L.R. Toscana 36/2014
Norme in materia di sospensione dei termini. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce nella disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale toscano una regola sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi quando l’Ufficio di presidenza dispone la chiusura degli uffici. La sospensione si estende anche ai procedimenti di Giunta direttamente connessi a quelli consiliari. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURT.
Sospensione dei termini dei procedimenti del Consiglio regionale toscano
Sospensione dei termini nei procedimenti del Consiglio regionale toscano
La legge regionale Toscana 4 luglio 2014, n. 36 modifica la disciplina dell’autonomia dell’Assemblea legislativa regionale introducendo una regola generale sulla sospensione dei termini procedimentali legati all’attività del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda i termini previsti da disposizioni regionali per i procedimenti amministrativi di competenza:
- del Consiglio regionale;
- degli organismi ad esso afferenti.
La disciplina è circoscritta al territorio e all’organizzazione istituzionale della Regione Toscana.
Presupposto della sospensione
I termini sono sospesi per i giorni in cui l’Ufficio di presidenza deliberi la chiusura degli uffici. La chiusura deliberata costituisce quindi il presupposto formale per l’interruzione del decorso dei termini procedimentali.
Estensione ai procedimenti della Giunta regionale
La sospensione opera anche, per i medesimi giorni di chiusura, sui termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale quando tali procedimenti siano direttamente connessi, per previsione normativa, ai procedimenti di competenza consiliare.
Pubblicità della deliberazione di chiusura
La deliberazione dell’Ufficio di presidenza che dispone la chiusura degli uffici deve essere pubblicata:
- sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
- sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Rapporti con altre sospensioni previste dalla legge
Restano ferme le specifiche disposizioni di legge e di regolamento che prevedano sospensioni più ampie o particolari per determinati procedimenti. La norma quindi opera in via generale, senza pregiudicare regimi speciali più favorevoli o più lunghi.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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