L.R. Abruzzo 24/2019
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il testo unico regionale sul commercio: amplia alcuni soggetti rappresentativi, include le cooperative tra i soggetti ammessi in un’ipotesi specifica e chiarisce quando scatta la decadenza del titolo per mancato utilizzo del posteggio, fissando il limite in oltre 30 giorni complessivi per ciascun anno solare. In vigore dal 17 agosto 2019 in Abruzzo.
Modifiche al testo unico regionale sul commercio e interpretazione autentica sulla decadenza del posteggio
Modifiche e interpretazione autentica sul commercio in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 14 agosto 2019, n. 24 interviene sul testo unico regionale in materia di commercio (l.r. 23/2018), apportando alcune modifiche puntuali alla disciplina dei soggetti coinvolti e fornendo un’interpretazione autentica su una causa di decadenza del titolo abilitativo relativo ai posteggi. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo ed è efficace dal 17 agosto 2019.
Soggetti rappresentativi nel commercio su aree pubbliche e nell’artigianato
La legge sostituisce la lettera q) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 23/2018, precisando la platea delle associazioni considerate maggiormente rappresentative. In particolare, vengono richiamate le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l’artigianato, nonché le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per questi due settori.
Decadenza del titolo abilitativo per mancato utilizzo del posteggio
Con interpretazione autentica dell’articolo 94, comma 1, lettera d), la legge chiarisce che la decadenza del titolo abilitativo previsto dalla tabella A del d.lgs. 222/2016 si verifica quando l’operatore, senza giustificato motivo, non utilizza il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a un mese, cioè 30 giorni, in ciascun anno solare. La precisazione vale indipendentemente dal numero di volte in cui si svolge il mercato, quindi il conteggio riguarda il totale annuo di mancato utilizzo del posteggio.
Cooperative tra i soggetti ammessi
All’articolo 106 della l.r. 23/2018, dopo il riferimento ai soggetti riuniti in associazione o società, viene inserito anche il termine “cooperativa”. La norma estende così espressamente l’ambito soggettivo della disposizione anche a questa forma organizzativa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT. Non contiene regimi transitori ulteriori né limiti temporali di applicazione, salvo la regola interpretativa sulla decadenza che opera per ciascun anno solare.
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