relativi al risparmio postale e alle altre operazioni contemplate sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, da ogni altra imposta indiretta e da ogni altro tributo o diritto.
Altri prodotti e garanzia dello Stato
Per reperire le risorse destinate all’attività di finanziamento, CDP può emettere altri prodotti del risparmio postale, effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato. Le condizioni e i termini delle operazioni e dei prodotti garantibili sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro. Devono essere rispettati i principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.
La garanzia statale tutela le obbligazioni di CDP verso depositanti, investitori e finanziatori. L’eventuale regresso dello Stato verso CDP non può pregiudicare i crediti dei soggetti pubblici rilevanti per la Gestione Separata, il perseguimento delle finalità di interesse economico generale assegnate a CDP né la titolarità delle partecipazioni societarie trasferite a CDP e assoggettate ai criteri di gestione ministeriali.
Buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali sono nominativi, non cedibili — salvo successione mortis causa o a titolo universale — e non costituiti in pegno. Con il consenso del titolare, l’emittente può riacquistarli, per conto proprio o di società controllate, al valore di rimborso e tramite Poste Italiane. Possono essere intestati a più soggetti, che possono operare separatamente nei termini stabiliti nell’atto di emissione.
I buoni possono essere cartacei oppure dematerializzati. Per questi ultimi è necessario un conto corrente postale o un libretto di risparmio postale, sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. Capitale e interessi sono liquidati, anche separatamente, secondo l’atto di emissione; resta possibile il rimborso anticipato su richiesta del titolare, alle condizioni del regolamento del prestito.
Il costo della raccolta tramite buoni deve allinearsi al costo equivalente dell’indebitamento del Tesoro sul mercato. Per collocamento, gestione, rimborso e operazioni connesse non sono previste commissioni a carico dei risparmiatori.
Informativa e comunicazioni sui buoni
Poste Italiane mette a disposizione nei locali aperti al pubblico fogli informativi con dati analitici sull’emittente, sui rischi tipici, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali. Per i buoni cartacei, il sottoscrittore riceve il documento e il regolamento del prestito; il documento cartaceo non è assimilabile alle carte valori. Per i buoni dematerializzati, il contratto è scritto e ne viene consegnato un esemplare, comprensivo delle condizioni generali, insieme al regolamento; sono ammesse anche le altre forme di sottoscrizione consentite dalla normativa sul collocamento di strumenti finanziari.
Le comunicazioni di CDP relative ai buoni sono effettuate mediante avvisi nella Gazzetta Ufficiale e possono essere diffuse anche sul sito di CDP e tramite avvisi negli uffici o sul sito di Poste Italiane, indicando gli estremi della pubblicazione o segnalando che è in corso. CDP approva preventivamente gli schemi documentali e determina forma e segni caratteristici dei buoni cartacei, tenendo conto dei requisiti tecnico-operativi indicati da Poste Italiane, cui la determinazione è poi comunicata.
In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento si applica la legge 30 luglio 1951, n. 948; gli adempimenti previsti per l’emittente sono svolti da Poste Italiane, dietro pagamento della spesa indicata nel foglio informativo. I diritti al capitale e agli interessi si prescrivono in dieci anni dalla scadenza del buono. Per i buoni emessi fino al 13 aprile 2001, i diritti prescritti si estinguono in favore dello Stato; per quelli emessi dal 14 aprile 2001, in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.
Libretti di risparmio postale: forma e operatività
I libretti sono nominativi e possono essere cartacei o dematerializzati. Il titolare può delegare un rappresentante legittimato a operare nei limiti e secondo le modalità del contratto. I libretti possono essere cointestati; ciascun titolare può operare separatamente, salvo patto contrario consentito da CDP e notificato a Poste Italiane. I versamenti e i prelievi effettuati da un titolare liberano Poste Italiane nei confronti degli altri, salvo notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascuno.
Le operazioni sono registrate contabilmente e, per i libretti cartacei, annotate sul documento. Le registrazioni fanno prova nei rapporti tra Poste Italiane e titolare fino a querela di falso; è nullo ogni patto contrario. In caso di discordanza prevalgono le scritture contabili. Per i libretti cartacei possono essere usati strumenti o servizi indicati nei fogli informativi; le annotazioni di operazioni autorizzate o effettuate tramite tali strumenti possono essere riportate successivamente, quando il libretto è presentato. Per i dematerializzati le operazioni avvengono esclusivamente tramite strumenti o servizi individuati e sono registrate alla data di perfezionamento.
I libretti possono essere utilizzati presso uffici postali diversi da quello di rilascio o collocamento, nei limiti indicati nel foglio informativo. Il credito può essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme civilistiche compatibili; la cessione diviene efficace tramite notifica a Poste Italiane. I libretti possono inoltre essere costituiti in pegno secondo le norme del codice civile. I libretti cartacei possono essere sostituiti con quelli dematerializzati, previa restituzione del documento.
