Cassazione Penale, Sentenza n. 33669/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in primo grado e in appello per i reati di cui agli artt. 483 e 494 c.p., in quanto avrebbero falsificato le firme su un contratto di comodato e sulla sua appendice, atti depositati presso l'Agenzia delle Entrate e l'AGEA, attestando così la disponibilità di un terreno agricolo. Con il ricorso si contestava l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati addebitati: si rilevava che si trattava di scritture private e che il delitto previsto dall'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) è stato depenalizzato; si osservava inoltre che i contratti non erano stati utilizzati per le domande amministrative e che non era configurabile il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Motivi: la Corte di legittimità ha rilevato che l'apposizione di firme false sulle scritture private non configura la sostituzione di persona o l'attribuzione di falso nome, poiché gli imputati non si sono spacciati per gli apparenti firmatari; inoltre la falsità inerente a scritture private rientrava nella fattispecie originaria dell'art. 485 c.p., depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016, sicché la riqualificazione operata dall'appello ha fatto emergere che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto all'art. 483 c.p., la Corte ha osservato che il contratto di comodato è scrittura privata e che il suo deposito in un procedimento amministrativo non ne muta la natura: una eventuale falsa dichiarazione resa agli ufficiali pubblici sulla disponibilità del terreno sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 483, ma tale specifica condotta non era stata contestata. Conseguentemente sono stati annullati senza rinvio sia la condanna per il reato riqualificato ai sensi dell'art. 485 c.p. (perché depenalizzato), sia la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. (perché non sussiste).
Norme richiamate
Punisce chi attesta falsamente a un pubblico ufficiale fatti che l'atto è destinato a provare. La Corte ha ritenuto che la falsificazione di firme su scritture private non sia automaticamente un'attestazione falsa ai sensi dell'art. 483, salvo che non risulti contestata la specifica dichiarazione resa al pubblico ufficiale circa la disponibilità del terreno.
Norma sulla sostituzione di persona. La Corte ha concluso che la semplice apposizione di firme false non integra la sostituzione di persona quando l'autore non si è spacciato per l'altrui identità; dunque il reato non sussiste nel caso di specie.
Prevedeva il falso in scrittura privata: tale fattispecie è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016. La Corte ha rilevato che la riclassificazione dei fatti alla luce dell'art. 485 porta all'esclusione della rilevanza penale perché la fattispecie non è più prevista come reato.
Ha depenalizzato il falso in scrittura privata (art. 485 c.p. nella formulazione antecedente), elemento decisivo per l'annullamento della condanna quando il fatto è ricondotto a tale fattispecie.
legge n. 176 del 2020, art. 23 comma 8
Citata come base procedurale per il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti (esame in camera di consiglio nelle forme previste).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016 (Moglianesi, Rv. 268468 - 01)
Richiamata per il principio che, in presenza di una dichiarazione falsa resa al pubblico ufficiale, opera la clausola di sussidiarietà e va valutata la rilevanza della specifica condotta di falso; il richiamo supporta la distinzione tra falsità della scrittura privata e eventuale dichiarazione falsa a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- La falsificazione di firme su scritture private non equivale automaticamente al reato di sostituzione di persona: per quest'ultimo è necessario che l'autore si sia effettivamente spacciato per un'altra persona o abbia assunto l'identità altrui in modo tale da ingannare terzi.
- La natura di "scrittura privata" non si muta semplicemente per il suo deposito presso uffici pubblici o per l'uso in procedure amministrative: per configurare i reati contro la fede pubblica occorre che esista una falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale o un atto destinato a provare la verità in un atto pubblico.
- Il d.lgs. n. 7/2016 ha depenalizzato il falso in scrittura privata (art. 485 c.p.): quando un fatto viene ricondotto a tale fattispecie, può emergere l'assenza di rilevanza penale e l'annullamento senza rinvio della condanna.
- Per essere penalmente rilevante la condotta deve essere chiaramente contestata nell'atto di accusa: se la specifica dichiarazione falsa resa al pubblico ufficiale non è stata contestata, non può essere ritenuta colpevole.
- In fase di valutazione dei fatti occorre distinguere la contraffazione materiale della firma (falso materiale) dall'assunzione dell'identità altrui (sostituzione di persona): responsabilità penale differente e requisiti probatori diversi.
- I pubblici ministeri e i giudici devono porre attenzione alla corretta qualificazione giuridica della condotta: la riqualificazione che ricondurrà il fatto a una fattispecie depenalizzata può determinare l'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
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