L.R. Basilicata 8/2023
RATIFICA DELL'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 8/2023 ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per istituzionalizzare la Conferenza. L’intesa produce effetti dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica. È confermato il contributo al C.IN.SE.DO. secondo la disciplina previgente e non sono previsti nuovi oneri finanziari.
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
La legge regionale della Basilicata ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il provvedimento ha efficacia nel solo ambito regionale basilicatese, in quanto atto di ratifica di un’intesa interregionale.
Oggetto e finalità
La Regione Basilicata, in attuazione dell’articolo 117, comma 8, della Costituzione e dell’articolo 77, comma 1, dello Statuto regionale, approva formalmente l’intesa allegata alla legge. La finalità è rendere stabile e istituzionale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome quale sede di coordinamento tra gli enti territoriali coinvolti.
Efficacia dell’intesa
L’intesa non opera immediatamente con la sola approvazione della singola legge regionale, ma acquista efficacia solo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica tra quelle previste dal procedimento. La piena efficacia, quindi, è subordinata al completamento del processo di ratifica da parte di tutte le Regioni e Province autonome interessate.
Contributo al C.IN.SE.DO.
Resta ferma la disciplina del contributo regionale al Centro interregionale studi e documentazione (C.IN.SE.DO.), con sede a Roma, che continua a essere regolata dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 38. La legge del 2023 non introduce una nuova disciplina del contributo, ma rinvia espressamente a quella previgente.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previste coperture finanziarie aggiuntive né spese derivanti dalla ratifica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Dal punto di vista operativo, l’intesa produce effetti solo secondo la regola speciale prevista dalla legge, cioè dopo l’ultima ratifica regionale.
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