L.R. Toscana 6/2003
Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma della Costituzione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione indicata, il referendum confermativo sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto regionale previsto dall’art. 123 Cost. Regola soggetti legittimati, modalità di richiesta, tempi di indizione e svolgimento della consultazione. È una disciplina procedurale generale, non legata a un singolo esercizio finanziario.
Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto regionale
Disciplina del referendum statutario regionale
La legge regionale disciplina il referendum previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale. Il provvedimento si applica nel territorio della Regione e definisce il procedimento per la richiesta, l’indizione e lo svolgimento della consultazione popolare confermativa.
Oggetto e funzione del referendum
Il referendum ha natura confermativa ed è finalizzato a consentire il controllo popolare sulle leggi regionali che approvano o modificano lo Statuto. La disciplina riguarda esclusivamente questo tipo di consultazione e non altri referendum regionali.
Soggetti legittimati e richiesta
La legge individua i soggetti che possono attivare il referendum e ne disciplina le modalità di presentazione. La richiesta deve rispettare i presupposti e i termini previsti dalla normativa regionale, con forme di controllo sulla regolarità della domanda prima dell’indizione della consultazione.
Procedimento di indizione e svolgimento
Una volta verificata la legittimità della richiesta, il referendum viene indetto secondo il procedimento stabilito dalla legge. Sono regolati gli adempimenti connessi alla convocazione degli elettori, allo svolgimento della votazione e alla successiva proclamazione dell’esito.
Decorrenza ed efficacia
La legge ha carattere ordinamentale e non contiene una disciplina riferita a uno specifico periodo finanziario. La sua efficacia è collegata alle consultazioni referendarie in materia statutaria che si svolgono secondo l’articolo 123 della Costituzione e la normativa regionale di attuazione.
Valutazione di attualità
L’atto non appare deprecato: disciplina una procedura istituzionale potenzialmente ancora applicabile per i referendum sulle modifiche statutarie regionali.
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