Provvedimento del 19/09/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la trasmissione telematica del Modello IVA TR, definendone struttura, record, campi, controlli formali e regole di compilazione, oltre alle istruzioni per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale e per il prospetto di gruppo TE.
Specifiche tecniche e istruzioni per il Modello IVA TR
Specifiche tecniche e istruzioni del Modello IVA TR
Il documento contiene le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello IVA TR e le relative istruzioni di compilazione. Disciplina sia la struttura informatica del file sia i criteri fiscali per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
Ambito, finalità e modalità di utilizzo
Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno maturato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederne il rimborso, in tutto o in parte, oppure utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito IVA infrannuale può essere chiesto a rimborso solo dai soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’art. 30, terzo comma, lettere a), b) ed e), nonché dai soggetti nelle condizioni delle lettere c) e d), con le limitazioni previste per i rimborsi infrannuali.
Il modello è composto da:
- frontespizio su due facciate;
- modulo con i quadri TA, TB, TC e TD, da compilare da tutti i soggetti per i dati contabili;
- prospetto riepilogativo quadro TE, riservato all’ente o società controllante per l’IVA di gruppo.
Presentazione telematica e termini
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ex art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il termine è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; se cade di sabato o festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione di avvenuta presentazione è resa disponibile telematicamente nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle entrate e può essere richiesta senza limiti di tempo anche presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia. Le istanze scartate ma ritrasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del motivo dello scarto sono considerate tempestive.
Struttura informatica della fornitura
La fornitura telematica è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri. Sono previsti i seguenti record:
- tipo “A”: record di testa con dati identificativi della fornitura e codice fiscale del fornitore;
- tipo “B”: frontespizio con dati anagrafici e informativi del dichiarante/contribuente;
- tipo “C”: dati dei quadri del modello IVA TR;
- tipo “Z”: record di coda con dati riepilogativi.
La sequenza deve rispettare regole precise: un solo record A all’inizio, un record B per ciascun modello, uno o più record C secondo la compilazione del modello e un solo record Z finale. I record A, B e Z sono formati solo da campi posizionali; il record C contiene una parte posizionale iniziale, una tabella di dati non posizionali e una coda con controllo.
Regole tecniche di compilazione dei record
I record A, B e Z e la prima parte del record C contengono campi posizionali, con formati quali AN, NU, CF, CN, PI, DT, PR, CB. Per i campi posizionali sono stabilite regole di allineamento e formattazione, tra cui:
- campi alfanumerici con spazi;
- codici fiscali e partite IVA con formattazioni dedicate;
- date nel formato GGMMAAAA;
- numeri positivi e negativi con zeri o allineamento a destra secondo il tipo di campo;
- caselle barrate rese con valore 1.
I campi non posizionali del record C sono contenuti in una tabella di 75 elementi, composta da campo-codice di 8 caratteri e campo-valore di 16 caratteri. Il campo-codice individua quadro, rigo e colonna. Se i 16 caratteri non bastano per un dato di tipo alfanumerico, si usa un ulteriore elemento con lo stesso codice e campo-valore che inizia con “+”.
Regole generali di controllo e validazione
Il documento prevede controlli formali e sostanziali sulla coerenza dei dati:
- i codici fiscali e le partite IVA devono essere formalmente corretti;
- il codice fiscale del contribuente deve essere registrato in Anagrafe Tributaria e congruente con la partita IVA;
- il codice fiscale del rappresentante deve essere registrato in Anagrafe Tributaria;
- l’omocodia risolta con attribuzione di nuovo codice fiscale comporta scarto se viene indicato il codice precedente;
- per i soggetti non residenti è verificata l’effettiva rispondenza ai requisiti dichiarati.
La richiesta viene scartata se i dati non sono conformi alle specifiche. Se l’anomalia riguarda un controllo di rispondenza con i dati della richiesta, è possibile trasmettere comunque il modello impostando a 1 il “Flag conferma” nel record B.
Record A, B, C e Z: contenuto essenziale
Il record A contiene il tipo record, il codice fornitura, il tipo fornitore, il codice fiscale del fornitore, dati di controllo e chiusura; il codice fornitura è da impostare a “IVT14” e il tipo record ad “A”.
