DECRETO 10 ottobre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al d.lgs. 118/2011, adeguandoli al Codice dei contratti pubblici del 2023 e intervenendo su programmazione, contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, lavori pubblici, partenariati e fondo pluriennale vincolato. Le modifiche decorrono in generale dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune si applicano dal 1° gennaio 2025 al bilancio 2026-2028 e dal 1° gennaio 2026 al rendiconto 2025.
Aggiornamento dei principi contabili armonizzati degli enti territoriali
Aggiornamento dei principi contabili armonizzati degli enti territoriali
Il decreto modifica i principi contabili applicati allegati al d.lgs. 118/2011 per gli enti territoriali, aggiornandoli alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e chiarendo le regole di programmazione e contabilizzazione di investimenti, lavori pubblici, incentivi tecnici e operazioni finanziarie.
Programmazione e documenti di bilancio
Il principio contabile applicato sulla programmazione viene adeguato alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Il DUP comprende la programmazione triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, nonché la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi. Per i lavori realizzati tramite partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori dà conto dell’adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche.
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Stazioni appaltanti ed enti concedenti possono consentire osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L’approvazione definitiva, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle consultazioni oppure, se non previste, entro 60 giorni dalla pubblicazione; la pubblicazione finale è effettuata in formato open data sui siti informatici della stazione appaltante e dell’ente concedente. Sono eliminate dal principio e dai relativi schemi le precedenti previsioni sul piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e i riferimenti alla programmazione biennale degli acquisti.
Per i contratti di partenariato pubblico-privato stipulati, gli enti inseriscono in un apposito allegato al bilancio il CUP e il CIG, il valore complessivo e la durata del contratto, l’importo del contributo pubblico e quello dell’investimento a carico del privato.
Equilibri di bilancio e partite finanziarie
Il principio di programmazione aggiorna il trattamento degli equilibri delle partite finanziarie, introducendo riferimenti distinti per regioni ed enti locali: C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l’equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e accantonate riguardanti tali partite; le quote accantonate in sede di rendiconto sono considerate nella variazione degli accantonamenti di parte corrente. Se l’equilibrio complessivo è positivo, si applica una regola corrispondente per l’equilibrio in conto capitale, considerando le relative quote vincolate e accantonate e quelle accantonate in sede di rendiconto.
Fondo di rotazione e anticipazioni di liquidità
Nel principio sulla contabilità finanziaria è eliminata la disposizione che consentiva di registrare le risorse del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali come entrate con funzione di copertura. L’intervento si coordina con la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, che ha stabilito che l’utilizzo delle risorse del fondo previsto dall’art. 243-ter TUEL deve avvenire soltanto a titolo di cassa e che le anticipazioni di liquidità incassate e non restituite devono essere adeguatamente iscritte nel fondo anticipazioni di liquidità, non impegnabili né pagabili e destinate a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il riferimento temporale alle anticipazioni non ancora rimborsate è aggiornato al 31 dicembre 2024, in coerenza con la proroga disposta dal d.l. 215/2023 per la ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità.
Incentivi per funzioni tecniche
Le regole contabili sugli incentivi per le funzioni tecniche sono aggiornate all’art. 45 del d.lgs. 36/2023, in sostituzione dei riferimenti all’art. 113 del precedente Codice. Gli impegni sono assunti sugli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono. L’impegno è registrato dopo la sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio interessato, con imputazione all’esercizio in corso, ed è seguito dal pagamento a favore del bilancio dell’ente e dal contestuale accertamento di un’entrata di pari importo nella tipologia «Rimborsi e altre entrate correnti».
La spesa per gli incentivi è inoltre impegnata tra le spese di personale negli esercizi in cui l’obbligazione verso i dipendenti è esigibile. L’entrata accertata costituisce copertura e neutralizza il doppio impegno. La medesima modalità contabile riguarda la quota del 20% destinata a beni, strumenti e tecnologie per l’innovazione e alle ulteriori finalità previste dall’art. 45, commi 6 e 7. Gli accertamenti dell’entrata e le correlate liquidazioni non costituiscono rispettivamente ricavi e costi nella contabilità economico-patrimoniale.
Partenariato pubblico-privato e registrazione degli impegni
Per le operazioni di partenariato pubblico-privato aventi le caratteristiche previste dagli artt. 174 e 175 del d.lgs. 36/2023, i canoni e i contributi dovuti agli operatori privati sono imputati agli esercizi in cui la spesa è esigibile secondo i contratti o le convenzioni. Se tali caratteristiche mancano, l’opera e gli eventuali debiti connessi a carico del locatario o cedente sono registrati per l’intero valore secondo le regole contabili richiamate; lo stato di avanzamento dell’opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.
