Provvedimento del 02/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello EAS, con istruzioni, per la comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi ai sensi dell’art. 30 del d.l. 185/2008. Stabilisce soggetti obbligati ed esonerati, modalità di reperimento e presentazione, termini iniziali e per variazioni o perdita dei requisiti, oltre alle regole di compilazione del modello.
Approvazione del modello EAS per la comunicazione dei dati fiscali degli enti associativi
Approvazione del modello EAS per gli enti associativi
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, da utilizzare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il documento definisce anche le modalità di reperimento, compilazione e trasmissione del modello, nonché i termini per la presentazione iniziale e per gli aggiornamenti successivi.
Ambito soggettivo e finalità
Il modello è richiesto agli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono delle disposizioni di decommercializzazione previste dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR 633/1972. La trasmissione dei dati serve a consentire i controlli fiscali sulla spettanza del regime di non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi.
Sono tenuti alla presentazione sia gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, ossia il 29 novembre 2008, sia quelli costituiti successivamente.
Soggetti esonerati
Non sono tenuti alla presentazione:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge n. 266/1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che optano per la legge n. 398/1991;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro CONI che non svolgono attività commerciali.
È inoltre previsto che l’onere della trasmissione sia assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002.
Contenuto e reperibilità del modello
Il modello è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, e da riquadri dedicati ai dati identificativi del soggetto e ai dati fiscali rilevanti.
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere prelevato anche da altri siti, purché sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito di origine e gli estremi del provvedimento. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché chiara e intellegibile nel tempo.
Presentazione telematica: modalità e termini
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
- tramite gli intermediari indicati dall’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998.
Per l’invio è utilizzato il prodotto informatico “MODELLOEAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I termini ordinari sono i seguenti:
- per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008: entro il 30 ottobre 2009;
- per gli enti costituiti dopo tale data: entro 60 giorni dalla costituzione, con il limite del 30 ottobre 2009 se il sessantesimo giorno cade prima di tale data.
Variazioni e perdita dei requisiti
In caso di variazione dei dati già comunicati, il modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni dalla data dell’evento.
Le istruzioni precisano che non è obbligatorio presentare un nuovo modello se variano solo gli importi dei punti 20 e 21, oppure il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta fondi del punto 33, oppure i dati dei punti 23, 24, 30 e 31.
Adempimenti degli intermediari e prova della presentazione
Se la trasmissione è effettuata tramite intermediario, questi deve:
- rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica;
- compilare e sottoscrivere l’apposito riquadro con codice fiscale, eventuale numero di iscrizione all’albo dei C.A.F. e data dell’impegno;
- consegnare al contribuente un esemplare cartaceo del modello trasmesso e la ricevuta dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione.
Il modello si considera presentato nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve conservare il modello sottoscritto e la ricevuta.
Comunicazione dell’Agenzia delle entrate
La comunicazione dell’Agenzia in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi avviene per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello.
Compilazione: dati relativi all’ente e al rappresentante legale
Nel modello vanno indicati il codice fiscale dell’ente, l’eventuale partita IVA, la denominazione, la sede legale, la data di costituzione, la data di inizio attività e il tipo di ente.
Il campo “Tipo ente” è codificato in 13 categorie, tra cui associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica, società sportive dilettantistiche, pro-loco, organizzazioni di volontariato e altri enti.
Devono essere indicati anche i dati del rappresentante legale: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, provincia o Stato estero di nascita, con facoltà di inserire telefono, fax e indirizzo e-mail.
Dichiarazioni del rappresentante legale
Il rappresentante legale deve rendere una serie di dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, su caratteristiche organizzative, patrimoniali e operative dell’ente. Le istruzioni specificano che il riferimento agli associati comprende anche soci, partecipanti o iscritti, secondo la tipologia dell’ente.
Tra le principali informazioni richieste figurano:
- svolgimento o meno di attività commerciale in via esclusiva o principale;
- adozione dello statuto;
- presenza della personalità giuridica;
- presenza di articolazioni territoriali o funzionali;
- eventuale natura di articolazione di altro ente;
- affiliazione a federazioni o enti nazionali;
- modalità di convocazione degli associati;
- parità dei diritti degli associati maggiorenni;
- uniformità delle quote associative;
- compensi agli amministratori;
- redazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- attività rese verso associati e non associati a corrispettivo;
- carattere abituale, occasionale o assente delle attività verso non associati;
- utilizzo di personale dipendente;
- utilizzo di locali di proprietà, in locazione o in comodato gratuito.