Il record B contiene il codice fiscale del soggetto dichiarante, il progressivo modulo, i dati identificativi della richiesta, l’eventuale flag conferma, i dati del contribuente, il periodo di riferimento, i dati della persona fisica o del soggetto diverso dalle persone fisiche, i dati del dichiarante diverso dal contribuente, i dati sull’impegno alla presentazione telematica e gli ultimi caratteri di controllo.
Il record C contiene la parte fissa con codice fiscale del contribuente e progressivo modulo, quindi la parte dati relativa ai quadri TA, TB, TC, TD e TE. Se il prospetto TE è assente, i quadri TA, TB, TC e TD devono essere esclusivamente sul modulo 1. Il record Z chiude la fornitura e riporta il numero di record di tipo B e C.
Frontespizio: dati e casi particolari
Nel frontespizio devono essere indicati:
- ufficio competente;
- periodo di riferimento, con anno e trimestre da 1 a 3;
- eventuali casistiche particolari di compilazione.
Tra le casistiche particolari sono richiamati:
- regimi particolari, con compilazione coerente del rigo TB17;
- contabilità separate, con un solo modulo riepilogativo e valore 1 nel campo “Mod. n.”;
- enti e società controllanti che operano con liquidazione di gruppo;
- correttiva nei termini, con presentazione di un nuovo modello completo;
- contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, con codici da 1 a 5 in base all’attività svolta o alla fattispecie agevolata.
Per i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia deve essere indicato il codice ufficio 250, relativo al Centro operativo di Pescara.
Dati del contribuente e natura giuridica
Il contribuente deve indicare:
- partita IVA;
- codice attività prevalente;
- natura giuridica, da scegliere nella tabella generale riportata nelle istruzioni;
- dati identificativi del soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica);
- indirizzo email e numeri telefonici, facoltativi;
- per i non residenti, il codice Stato estero e il numero di identificazione IVA estero, se dovuto.
La tabella della natura giuridica include codici per soggetti residenti e non residenti, con indicazioni specifiche per società, enti, trust, GEIE, condomìni, amministrazioni pubbliche e altre categorie.
Dichiarante diverso dal contribuente, sottoscrizione e intermediario
Se il modello è sottoscritto da soggetto diverso dal contribuente, devono essere indicati i dati del firmatario, il codice fiscale, il codice di carica e, se del caso, i dati della società dichiarante. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è compilato dall’intermediario e richiede:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo per i CAF;
- data dell’impegno;
- codice 1 se il modello è predisposto dal contribuente, codice 2 se predisposto da chi effettua l’invio.
Quadro TA – Operazioni attive
Il quadro TA riguarda le operazioni attive annotate o da annotare nei registri IVA del trimestre. Devono essere indicati gli imponibili e le imposte secondo le aliquote o percentuali applicate, incluse eventuali variazioni ex art. 26 e, se del caso, le differenze d’imposta per aliquote non più presenti nel modello.
Sono previsti:
- righi TA1-TA11 per le operazioni imponibili per aliquota o percentuale di compensazione;
- rigo TA12 per reverse charge e operazioni non soggette agevolate;
- rigo TA13 per i totali degli imponibili e dell’imposta;
- rigo TA14 per variazioni e arrotondamenti;
- rigo TA15 per l’IVA sulle operazioni imponibili;
- rigo TA16 per operazioni non imponibili, incluse esportazioni, operazioni assimilate, intracomunitarie, depositi IVA e particolari cessioni;
- rigo TA17 per operazioni diverse dalle precedenti, come esenti o fuori territorialità;
- rigo TA18 per il totale complessivo;
- rigo TA19 per le cessioni imponibili di beni ammortizzabili.
Quadro TB – Operazioni passive
Il quadro TB riguarda acquisti e importazioni imponibili registrati nel trimestre. Anche qui sono previsti righi per aliquote o percentuali di compensazione, variazioni ex art. 26 e differenze d’imposta.
In particolare:
- righi TB1-TB11 per gli acquisti e importazioni imponibili per aliquota;
- rigo TB12 per il totale;
- rigo TB13 per variazioni e arrotondamenti;
- rigo TB14 per l’IVA sugli acquisti e importazioni detraibili;
- rigo TB15 per acquisti non detraibili, compresi quelli con detrazione parziale limitatamente alla quota indetraibile;
- rigo TB16 per la percentuale di detrazione;
- rigo TB17 per l’imposta ammessa in detrazione, secondo i regimi applicabili;
- rigo TB18 per gli acquisti di beni ammortizzabili.
