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Legge

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 411

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Normativa italiana091G0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Conversione del d.l. n.352/1991 e modifica della legge 18/10/1961 n.1048 per ridefinire funzioni (progettazione, esecuzione e gestione di opere irrigue, studi e ricerca), organi e composizione del consiglio di amministrazione, limiti di spesa e denominazione dell'ente in “Ente irriguo umbro‑toscano”. Prevede costituzione degli organi entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Nota: la Corte Costituzionale (sent. n.353/1992) ha dichiarato l'illegittimità nella parte relativa alla designazione dei rappresentanti regionali da parte dei consigli regionali.

Disciplina ed istituzione dell'Ente irriguo umbro‑toscano (bonifica e irrigazione nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni)

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