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Legge

L.R. Toscana 37/2014

Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).

Normativa regionaleL.R. Toscana 37/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana disciplina, in via transitoria, la permanenza in carica del direttore e del collegio dei revisori dell’APET fino al 90° giorno dall’entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’Agenzia, e comunque non oltre la fine della legislatura in corso al 4 luglio 2014. Regola anche i poteri di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili. Entrata in vigore il 15 luglio 2014.

Permanenza in carica degli organi dell’APET fino al riordino dell’Agenzia

Permanenza in carica degli organi dell’APET

La legge regionale della Toscana introduce una disciplina transitoria per assicurare la continuità gestionale dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) in attesa del suo riordino. La normativa opera esclusivamente nell’ambito regionale toscano e riguarda, in particolare, il direttore e il collegio dei revisori dell’Agenzia.

Regime transitorio degli organi

Il direttore dell’APET resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’Agenzia e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa regola temporale si applica al collegio dei revisori.

È richiamata l’applicazione dell’articolo 18 della l.r. 5/2008 in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza regionale.

Poteri del direttore nel periodo di proroga

Nel periodo di permanenza in carica, il direttore è legittimato ad adottare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza;
  • gli atti di straordinaria amministrazione che siano necessari e urgenti, quando la loro mancata adozione possa arrecare pregiudizio all’Agenzia.

La norma, quindi, limita l’operatività straordinaria ai soli casi di urgenza e necessità, con finalità di salvaguardia dell’ente fino al riordino.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi il 15 luglio 2014.

Obsolescenza dell’atto

La disciplina ha natura chiaramente transitoria e collegata al riordino dell’APET e alla legislatura in corso nel 2014. Per questo, pur essendo formalmente una legge regionale, risulta oggi priva di utilità pratica ed è da considerarsi obsoleta.

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