Quadro TC – Determinazione del credito
Il quadro TC determina il credito o debito IVA del trimestre. I righi principali sono:
- TC1: IVA relativa alle operazioni imponibili, pari a TA15;
- TC2: IVA relativa a particolari operazioni per cui l’imposta è dovuta dal cessionario/committente o da soggetti in regimi speciali;
- TC3: IVA a debito, somma di TC1 e TC2;
- TC4: importo di TB17;
- TC5: IVA teorica detraibile per produttori agricoli;
- TC6: IVA detraibile, somma di TC4 e TC5;
- TC7: imposta a credito del periodo, pari a TC6 meno TC3.
Il credito indicato in TC7 deve essere superiore a 2.582,28 euro per consentire la richiesta di rimborso o compensazione.
Quadro TD – Presupposti, rimborso, compensazione e altri dati
Il quadro TD è articolato in quattro sezioni:
- sussistenza dei presupposti;
- rimborso e/o compensazione;
- contribuenti virtuosi;
- ente o società partecipante all’IVA di gruppo.
Sezione 1 – Presupposti
Sono previsti i seguenti presupposti:
- TD1: aliquota media, per chi effettua prevalentemente operazioni attive con aliquota inferiore a quella degli acquisti maggiorata del 10%; la verifica si basa su formule che confrontano aliquota media attiva e passiva;
- TD2: operazioni non imponibili, quando superano il 25% del volume complessivo delle operazioni;
- TD3: acquisto di beni ammortizzabili, quando superano i due terzi degli acquisti e importazioni imponibili;
- TD4: soggetti non residenti di cui all’art. 17, terzo comma;
- TD5: operazioni non soggette effettuate verso soggetti passivi non stabiliti, oltre il 50% del volume d’affari.
Sezione 2 – Rimborso e/o compensazione
La sezione non va compilata per i soggetti che partecipano all’IVA di gruppo ex art. 73, ultimo comma. Sono indicati:
- TD6: importo chiesto a rimborso;
- TD7: importo da utilizzare in compensazione con F24.
La compensazione partecipa al limite annuo di 700.000 euro; per i subappaltatori con volume d’affari per almeno l’80% da subappalto il limite è elevato a un milione di euro. La compensazione è in generale consentita solo dopo la presentazione dell’istanza e, oltre i 5.000 euro annui di crediti trimestrali complessivi, dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione.
Sezione 3 – Contribuenti virtuosi
La sezione riguarda l’esonero dalle garanzie ex art. 38-bis, settimo comma, per i soggetti “virtuosi” che rendono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il rimborso senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti del biennio precedente nel conto fiscale; l’eventuale eccedenza va garantita.
Sezione 4 – IVA di gruppo
Il rigo TD9 è riservato ai moduli relativi a soggetti partecipanti all’IVA di gruppo e indica la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce. Si compila solo in presenza della particolare procedura di gruppo.
Quadro TE – Prospetto riepilogativo di gruppo
Il quadro TE è riservato all’ente o società controllante che richiede il rimborso o la compensazione del credito IVA di gruppo. Deve contenere i dati della controllante e di tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante stessa.
Sezione 1 – Società del gruppo
Per ciascun soggetto si indicano:
- partita IVA in colonna 1;
- presupposto ex art. 30 in colonna 2, con lettere A, B, C, E o F;
- codice per l’erogazione prioritaria in colonna 3, da 1 a 5;
- saldo a credito o debito in colonna 4 o 5, alternativamente.
Se i 39 righi non bastano, è previsto un ulteriore prospetto numerato progressivamente.
Sezione 2 – Determinazione del credito
Compilabile solo nel prospetto n. 01. Sono indicati:
- TE40: totale colonna 4;
- TE41: totale colonna 5;
- TE42: differenza tra TE40 e TE41;
- TE43: somma dei righi TC7 dei moduli allegati relativi alle società in possesso dei requisiti.
Sezione 3 – Rimborso e/o compensazione
Sono indicati:
- TE50: importo chiesto a rimborso;
- TE51: importo da utilizzare in compensazione con F24.
La somma TE50 + TE51 non può essere superiore al minore tra TE42 e TE43. Se una o più società rientrano nel presupposto dell’art. 30, terzo comma, lett. c), il credito richiesto per tali soggetti non può superare l’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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