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Interpello

Risposta n. 451 del 9/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli istanti sostengono che le partecipazioni in consorzi, società consortili e cooperative, anche se inferiori alle soglie, non possono mai essere considerate ostative: i consorzi non sono "società" e non generano plusvalenze, mentre società consortili e cooperative hanno finalità mutualistiche analoghe e quindi non dovrebbero ostacolare il regime.

Scambi di partecipazioni - Verifica percentuali di qualificazione per società indirettamente partecipate che esercitano impresa commerciale (art. 177, c. 2-bis TUIR)

Il quesito

Istanza relativa a conferimenti ai sensi dell'art.177, comma 2-bis: i soci intendono concentrare partecipazioni in due holding di ramo e chiedono se le partecipazioni detenute in consorzi, società consortili e cooperative, pur sotto soglie, possano essere considerate "ostative" all'applicazione del regime di neutralità; in alternativa prospettano la preventiva alienazione delle partecipazioni ritenute ostative.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che il comma 2-bis si applichi valutando le partecipazioni indirette in tutte le "società indirettamente partecipate" che esercitano impresa commerciale (art.55) e tenendo conto della demoltiplicazione. Le partecipazioni in consorzi (soggetti non societari) non rilevano, mentre le partecipazioni indirette in società consortili e cooperative rilevano e possono essere ostative; la preliminare alienazione delle partecipazioni ostative è questione rilevante ai fini dell'interpello antiabuso.

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