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Provvedimento

Provvedimento del 19/09/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina l'assolvimento telematico dell'imposta di bollo per istanze e atti/provvedimenti trasmessi online alla Pubblica Amministrazione, tramite acquisto della Marca da bollo digitale con il servizio @e.bollo. Definisce soggetti, ruoli di intermediari e amministrazioni, modalità operative, controlli, convenzioni, non rimborsabilità e disposizioni attuative, in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge n. 147/2013.

Modalità telematica di pagamento dell'imposta di bollo tramite servizio @e.bollo

Servizio @e.bollo e modalità telematica di assolvimento dell'imposta di bollo

Il provvedimento disciplina le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse telematicamente a una Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti. La soluzione introdotta è il servizio @e.bollo, che consente l'acquisto della Marca da bollo digitale e l'associazione tra l'identificativo univoco e l'impronta del documento.

Ambito di applicazione e finalità

Il documento attua quanto previsto dall'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente. Restano ferme le specifiche modalità di pagamento previste dal d.P.R. n. 642/1972, come il bollo virtuale.

Definizioni rilevanti

Il provvedimento chiarisce i principali termini utilizzati:

  • CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  • Documento informatico: documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del CAD.
  • Contribuente: soggetto obbligato al versamento dell'imposta di bollo.
  • Amministrazione: pubblica amministrazione o altro ente/autorità competente che riceve un documento informatico soggetto a bollo.
  • Impronta: sequenza di simboli binari di cui al d.P.C.M. 22 febbraio 2013.
  • IUBD: Identificativo Univoco di Bollo Digitale, combinazione di lettere, numeri e simboli che identifica univocamente ciascuna marca da bollo digitale.
  • Intermediari: prestatori di servizi di pagamento ex art. 114-sexies del T.U. bancario, convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, che acquistano gli IUBD ed emettono le marche da bollo digitali.
  • Marca da bollo digitale: documento informatico che costituisce ricevuta di versamento dell'imposta e attesta l'erogazione del servizio che associa IUBD e impronta del documento.
  • Firma elettronica avanzata: quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del CAD.
  • Sistema di protocollazione: sistema di gestione informatica dei documenti ex art. 52 d.P.R. n. 445/2000.
  • @e.bollo: denominazione ufficiale della procedura e del relativo servizio.

Modalità di assolvimento da parte del contribuente

L'imposta di bollo per istanze telematiche e relativi atti e provvedimenti è assolta acquistando la Marca da bollo digitale tramite @e.bollo. Il servizio associa l'IUBD all'impronta del documento da assoggettare ad imposta.

L'imposta si considera assolta solo se vi è corrispondenza tra l'impronta del documento soggetto a bollo e quella contenuta nella Marca da bollo digitale. È escluso in ogni caso il rimborso della Marca da bollo digitale.

Modalità di messa a disposizione del servizio

Il servizio @e.bollo è reso disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze o sui siti degli Intermediari.

Se l'Amministrazione offre servizi interattivi, deve garantire il collegamento con uno o più Intermediari tramite la piattaforma prevista dall'art. 81 del CAD. In tali casi, i servizi devono essere integrati con funzioni che consentano:

  • la trasmissione all'Intermediario dell'impronta del documento e delle altre informazioni necessarie per predisporre la Marca da bollo digitale;
  • l'acquisizione contestuale della Marca da bollo digitale al completamento dell'acquisto.

Se l'Amministrazione non mette a disposizione tali servizi, la marca è acquistata direttamente presso il servizio @e.bollo degli Intermediari, che devono mettere a disposizione del contribuente, con modalità semplificate e automatizzate, il software per generare l'impronta del documento. Ai fini dell'assolvimento non è consentita la trasmissione in chiaro del documento all'Intermediario, a tutela della riservatezza dei dati.

Pagamento per atti e provvedimenti emessi dall'Amministrazione

Quando l'Amministrazione rilascia un atto o provvedimento soggetto a bollo in forma di documento informatico, può consentire il pagamento tramite @e.bollo:

  • contestualmente alla presentazione dell'istanza, nei casi in cui i servizi interattivi prevedano il rilascio immediato dell'atto o provvedimento;
  • mediante successiva comunicazione di avviso della disponibilità del documento, con istruzioni per accedervi sul sito dell'Amministrazione;
  • se l'Amministrazione non dispone degli strumenti di cui al punto 3.2, mediante comunicazione con allegato un documento informatico redatto secondo le linee guida, utilizzabile per acquistare la Marca da bollo digitale e inviarla all'Amministrazione.

Nei casi indicati, il documento informatico soggetto a bollo deve riportare la dicitura che l'imposta è stata assolta ai sensi del provvedimento.

