L.R. Toscana 37/2014
Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina, in via transitoria, la permanenza in carica del direttore e del collegio dei revisori dell’APET fino al 90° giorno dall’entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’Agenzia, e comunque non oltre la fine della legislatura in corso al 4 luglio 2014. Regola anche i poteri di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili. Entrata in vigore il 15 luglio 2014.
Permanenza in carica degli organi dell’APET fino al riordino dell’Agenzia
Permanenza in carica degli organi dell’APET
La legge regionale della Toscana introduce una disciplina transitoria per assicurare la continuità gestionale dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) in attesa del suo riordino. La normativa opera esclusivamente nell’ambito regionale toscano e riguarda, in particolare, il direttore e il collegio dei revisori dell’Agenzia.
Regime transitorio degli organi
Il direttore dell’APET resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’Agenzia e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa regola temporale si applica al collegio dei revisori.
È richiamata l’applicazione dell’articolo 18 della l.r. 5/2008 in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza regionale.
Poteri del direttore nel periodo di proroga
Nel periodo di permanenza in carica, il direttore è legittimato ad adottare:
- gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza;
- gli atti di straordinaria amministrazione che siano necessari e urgenti, quando la loro mancata adozione possa arrecare pregiudizio all’Agenzia.
La norma, quindi, limita l’operatività straordinaria ai soli casi di urgenza e necessità, con finalità di salvaguardia dell’ente fino al riordino.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi il 15 luglio 2014.
Obsolescenza dell’atto
La disciplina ha natura chiaramente transitoria e collegata al riordino dell’APET e alla legislatura in corso nel 2014. Per questo, pur essendo formalmente una legge regionale, risulta oggi priva di utilità pratica ed è da considerarsi obsoleta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 lug 2014L.R. Toscana 36/2014
- Legge · 26 giu 2014L.R. Toscana 34/2014
- Legge · 26 giu 2014L.R. Toscana 35/2014
- Legge · 23 lug 2014L.R. Toscana 40/2014
- Legge · 24 lug 2014L.R. Toscana 41/2014
- Legge · 25 lug 2014L.R. Toscana 42/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →