Deliberazione n. 565 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento riguarda la piattaforma Instagram indicata dalla persona interessata e mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, nonché a prescrivere la conservazione, a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza e successivamente ratificato dal Garante.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica urgente per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite piattaforma digitale. Il procedimento si colloca nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato alle ipotesi di c.d. revenge porn.
Contesto della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una situazione rientrante tra quelle previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso la piattaforma Instagram da lei indicata. La disposizione richiamata attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video, o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore secondo gli articoli 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 444 del 3 settembre 2024. Il potere d’urgenza è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Misure impartite alla piattaforma
Il provvedimento urgente ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Iter procedimentale e ratifica
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa alla società in data 3 settembre 2024. Sono state acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la relativa documentazione in atti. All’esito dell’esame, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 444/2024, adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure immediate di contenimento e conservazione probatoria volte a evitare la diffusione del materiale segnalato e a tutelare l’interessato nel contesto delle segnalazioni di revenge porn.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforma digitale, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sono destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata indirizzata alla piattaforma Instagram e rientra nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 444 del 3 settembre 2024. La misura è stata assunta ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’intervento urgente per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Misure imposte alla piattaforma
Il provvedimento urgente ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminati gli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente n. 444/2024 adottato il 3 settembre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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