Proventi, costi, entrate e numero degli associati
Il modello richiede anche dati economici e dimensionali, tra cui:
- proventi da sponsorizzazione o pubblicità, con indicazione dell’importo se presenti;
- costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi;
- vendita di beni o prestazione di servizi e condizioni dei prezzi praticati;
- ammontare medio delle entrate degli ultimi tre esercizi, o del minor periodo se l’ente è di più recente costituzione;
- numero degli associati alla data di presentazione, per classi dimensionali;
- eventuali erogazioni liberali ricevute;
- contributi pubblici ricevuti;
- eventuali avanzi di gestione;
- organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi e loro durata massima;
- redazione del rendiconto finanziario per la raccolta fondi.
Settore di attività e specifiche attività svolte
L’ente deve indicare il settore in cui opera prevalentemente, scegliendo tra 15 categorie, tra cui assistenza sociale, socio-sanitario, beneficenza, educazione e formazione, sport, ambiente, cultura, ricerca scientifica, ricreazione e promozione sociale, tutela dei diritti, famiglia e infanzia, lavoratori e consumatori, tradizioni locali, politica e religione.
Deve inoltre indicare, con apposite caselle, le specifiche attività svolte tra quelle elencate, ad esempio produzione e vendita di beni, commercio, ristorazione, bar, alloggio, case di cura, assistenza a svantaggiati, raccolta fondi, scuola, corsi di istruzione, eventi sportivi, palestra, centro sportivo, musei, convegni, consulenza giuridica o contabile, spettacoli, intrattenimento, pubblicazioni, viaggi, trasporti, attività funerarie, radio/TV/multimedia, raccolta rifiuti e vigilanza ambientale.
Amministratori, fondi raccolta e regime fiscale
Il modello richiede l’indicazione del codice fiscale degli amministratori; se sono più di tre, occorre un modulo aggiuntivo. Devono inoltre essere dichiarati:
- eventuale assunzione di amministratori anche come dipendenti;
- eventuale cumulo della medesima funzione in altre associazioni non lucrative;
- ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici;
- presenza di avanzi di gestione;
- organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi;
- eventuale rendiconto finanziario specifico per tali raccolte.
È inoltre prevista la dichiarazione di opzione per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
Atto costitutivo, statuto e requisiti statutari
Le istruzioni precisano che i punti 35 e 36 vanno compilati solo dagli enti che si avvalgono della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR 633/1972.
Nel punto 35 vanno indicati:
- la forma dell’atto costitutivo o dello statuto: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- gli estremi di registrazione presso l’ufficio competente: codice comune, data, numero di registrazione e serie;
- le eventuali modifiche apportate, con relativi estremi.
Il punto 36 richiede la conferma espressa dei requisiti statutari previsti dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dall’art. 4, comma 7, DPR 633/1972, tra cui:
- divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale;
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e diritto di voto dei maggiori d’età;
- obbligo di redazione e approvazione annuale del rendiconto;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità assembleare, criteri di ammissione ed esclusione e pubblicità delle convocazioni e delle delibere;
- intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo, salvo i trasferimenti per causa di morte.
Domicilio presso l’intermediario e sottoscrizione
Se il modello è presentato tramite intermediario, il rappresentante legale può eleggere domicilio presso l’intermediario per ogni comunicazione relativa al modello. Il rappresentante deve poi sottoscrivere il modello nell’apposito spazio.
Sezione "Perdita dei requisiti"
Se l’ente non è più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 30 del d.l. n. 185/2008, deve essere barrata la relativa casella e indicata la data di decorrenza della perdita dei requisiti.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il modello contiene un’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. I dati personali sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari per finalità di accertamento dei dati dichiarati. L’informativa indica inoltre:
- che alcuni dati sono obbligatori per legge, mentre telefono, fax ed e-mail sono facoltativi;
- che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge;
- che gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione;
- che non è richiesto il consenso, trattandosi di soggetti pubblici e di dati il cui conferimento è obbligatorio.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, il d.lgs. n. 300/1999, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, il DM 28 dicembre 2000, il d.l. n. 185/2008, il DPR n. 633/1972, il TUIR, il DPR n. 322/1998, la legge n. 266/1991, la legge n. 398/1991, il DM 25 maggio 1995, il d.lgs. n. 460/1997 e la legge n. 289/2002.
È infine precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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