Requisiti e obblighi degli Intermediari

Possono accreditarsi come intermediari abilitati al servizio @e.bollo i prestatori di servizi di pagamento ex art. 114-sexies del T.U. bancario, previa convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Per consentire l'integrazione con le Amministrazioni, gli intermediari devono aver aderito al Sistema dei pagamenti elettronici della PA di cui all'art. 5 del CAD.

Gli Intermediari:

  • ricevono dall'Agenzia delle Entrate gli IUBD da usare per la formazione delle marche da bollo digitali;
  • rendono disponibile il servizio senza oneri per contribuenti e amministrazioni;
  • non possono addebitare costi aggiuntivi quando l'acquisto avviene con strumenti di pagamento di larga diffusione e facile accessibilità concordati in convenzione, come addebito su conto di pagamento o su carte di debito/prepagate dello stesso intermediario o di istituti convenzionati;
  • se offrono strumenti ulteriori rispetto a quelli convenzionati, devono informare il contribuente dell'eventuale presenza di costi aggiuntivi sia all'accesso sia alla conferma del pagamento;
  • operano in concorrenza e devono garantire massima trasparenza sugli strumenti di pagamento utilizzabili e sui costi delle operazioni.

La convenzione con l'Agenzia disciplina:

  • modalità di fornitura degli IUBD;
  • modalità di versamento delle somme dovute, al netto del compenso;
  • compenso spettante agli intermediari, comunque inferiore a quello previsto per i contrassegni sostitutivi delle marche su documenti cartacei;
  • modalità di comunicazione periodica all'Agenzia degli estremi degli IUBD utilizzati;
  • ogni altro aspetto connesso allo svolgimento del servizio.

Adempimenti delle Amministrazioni

Per agevolare le verifiche sul corretto assolvimento dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale mettono a disposizione un software e le regole tecniche per la sua creazione, da collegare al sistema di protocollazione delle Amministrazioni.

Le Amministrazioni devono:

  • installare il software;
  • verificare, al momento della ricezione di un documento soggetto a bollo, la presenza contestuale della Marca da bollo digitale;
  • accertare, tramite il software, che la marca sia formalmente corretta e sottoscritta dall'Intermediario con firma elettronica avanzata valida al momento della sottoscrizione;
  • verificare che l'impronta nella Marca da bollo digitale sia riferita al documento correlato;
  • controllare che l'imposta sia stata assolta nella misura dovuta.

Se i controlli hanno esito negativo, l'Amministrazione deve comunicarlo immediatamente per via telematica al contribuente, che potrà rimuovere eventuali errori materiali entro dieci giorni dalla trasmissione dell'istanza. In mancanza, restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 19 del d.P.R. n. 642/1972.

L'Amministrazione trasmette inoltre all'Agenzia delle Entrate, con cadenza predefinita, l'elenco degli IUBD riportati nelle marche ricevute.

Disposizioni attuative e comunicazione istituzionale

L'Agenzia delle Entrate, su richiesta degli Intermediari, mette a disposizione le modalità di convenzionamento e le regole tecniche di colloquio per il servizio. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale rendono disponibili le linee guida per Amministrazioni e Intermediari.

L'Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco degli Intermediari convenzionati e una guida operativa per i contribuenti. Intermediari e Amministrazioni che attivano il servizio devono indicarne la denominazione @e.bollo e utilizzare il logo del sistema dei pagamenti elettronici della PA; ogni uso improprio o da parte di soggetti non autorizzati è perseguito per legge.

Le Amministrazioni devono informare adeguatamente i cittadini dell'attivazione, anche progressiva, del servizio. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale, comunicherà sul proprio sito la data dalla quale gli Intermediari renderanno disponibili i servizi secondo la modalità di cui al punto 3.4.

Motivazioni e inquadramento tecnico

Il provvedimento spiega che la scelta della Marca da bollo digitale e della firma elettronica avanzata sugli atti degli Intermediari mira a semplificare i controlli delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo al contempo sicurezza e tracciabilità. La firma è apposta tramite un dispositivo sicuro e un certificato intestato agli Intermediari in quanto persone giuridiche, rilasciato da una Certification Authority dedicata al servizio.

La soluzione è coerente con l'evoluzione europea in tema di sigillo digitale e certificati intestati a persone giuridiche.

Riferimenti normativi richiamati

Sono richiamate le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e la disciplina di riferimento, in particolare:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lett. a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell'Agenzia delle entrate, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, art. 2, comma 1;
  • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 591 a 596;
  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
  • legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2;
  • D.P.C.M. 22 luglio 2011, artt. 1 e 3.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e tale pubblicazione sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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