DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche negli appalti pubblici, in attuazione della direttiva 2014/55/UE. Si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni pubbliche indicate, dal 18 aprile 2019, con slittamento al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Sono previsti tavolo tecnico, regole tecniche nazionali e alcune esclusioni per contratti segreti o con speciali misure di sicurezza.
Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Il decreto recepisce la disciplina europea sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e coordina l’obbligo di ricezione e trattamento delle e-fatture con il sistema nazionale già previsto per la PA. Definisce il perimetro soggettivo, le esclusioni, le regole tecniche e un tavolo permanente di monitoraggio e aggiornamento.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano:
- alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui al codice dei contratti pubblici;
- alle amministrazioni di cui alla legge di contabilità e finanza pubblica.
Il decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse nell’ambito di contratti rientranti nel settore difesa e sicurezza quando l’aggiudicazione o l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete, oppure debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Definizioni richiamate
Ai fini del decreto si applicano le definizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare quelle relative a:
- amministrazioni aggiudicatrici;
- autorità governative centrali;
- amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- organismi di diritto pubblico;
- enti aggiudicatori.
Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche
Dal 18 aprile 2019 i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione devono ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi:
- allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
- alle regole tecniche nazionali richiamate dal decreto;
- alla Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto italiano, prevista dallo standard europeo EN 16931-1:2017.
L’obbligo riguarda le fatture emesse a seguito dell’esecuzione di contratti soggetti al codice dei contratti pubblici o alla disciplina dei contratti nei settori difesa e sicurezza, nei limiti di applicazione del decreto.
Coordinamento con la disciplina nazionale sulla fatturazione elettronica
Le regole tecniche per la gestione delle fatture integrano la disciplina tecnica già prevista per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Le modalità applicative sono individuate dal direttore dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto del decreto tecnico richiamato.
Per la ricezione delle fatture elettroniche, ai soggetti interessati si applicano anche le disposizioni del sistema nazionale già previsto dalla legge del 2007, inclusa la gestione tramite il Sistema di interscambio.
Decorrenza differita per le amministrazioni sub-centrali
Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo decorre dal 18 aprile 2020, in deroga alla decorrenza generale del 18 aprile 2019.
Tavolo tecnico permanente
Presso l’Agenzia per l’Italia Digitale è istituito un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, con funzioni di:
- aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative;
- monitoraggio della corretta applicazione;
- valutazione degli impatti per la pubblica amministrazione e per gli operatori economici;
- raccordo delle iniziative legislative e applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.
Il tavolo è composto da rappresentanti di AgID, Presidenza del Consiglio, MEF, Agenzia delle entrate, Regioni e Province autonome, UPI e ANCI. La partecipazione è gratuita, senza compensi, emolumenti o gettoni.
Clausole finali
Le disposizioni del decreto non possono pregiudicare l’applicazione delle norme IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata europea.
L’attuazione del decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
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