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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 371 del 20/06/2024

Provvedimento del 20 giugno 2024

Garante Privacy371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dal Ministero dell'interno in relazione a una fotografia scattata durante le fasi di fotosegnalamento di una persona arrestata e poi condivisa in una chat WhatsApp tra operatori di polizia, con successiva divulgazione in rete. Pur prendendo atto delle iniziative correttive adottate dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha evidenziato la mancanza di misure adeguate a impedire la circolazione impropria dell'immagine e ha ricondotto la responsabilità del trattamento al Ministero quale titolare. In considerazione della cooperazione prestata e delle misure successivamente avviate, il Garante ha applicato la misura meno afflittiva dell'ammonimento, ai sensi del d.lgs. 51/2018.

Ministero dell'interno: ammonimento per illecita divulgazione online di una foto segnaletica di un'interessata arrestata

Ministero dell'interno: illecita divulgazione di una foto segnaletica e ammonimento del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la divulgazione in rete di una fotografia scattata durante le operazioni di fotosegnalamento di una persona arrestata, immagine che era stata prima condivisa in una chat chiusa di WhatsApp tra operatori di polizia e poi diffusa online. Il procedimento trae origine da numerose segnalazioni e si conclude con l'accertamento dell'illiceità del trattamento e con l'applicazione dell'ammonimento nei confronti del Ministero dell'interno.

Origine dell'istruttoria e ricostruzione dei fatti

A seguito delle segnalazioni pervenute, l'Autorità ha avviato un'istruttoria preliminare e richiesto informazioni al Ministero dell'interno e all'amministrazione di polizia interessata. Dalla documentazione acquisita è emerso che la fotografia era stata scattata negli uffici di polizia da un operatore, su richiesta di un collega, per un eventuale utilizzo a fini istituzionali. L'immagine era poi stata inoltrata su una chat chiusa dell'applicazione WhatsApp alla quale partecipavano esclusivamente operatori di polizia, prima della sua diffusione indiscriminata sul web.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il d.lgs. 51/2018, che disciplina i trattamenti effettuati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. In particolare, il Garante richiama:

  • l'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e) e f), relativo a liceità, correttezza, finalità determinate, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza;
  • l'art. 5, comma 1, che subordina la liceità del trattamento alla necessità per l'esecuzione di un compito dell'autorità competente previsto da norme dell'Unione o nazionali;
  • l'art. 15, sulle misure tecniche e organizzative adeguate;
  • l'art. 14 del D.P.R. n. 15/2018, sulla diffusione di dati e immagini personali, consentita solo nei casi previsti e comunque nel rispetto della dignità della persona.

Valutazione dell'illiceità del trattamento

Il Garante rileva che, anche ipotizzando una certa giustificazione per l'acquisizione della foto ai fini istituzionali, la successiva condivisione e la conseguente divulgazione online sono state possibili per la mancanza di misure idonee a impedire l'ulteriore circolazione dell'immagine. Le misure organizzative invocate dal Ministero, come le circolari interne e le iniziative formative, sono state ritenute non sufficienti a dimostrare un'effettiva prevenzione del rischio, anche perché in larga parte successive ai fatti.

Titolarità del trattamento e responsabilità dell'amministrazione

Il Ministero ha sostenuto che il trattamento sarebbe imputabile solo ai singoli agenti, i quali avrebbero agito in autonomia, con finalità personali e usando strumenti propri. Il Garante ha però ricondotto il trattamento al Ministero dell'interno, sottolineando che l'immagine è stata acquisita da operatori di polizia nell'esercizio delle funzioni e per dichiarati fini istituzionali. In tale contesto, l'amministrazione è il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento ed è quindi titolare e responsabile del rispetto dei principi di legge, indipendentemente dalle eventuali conseguenze disciplinari o penali a carico delle persone fisiche coinvolte.

Misure successive e provvedimento finale

Nel corso dell'istruttoria il Ministero ha prodotto ulteriori circolari sul corretto uso dei social network e delle applicazioni di messaggistica e ha comunicato l'istituzione di una Struttura di missione per l'individuazione e la realizzazione di misure tecnico-organizzative in materia di trattamento dei dati personali. Il Garante ha valorizzato la collaborazione prestata dal titolare e l'attivazione di iniziative correttive, ma ha comunque ritenuto accertata la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), e) e f), del d.lgs. 51/2018 e ha quindi disposto l'ammonimento del Ministero dell'interno.

Esito e rimedi

Il dispositivo dichiara l'illiceità dei trattamenti relativi ai dati dell'interessata e ammonisce il Ministero dell'interno per la violazione delle disposizioni richiamate. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione, in via alternativa, al tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede, ovvero al tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da numerose segnalazioni sulla divulgazione in rete, tramite siti internet, giornali online, blog e social network, di una fotografia che ritraeva un'interessata all'indomani del suo arresto, mentre attendeva di essere fotografata ai fini segnaletici presso uffici di polizia. Dall'istruttoria è emerso che lo scatto era stato effettuato da un operatore di polizia su richiesta di un collega, per un eventuale uso istituzionale, e poi inoltrato su una chat chiusa di WhatsApp a cui accedevano esclusivamente operatori di polizia, prima della diffusione incontrollata online.

Normativa applicabile e criteri di liceità

L'Autorità ha richiamato la disciplina del trattamento da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, in particolare gli artt. 3, 5 e 15 del d.lgs. 51/2018 e l'art. 14 del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. Il trattamento deve essere lecito, corretto, trasparente, pertinente, non eccedente, limitato nel tempo e soprattutto protetto da adeguate misure tecniche e organizzative contro trattamenti non autorizzati o illeciti e contro la perdita o la diffusione indebita delle immagini.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto che le immagini siano state trattate in violazione dei principi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e) e f), del d.lgs. 51/2018. In particolare, la successiva divulgazione indiscriminata dell'immagine è stata resa possibile dalla mancanza di misure idonee a impedirne la circolazione impropria; le misure richiamate dal Ministero erano peraltro successive ai fatti. È stata inoltre ravvisata la violazione dell'art. 14 del D.P.R. 15/2018, che consente la diffusione di immagini personali solo nei casi previsti e comunque nel rispetto della dignità della persona.

Titolarità del trattamento e responsabilità del Ministero

Il Ministero ha sostenuto di non essere titolare del trattamento, attribuendo la responsabilità ai singoli operatori di polizia che avrebbero agito per finalità personali e con strumenti propri. Il Garante ha respinto tale impostazione: l'acquisizione dell'immagine è avvenuta nell'esercizio delle funzioni di polizia e per dichiarate finalità istituzionali, con un nesso di occasionalità necessaria che riconduce il trattamento al Ministero, soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento. L'eventuale responsabilità disciplinare o penale dei singoli non esclude la responsabilità dell'amministrazione ai fini privacy.

Valutazione delle misure adottate e scelta dell'ammonimento

Il Ministero ha documentato circolari interne, iniziative formative e, in corso di istruttoria, l'istituzione di una Struttura di missione per l'individuazione di misure tecniche e organizzative in materia di trattamento dati. Il Garante ha preso atto della cooperazione del titolare e delle misure attivate, ma ha ritenuto che quelle precedentemente esistenti non fossero sufficienti a garantire una piena consapevolezza dei rischi e a prevenire la divulgazione. In ragione della gravità del fatto, ma anche della collaborazione e delle iniziative correttive avviate, ha scelto di irrogare l'ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionedati giudiziari e per finalità di poliziamisure di sicurezzadiritti della persona e dignitàsanzioni gdpr

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