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Interpello

Risposta n. 448 del 9/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Art. 110 commi 2, 7, 8 e 8-ter DL 104/2020

Il quesito

Quattro chiarimenti: 1) termini per esercitare l'opzione per il riallineamento per una società con esercizio 1/10-30/9; 2) quale importo è riallineabile (valori esistenti al 30/9/2020 vs incrementi nel 2020/21 e riconoscimento di eventuali decrementi); 3) se l'affrancamento della riserva mediante imposta sostitutiva del 10% si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione anche se il versamento non è stato effettuato entro i termini; 4) modalità di deduzione/ammortamento degli importi riallineati e ambito di applicazione del comma 8-ter (se limitato a determinate attività immateriali o esteso alle altre immobilizzazioni).

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene che: 1) l'opzione può essere esercitata nel bilancio chiuso al 30/9/2021 (esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019), previa apposizione del vincolo in sospensione d'imposta nel bilancio successivo; 2) riallineabili sono i disallineamenti presenti al 30/9/2020 purché ancora esistenti al 30/9/2021, senza tener conto di eventuali incrementi intervenuti nell'esercizio 2020/21; i decrementi riducono la base riallineabile; 3) l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione dell'opzione e dell'imposta nella dichiarazione (anche se il versamento del 10% non è stato effettuato nei termini), con possibilità di regolarizzazione; 4) il comma 8-ter si applica solo alle specifiche attività immateriali indicate dall'art. 103 TUIR, mentre per le altre immobilizzazioni valgono i metodi dell'art. 5 del DM 162/2001 e il maggior valore si somma al valore fiscale residuo allungando il piano di ammortamento.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda, precisando: 1) l'opzione per il riallineamento può essere esercitata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2019 o in quello successivo (per l'istante quindi il bilancio chiuso al 30/9/2021), ma non in entrambi; il vincolo in sospensione d'imposta va apposto secondo i chiarimenti già forniti (risposta 539/2021) riferiti al bilancio che chiuderà il 30/9/2022; 2) la base imponibile è il disallineamento esistente nel bilancio in corso al 31/12/2019 (qui 30/9/2020), tenendo conto dei decrementi verificatisi nell'esercizio successivo; gli incrementi successivi non rilevano; 3) l'affrancamento si perfeziona anche se il versamento dell'imposta sostitutiva non è stato effettuato nei termini: l'imposta non versata sarà iscritta a ruolo e il contribuente può avvalersi del ravvedimento; 4) il comma 8-ter si applica solo alle attività immateriali individuate; per le altre immobilizzazioni si può applicare uno dei tre metodi dell'art. 5 del DM 162/2001 e, se il riallineamento è effettuato riducendo il fondo ammortamento, il maggior valore si somma al valore fiscale residuo determinando un allungamento dell'originario piano di ammortamento.

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