Ordinanza del 02/02/2021 n. 2237 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR e la CTP avevano annullato l'avviso d'accertamento del 2002 perché sottoscritto da un funzionario e non dal direttore, senza produzione della delega; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni (mescolanza di censure ex art. 360 c.p.c., diversa ricostruzione dei fatti rispetto ai gradi di merito, mancata indicazione e produzione del provvedimento organizzativo ai sensi dell'art. 366 c.p.c.) e ha confermato l'obbligo dell'Amministrazione di dimostrare la legittimazione alla sottoscrizione; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza CTR Sicilia n. 117/25/2012 (nullità avviso d'accertamento IRPEG/IVA 2002 per assenza delega)
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