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Provvedimento

Deliberazione n. 394 del 20/06/2024

Provvedimento del 20 giugno 2024

Garante Privacy394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica cinque provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn e TikTok, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative al rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso. Le piattaforme sono state ingiunte di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, ove il materiale sia acquisito in chiaro, di conservarlo per 12 mesi a soli fini probatori con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni urgenti.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn e TikTok per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 17 giugno 2024 dal dirigente competente nei confronti dei gestori di alcune principali piattaforme digitali, a seguito di segnalazioni presentate ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama innanzitutto l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

La disposizione prevede una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare, in via d’urgenza, misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazioni e istruttoria

Nel caso di specie, la persona interessata ha presentato segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn e TikTok. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 17 giugno 2024, le determinazioni nn. da 282 a 286.

Provvedimenti urgenti adottati

Con tali determinazioni, sono stati destinatari degli ordini:

  • Facebook Italy;
  • Meta Platforms Ireland Limited;
  • Google Italy S.r.l.;
  • Google LLC;
  • Google Ireland;
  • Twitter International Company;
  • Linkedin Ireland Unlimited Company;
  • TikTok Technology Limited.

Le misure urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità dell’avvenuta conservazione.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 20 giugno 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 282/2024-286/2024 adottati dal dirigente competente. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, non applica sanzioni pecuniarie e si limita a confermare l’efficacia delle misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazioni e destinatari degli ordini

La persona interessata ha presentato segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn e TikTok. Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 282-286 del 17 giugno 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, Twitter International Company, Linkedin Ireland Unlimited Company e TikTok Technology Limited.

Misure urgenti disposte

Le determinazioni urgenti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. Inoltre, è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, riunito il 20 giugno 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 282/2024-286/2024 adottati il 17 giugno 2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti già disposte.

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