Per i libretti cartacei, trascorsi 60 giorni dall’annotazione delle operazioni, queste si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti i titolari e notificata a Poste Italiane entro il termine. Per i libretti dematerializzati, il termine decorre dalla messa a disposizione del rendiconto delle registrazioni contabili. Ai libretti si applicano inoltre le disposizioni del codice civile sui libretti di deposito a risparmio. Per i depositi giudiziari vale la disciplina dei libretti cartacei, ferme le specifiche modalità operative e la possibilità di usare supporti elettronici e strumenti telematici; non si applica la disposizione sull’approvazione delle operazioni entro 60 giorni.
Libretti intestati a minori
I libretti ordinari intestati a minori non possono essere cointestati; sono cartacei e possono essere dematerializzati se previsto nel foglio informativo. Per quanto non disciplinato dal decreto si applicano le disposizioni del codice civile. È inoltre autorizzata l’emissione di libretti speciali intestati esclusivamente a minori, cartacei o, se previsto nel foglio informativo, dematerializzati. Le condizioni sono determinate dal decreto e, per gli aspetti non disciplinati, si applicano le altre disposizioni sui libretti.
I libretti speciali sono suddivisi per fasce d’età:
- fascia A: dalla nascita fino al compimento dei 12 anni;
- fascia B: dal giorno successivo al compimento dei 12 anni fino al compimento dei 14 anni;
- fascia C: dal giorno successivo al compimento dei 14 anni fino al compimento dei 18 anni.
Il contratto è sottoscritto, anche disgiuntamente, dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dal genitore che la esercita in via esclusiva o dal rappresentante legale. Il saldo contabile non può superare 15.000 euro. Nella fascia A le operazioni sono riservate a tali soggetti. Nelle fasce B e C essi autorizzano preventivamente il minore a operare entro i limiti giornalieri e mensili seguenti:
- fascia B: 30 euro al giorno e 250 euro al mese;
- fascia C: 50 euro al giorno e 500 euro al mese.
Per i versamenti giornalieri del minore è possibile superare il limite giornaliero indicato. Genitori o rappresentante legale possono operare senza limiti di importo, salvo il tetto massimo di saldo di 15.000 euro, e possono revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione al minore o chiedere l’estinzione del libretto. I terzi possono effettuare esclusivamente versamenti, nei limiti e con le modalità del foglio informativo. Al superamento dell’età massima di ciascuna fascia si applicano automaticamente le condizioni della fascia successiva; al compimento dei 18 anni si applicano le condizioni economiche del foglio informativo allora vigente.
Interessi, costi e sostituzione dei libretti
Il costo della raccolta tramite libretti deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato. Apertura e gestione sono gratuite, salvo gli oneri espressamente previsti per specifiche operazioni. Il tasso e le modalità di calcolo degli interessi sono stabiliti da CDP e indicati nel foglio informativo; gli interessi decorrono dal giorno del versamento e sono dovuti fino al giorno del prelievo, parziale o totale. Il riconoscimento avviene mediante registrazione contabile e, per i libretti cartacei, anche mediante annotazione alla presentazione.
Se il credito è pari o inferiore a 250 euro, il libretto cessa di essere fruttifero dopo cinque anni dall’ultima operazione disposta dal titolare e registrata contabilmente. La sola annotazione o registrazione degli interessi non interrompe il termine; il libretto torna fruttifero dalla data di una nuova operazione del titolare registrata contabilmente.
In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento del libretto cartaceo si applica la legge n. 948 del 1951; gli adempimenti sono svolti da Poste Italiane dietro pagamento della commissione indicata nel foglio informativo. Un libretto cartaceo esaurito negli spazi per le annotazioni o deteriorato è sostituito gratuitamente su richiesta del titolare.
Contratti, variazioni e rendicontazione dei libretti
Poste Italiane mette a disposizione nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni sull’emittente, sui rischi, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole. I contratti sono redatti per iscritto e consegnati al sottoscrittore, con le condizioni generali; il libretto cartaceo è consegnato al momento della sottoscrizione.
Le comunicazioni di CDP, comprese quelle relative a variazioni contrattuali sfavorevoli generalizzate, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e possono essere diffuse anche sui siti di CDP e Poste Italiane o tramite avvisi negli uffici postali. Se il contratto prevede la facoltà di modifica unilaterale, le variazioni sfavorevoli generalizzate non possono produrre effetti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore può recedere senza penalità e ottenere, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedenti.
Il depositante e i suoi aventi causa possono ottenere gratuitamente, su richiesta, le informazioni relative all’anno solare precedente sui tassi applicati, sulle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute operate. Possono inoltre chiedere, a proprie spese, copia delle singole operazioni degli ultimi dieci anni, da fornire entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta. Per i libretti dematerializzati, Poste Italiane mette a disposizione il rendiconto tramite la propria piattaforma digitale o altri strumenti idonei, secondo il contratto. CDP approva preventivamente gli schemi della documentazione.
Decorrenza e abrogazioni
Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla sua entrata in vigore, abroga la parte prima del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante le condizioni generali di emissione. La facoltà di sottoscrizione disgiunta dei libretti speciali per minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del rappresentante legale decorre dalla data fissata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura di CDP.
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