Prescrizioni del Garante n. 176 del 12/03/2026
Provvedimento del 12 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo relativo a due articoli giornalistici online associati al nominativo del reclamante e alla mancata risposta del titolare alle richieste di cancellazione/deindicizzazione e alle successive richieste dell’Autorità. Ha ritenuto infondata la domanda di deindicizzazione, valorizzando il diritto di cronaca, l’interesse pubblico delle notizie e la rilevanza del ruolo ricoperto dal reclamante. Ha invece accertato violazioni degli obblighi di trasparenza e di riscontro alle istanze, nonché del dovere di collaborazione con l’Autorità, ordinando l’inserimento di una privacy policy nel sito e l’adozione di misure organizzative idonee a gestire le richieste degli interessati.
Associazione culturale "I Siciliani Giovani" – mancato riscontro a istanza e a richieste del Garante, assenza di privacy policy e gestione della deindicizzazione di articoli giornalistici
Associazione culturale "I Siciliani Giovani": reclamo su articoli online, deindicizzazione e carenze informative
Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava la reperibilità in rete, associata al proprio nominativo, di due articoli giornalistici relativi a vicende giudiziarie collegate allo scandalo dei rifiuti in Sicilia. Il procedimento trae origine anche dal mancato riscontro del titolare a più richieste di cancellazione/deindicizzazione e alle richieste di informazioni dell’Autorità.
Fatti e origine del procedimento
L’interessato aveva presentato un reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR, poi integrato, chiedendo la deindicizzazione degli URL di due articoli pubblicati su "www.isiciliani.it" e la cancellazione dei dati personali in essi contenuti. Ha inoltre denunciato l’assenza nel sito di una privacy policy e di dati di contatto utili per esercitare i diritti ex artt. 15-22 GDPR. In precedenza aveva inviato richieste al titolare il 17 aprile 2023, sollecitate il 12 e 16 giugno 2023, senza ricevere risposta.
Istruttoria del Garante e mancata collaborazione del titolare
L’Autorità ha chiesto chiarimenti al titolare ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy il 19 aprile 2024 e, successivamente, il 21 gennaio 2025. Entrambe le richieste sono rimaste senza esito. Poiché il recapito iniziale risultava inefficace, è stato coinvolto il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, che ha consentito di individuare la sede legale dell’Associazione e di notificare gli atti. Anche il provvedimento di avvio del procedimento, adottato il 12 marzo 2025, è stato notificato con tale supporto.
Difese del titolare
Il titolare ha sostenuto di aver ricevuto la richiesta dell’interessato ma di non avervi dato seguito per conservare la memoria storica dell’attività giornalistica. Ha inoltre rappresentato difficoltà nella ricezione della posta presso la sede e ha dichiarato di voler sanare l’assenza di una privacy policy. Nel merito, ha rivendicato la correttezza giornalistica degli articoli, negando che essi attribuissero al reclamante condotte illecite e affermando che la deindicizzazione non potesse essere effettuata direttamente dall’editore, ma solo dal motore di ricerca. Ha inoltre invocato il ruolo pubblico del reclamante e l’attualità della notizia.
Valutazioni del Garante sulla richiesta di deindicizzazione
Il Garante ha distinto tra rimozione dall’archivio storico e deindicizzazione: nel caso concreto l’interessato aveva chiesto la deindicizzazione, non la cancellazione degli articoli. Ha osservato che i contenuti contestati riguardano vicende societarie e giudiziarie nelle quali il reclamante aveva avuto ruoli apicali, senza però un suo diretto coinvolgimento negli illeciti. Nonostante ciò, l’Autorità ha ritenuto che non fossero maturati i presupposti per imporre la deindicizzazione, in considerazione del diritto di cronaca, dell’interesse pubblico della notizia e dei criteri sul diritto all’oblio richiamati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, tra cui il decorso del tempo, l’attualità dell’interesse alla notizia e la rilevanza del ruolo del soggetto interessato.
Violazioni accertate
Il Garante ha confermato:
- la violazione dell’art. 157 del Codice privacy, per il mancato riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità;
- la violazione dell’art. 12, par. 1, GDPR, per l’assenza di una privacy policy e di informazioni trasparenti sul trattamento;
- la violazione dell’art. 12, parr. 2 e 3, GDPR, per il mancato riscontro all’istanza dell’interessato entro 30 giorni;
- la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, per carenza di accountability e di misure tecniche e organizzative adeguate.
Provvedimenti correttivi e obblighi imposti
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto al titolare di:
- inserire nella home page del sito una privacy policy o una sezione dedicata alle informazioni sul trattamento dei dati personali e ai canali per l’esercizio dei diritti, indicando un indirizzo e-mail apposito;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e riscontrare senza ingiustificato ritardo le istanze, anche tramite un corretto presidio dei canali di comunicazione con interessati e Autorità;
- comunicare entro 30 giorni dalla notifica le iniziative intraprese.
Esito finale
Il reclamo è stato dichiarato infondato quanto alla richiesta di deindicizzazione. Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È stata inoltre richiamata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamante ha contestato la reperibilità online, associata al proprio nome, di due articoli pubblicati sul sito del quotidiano online dell’Associazione culturale "I Siciliani Giovani" relativi a vicende giudiziarie connesse allo scandalo dei rifiuti in Sicilia. Ha chiesto la deindicizzazione e la cancellazione dei dati personali ivi riportati, lamentando anche l’assenza di una privacy policy e di canali di contatto idonei a esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR.
Istruttoria e mancati riscontri
Il Garante ha chiesto informazioni al titolare ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy in due occasioni, ma le comunicazioni sono rimaste inevase o sono state restituite al mittente. È stato quindi coinvolto il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per individuare la sede legale dell’Associazione e notificare nuovamente la richiesta. Anche il procedimento di contestazione avviato il 12 marzo 2025 è stato notificato con l’ausilio della Guardia di Finanza.
Valutazione sulla deindicizzazione
L’Autorità ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione. Ha osservato che gli articoli ricostruiscono vicende che hanno interessato la società presso cui il reclamante ha ricoperto ruoli apicali e che non gli attribuiscono direttamente gli illeciti contestati. Richiamando l’art. 17 GDPR e i criteri elaborati da giurisprudenza nazionale e della Corte EDU, il Garante ha valorizzato il tempo trascorso, l’interesse pubblico attuale, il contributo della notizia al dibattito pubblico e la qualifica del soggetto coinvolto, concludendo che non ricorrono i presupposti per l’oblio/deindicizzazione.
Violazioni accertate e misure imposte
Sono state confermate le violazioni degli artt. 5, par. 2, 12, parr. 1-3, 24 e 25 GDPR, nonché dell’art. 157 del Codice privacy. Il Garante ha ingiunto di inserire nella home page del sito una privacy policy o sezione informativa con i canali dedicati alle richieste degli interessati, indicando un indirizzo e-mail dedicato, e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l’esercizio dei diritti e riscontrare senza ingiustificato ritardo le istanze. È stato imposto anche l’obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
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