L.R. Basilicata 3/2023
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VARIE MATERIE D’INTERVENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 3/2023 apporta modifiche e abrogazioni in numerose materie: ambiente, aree protette, rifiuti, cave, sanità, energia, ERP, De.Co., psicologia scolastica e palestre della salute. Introduce anche clausole di neutralità finanziaria e di adeguamento ai vincoli UE/statali. Restano rilevanti soprattutto le modifiche organizzative e i termini al 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025 per i piani di vendita ERP.
Disposizioni legislative in varie materie d’intervento della Regione Basilicata
Disposizioni legislative in varie materie d’intervento
La legge regionale della Basilicata 18 aprile 2023, n. 3 interviene in modo eterogeneo su più settori, aggiornando discipline regionali preesistenti in materia ambientale, infrastrutturale, sanitaria, energetica e di servizi alla comunità. Il provvedimento contiene sia modifiche puntuali sia abrogazioni, con alcuni termini temporali ancora rilevanti, soprattutto in materia di edilizia residenziale pubblica.
Ambiente, territorio ed energia
Nel settore ambientale la legge rafforza alcuni profili di tutela e coordinamento. In materia di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni, viene precisato che le risorse non possono essere destinate a interventi non conformi alla normativa vigente sulla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Per le aree naturali protette, la consulta regionale viene estesa anche alle aree protette, non solo ai parchi. Le modifiche aggiornano la composizione e le funzioni dell’organismo, includendo i gestori delle aree protette tra i soggetti coinvolti e attribuendo alla consulta funzioni di indirizzo e coordinamento, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, per sviluppare progetti comuni e una rete integrata di parchi e aree protette.
In materia di rifiuti e bonifiche, vengono ritoccate le norme sui pareri tecnici obbligatori e sulla competenza a esprimerli, individuando il dirigente generale o, in mancanza, il dirigente dell’ufficio regionale competente. Per alcuni procedimenti relativi alla bonifica viene esclusa l’applicazione ai siti di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006.
Viene inoltre aggiornato il riferimento alla dotazione finanziaria per le assunzioni a tempo determinato nel settore della sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale nei parchi regionali.
Infrastrutture, mobilità e cave
La disciplina regionale sulle cave e torbiere viene in larga parte adeguata sul piano delle competenze amministrative: numerose attribuzioni prima riferite alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta sono trasferite all’ufficio regionale competente per materia o alla struttura regionale competente. È aggiornata anche la disciplina dei materiali di elevato valore strategico, destinati esclusivamente ai fini industriali.
Nella stessa materia viene integrato il comitato tecnico con un rappresentante del Ministero della cultura.
È inoltre abrogato il comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/2009 e sono abrogati il comma 3 e l’articolo 9 della legge regionale n. 59/2021, con ulteriori modifiche su procedure e rinvii interni.
Sanità e politiche della persona
La legge abroga l’articolo 2 della legge regionale n. 38/2021 e riscrive in modo significativo la legge regionale n. 58/2021. Vengono istituiti, in ogni distretto della salute, le Case della comunità e le centrali operative territoriali previste dal PNRR, definendone funzioni, servizi minimi e assetto multiprofessionale. Sono inoltre disciplinati il ruolo delle farmacie di comunità nei distretti territoriali e i servizi che esse possono svolgere.
Viene ridefinita anche la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, con previsione di servizi organizzati nell’ambito delle cure primarie, favorendo l’integrazione tra medici, infermieri, telemedicina e utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. La legge richiama espressamente i vincoli normativi statali, euro-unitari e di bilancio, e abroga alcune disposizioni previgenti della stessa legge regionale n. 58/2021.
Sviluppo economico e bilancio
La modifica alla legge di assestamento 2021-2023 introduce, per il contributo previsto, il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Piano strategico regionale
Nel Piano Strategico Regionale viene inserita una clausola espressa di rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e dalla normativa statale.
Comunità energetiche rinnovabili
La disciplina regionale sulle CER viene allineata al d.lgs. 199/2021. Sono aggiornate le definizioni, il carattere non lucrativo prevalente, il perimetro dei benefici attesi e i limiti del sostegno finanziario regionale, che può coprire solo costi e oneri non compensati dagli incentivi statali. Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni interne non più coerenti con il quadro statale.
Edilizia residenziale pubblica
Per i piani di vendita degli alloggi ERP si stabilisce che tutti i piani di vendita ex legge n. 560/1993 scadranno comunque il 31 dicembre 2025, che tutte le procedure di trasferimento devono essere definite entro tale data e che gli assegnatari potranno manifestare la propensione all’acquisto entro il 31 dicembre 2024.
Registro De.Co.
La legge sul registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale viene adeguata al diritto UE: il registro ha ambito locale, non limita la libera circolazione delle merci, deve rispettare la tutela delle DOP, IGP e STG e il regolamento deve essere aperto ai produttori degli Stati membri, fondandosi su criteri oggettivi di qualità. Sono aggiornate anche alcune competenze amministrative regionali.
Psicologia scolastica
La disciplina del servizio di psicologia scolastica viene precisata: i professionisti operano solo se ciò è previsto dalla normativa statale sulle professioni sanitarie; le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, sostenendone i costi aggiuntivi nel rispetto delle regole di bilancio statali.
Palestre della salute
La legge aggiorna la disciplina delle palestre della salute, richiamando le linee di indirizzo nazionali sull’attività fisica e precisando che i programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture non sanitarie, pubbliche o private, qualificate come palestre della salute ai sensi del d.lgs. 36/2021.
Clausole finali e decorrenza
Il provvedimento è finanziariamente neutro, dovendo essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. È prevista una clausola generale di adeguamento automatico ai vincoli UE e statali. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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