Cassazione Penale, Ordinanza n. 20008/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il motivo dedotto mirava a ottenere il riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio, commesso il 25 settembre 2022, e un precedente fatto giudicato dal Tribunale di Asti, commesso il 15 novembre 2022 e definito con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano reiterative rispetto a quanto già esaminato e disatteso nei gradi di merito, e quindi non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meri reiterativi di doglianze già valutate e respinte con argomentazione giuridica corretta dalla sentenza impugnata, la quale aveva escluso la continuazione per mancanza di elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e, al contrario, valorizzato una condotta sintomatica della tendenza dell'imputato a non attenersi alle indicazioni dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato solo per indicare che il precedente fatto del Tribunale di Asti era stato definito con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte lo usa nel confronto con il tema della continuazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure meramente reiterative di questioni già devolute e adeguatamente esaminate nei gradi di merito.
- La continuazione tra reati richiede elementi concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; in mancanza di tali elementi il giudice può legittimamente escluderla.
- La circostanza che un precedente fatto sia stato definito con la particolare tenuità del fatto non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione con un diverso episodio, se gli elementi acquisiti mostrano piuttosto una condotta non uniforme e non riconducibile a un unico programma criminoso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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