Cassazione Penale, Sentenza n. 33020/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), contestando che le frasi offensive non siano state udite da almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione; contesta l'attendibilità di un testimone (Locorotondo) per inimicizia e l'assenza di dolo e di idoneità offensiva, nonché l'affermazione che le parole siano state percepite da almeno due "civili".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui almeno due persone civili (Locorotondo e Tricoli) potevano aver udito le frasi offensive, escluso ogni sindacato di merito sulla valutazione della prova in questa sede. Le censure relative all'idoneità offensiva e al dolo non erano state oggetto di appello e quindi non potevano essere sollevate per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di almeno due persone estranee alla Pubblica amministrazione (civili); non si computano coloro che assistono nello svolgimento delle loro funzioni, salvo che la loro presenza non sia estranea al contesto rispetto alla funzione esercitata.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate nel provvedimento)
Richiamati precedenti (es. Sez. 6, n. 6604/2022 Pagliari; Sez. 6, n. 30136/2021 Leocata; Sez. U, n. 47289/2003 Petrella) che confermano il principio sulla pluralità di testimoni civili necessaria per l'integrazione dell'oltraggio e l'impossibilità per la cassazione di sindacare valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito.
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) è requisito imprescindibile che l'offesa sia avvenuta alla presenza di almeno due persone estranee alla Pubblica amministrazione; funzionari o agenti presenti nello svolgimento delle loro funzioni non possono essere conteggiati come "due persone" a meno che la loro presenza non sia estranea rispetto all'ufficio cui si riferisce l'offesa.
- La valutazione della attendibilità dei testimoni e la ricostruzione dei fatti appartengono ai giudici di merito; la Cassazione non può riformare tali valutazioni in sede di legittimità salvo vizio di diritto.
- Questioni di fatto o nuove censure che non sono state sollevate in sede di appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
- L'astensione dei difensori da udienze (azioni collettive come quelle delle Camere penali) non sospende automaticamente termini o investe le decisioni della Cassazione se non è stata tempestivamente richiesta e se non riguarda udienze cui il difensore avrebbe diritto di partecipare.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
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