Contabilizzazione dei lavori pubblici
Le nuove disposizioni distinguono le modalità di iscrizione e imputazione della spesa in relazione alla forma di realizzazione e alla fase dell’intervento:
- i lavori svolti in amministrazione diretta possono essere iscritti senza previo inserimento nel programma triennale; le spese, comprese quelle di progettazione interna, sono imputate al titolo I o II secondo la loro natura economica. La capitalizzazione è rilevata solo nella contabilità economico-patrimoniale;
- anche i lavori affidati a terzi di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023 possono essere iscritti nel titolo II senza previo inserimento nel programma triennale;
- per gli interventi di importo pari o superiore a 150.000 euro, l’inserimento nel programma triennale consente di iscrivere nel titolo II gli stanziamenti per l’intera spesa affidata a terzi, nel rispetto della competenza finanziaria potenziata;
- la progettazione relativa a lavori affidati all’esterno è imputata agli stanziamenti delle singole procedure di affidamento, anche quando svolta internamente. La progettazione effettuata prima dello stanziamento dell’opera è registrata con il codice U.2.02.03.05.001;
- perché la progettazione sia contabilizzata tra gli investimenti, i documenti di programmazione devono individuare specificamente l’investimento cui è destinata e le relative forme di finanziamento. Gli stipendi del personale dell’ente impiegato nella programmazione o progettazione restano spese correnti di personale.
Se le entrate di copertura e le spese sono esigibili nello stesso esercizio, entrate e spese sono iscritte distintamente negli esercizi di rispettiva esigibilità; se le entrate sono esigibili prima delle spese correlate, è iscritto il fondo pluriennale vincolato. Gli stanziamenti sono prenotati con l’avvio del procedimento individuato dalla decisione di contrarre e impegnati con la stipula dei contratti. Quando l’avvio perfeziona direttamente l’obbligazione, come nell’affidamento diretto indicato dalla norma, l’impegno è assunto sulla base della decisione di contrarre o dell’atto equivalente. In caso di esecuzione anticipata, l’impegno è registrato dopo l’aggiudicazione.
Le regole valgono anche quando si ricorre a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati. La convenzione o l’accordo con la centrale determina obbligazioni tra le parti: l’ente destinatario registra gli impegni per il compenso e gli eventuali rimborsi e prenota la spesa dell’opera. Dopo l’attivazione formale delle procedure può conservare il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dai principi contabili; stipulato il contratto d’appalto, registra gli impegni secondo esigibilità. Per gli accordi quadro, gli impegni sono assunti alla stipula dei singoli contratti attuativi.
Conservazione del fondo pluriennale vincolato per investimenti
Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per investimenti non ancora impegnati, di importo pari o superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto sotto soglia, sono conservate a rendiconto se risultano integralmente accertate le entrate a copertura dell’intera spesa e l’intervento è inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici, oltre a ricorrere almeno una delle condizioni procedurali previste.
La conservazione è ammessa quando risultano assunti, anche parzialmente, impegni per specifiche spese indispensabili all’intervento — tra cui acquisizione di terreni, espropri, bonifica, demolizioni, viabilità di accesso e allacciamenti — oppure quando, in assenza di tali impegni, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica. In quest’ultimo caso, se manca l’aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione, con destinazione coerente con la fonte di finanziamento, e il fondo è ridotto in pari misura.
Dopo l’aggiudicazione del progetto, la conservazione richiede la continuità delle attività di progettazione: gli impegni contrattuali devono essere liquidati o liquidabili nei tempi previsti, salvo contenzioso, e devono proseguire le attività di verifica e affidamento dei livelli progettuali successivi. Se nel rendiconto non risulta realizzata l’attività attesa secondo lo sviluppo procedimentale previsto, le risorse non impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione e il fondo è ridotto. Dopo la validazione del progetto destinato alla gara per l’esecuzione, le procedure di affidamento devono essere attivate entro l’esercizio successivo; in mancanza di aggiudicazione definitiva entro l’esercizio seguente, le risorse non impegnate sono trasferite al risultato di amministrazione e il fondo è ridotto.
Ai fini di queste regole, l’attivazione formale della procedura consiste nella pubblicazione del bando o dell’avviso di indizione, nella pubblicazione di un avviso di preinformazione conforme al Codice seguita dall’invito a confermare interesse, oppure nella trasmissione agli operatori selezionati dell’invito a presentare offerte in una procedura negoziata senza bando.
Contabilità economico-patrimoniale e decorrenza
Il principio di contabilità economico-patrimoniale aggiorna il riferimento degli incentivi tecnici all’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e sostituisce un codice del piano dei conti relativo ai debiti verso creditori diversi per servizi finanziari. È inoltre inserito un esempio contabile per una regione a statuto ordinario relativo alla riconciliazione dei saldi di tesoreria della gestione ordinaria e di quella sanitaria.
Le modifiche si applicano, in generale, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. La soppressione del passaggio del principio di programmazione sulle concessioni di crediti decorre dal 1° gennaio 2025 ed è riferita al bilancio di previsione 2026-2028. Le modifiche agli equilibri di bilancio delle partite finanziarie decorrono dal 1° gennaio 2026 e si applicano al rendiconto 2025.
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